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Abrogazione del reclamo e della mediazione nel processo tributario

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Riferimenti normativi:Art.17-bis D.Lgs. 546/1992 – Art. 2, comma 3, lettera a), del D.Lgs.n.220/2023

Focus: L'Abrogazione dell'istituto del reclamo-mediazione nel processo tributario è entrata in vigore dal 4 gennaio 2024. Ciò comporta che il contribuente non può più accedere alla procedura di mediazione per cercare di definire bonariamente con l'Amministrazione finanziaria i giudizi aventi ad oggetto le controversie di valore fino a 50.000 euro.

Principi generali: Il Consiglio dei Ministri del 16.11.2023, in attuazione dell'art.19 della legge delega di riforma fiscale (L.n.111 del 09.08.2023) volta alla revisione della disciplina e dell'organizzazione del processo tributario attraverso la semplificazione della normativa processuale, ha approvato lo schema di decreto delegato sul contenzioso che prevede, tra le varie misure, l'abrogazione dell'istituto del reclamo e della mediazione disciplinati dall'art.17-bis D.Lgs.n. 546/1992. L'art.17-bis del D.Lgs.n. 546/1992 stabiliva che, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produceva anche gli effetti di un reclamo e poteva contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il citato articolo e con esso gli istituti del reclamo e della mediazione sono stati abrogati dall'art 2, comma 3, lettera a), del D.Lgs.n.220/2023, sulla riforma del contenzioso tributario, a decorrere dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto. 

Il Ministero dell'Economia e della Finanza ha diramato il Comunicato stampa n.13 del 22 gennaio 2024 volto a dirimere i dubbi interpretativi in merito all'entrata in vigore della norma abrogativa dell'istituto del reclamo mediazione. Il MEF ha chiarito che l'abrogazione disposta dal D.Lgs.n.220/2023 per l'istituto del reclamo-mediazione, ex art.17 bis D.Lgs.n546/1992, opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro notificati agli enti impositori ed ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024. Invece, per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 17-bis del decreto legislativo n. 546/92 in vigore fino alla medesima data. I chiarimenti si sono resi necessari perché non era chiaro l'effetto dell'abrogazione nei confronti dei ricorsi già notificati prima del 4 gennaio e per i quali, alla predetta data, risultava ancora pendente il termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso entro il quale si sarebbe dovuta concludere la procedura di mediazione, ai sensi del comma 2 dell'art.17-bis del D.Lgs.n.546/92. In particolare, l'articolo abrogato prevedeva che, in presenza di controversia di valore non superiore a 50.000 euro, il difensore del contribuente doveva notificare il ricorso/reclamo a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni, includendovi una proposta di mediazione. 

Dalla data di notifica del ricorso/reclamo veniva avviato il riesame dell'atto, con eventuale mediazione se proposta, valutando la possibilità di accogliere le doglianze del contribuente. La procedura di mediazione doveva essere conclusa entro il termine di 90 giorni nel corso della quale le parti valutavano la possibilità di sottoscrivere un eventuale accordo che si sarebbe perfezionato con il versamento del dovuto (o della sola prima rata) entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione. Se il riesame aveva esito negativo il deposito del ricorso doveva avvenire sempre entro il termine di trenta giorni (ex art. 22 del D.Lgs 546/992) decorrente dallo spirare del precedente termine di novanta giorni dalla data di notifica. Poiché la normativa ha individuato il 4 gennaio 2024 come data da cui decorre l'abrogazione del citato art.17 bis senza prevedere una disposizione transitoria progressiva per l'adeguamento alla nuova normativa, il MEF ha chiarito che per i ricorsi notificati sino al 3 gennaio 2023 potrà essere ancora applicata la procedura di reclamo. In questi casi i difensori dei contribuenti e gli uffici finanziari potranno sottoscrivere accordi di mediazione anche successivamente alla data di abrogazione (4 gennaio) dell'istituto e, in caso di mancato accordo, il ricorrente potrà costituirsi in giudizio entro il vecchio termine di 120 giorni dalla notifica del ricorso. Diversamente per i ricorsi notificati dal 4 gennaio in poi, l'art. 17-bis del DLgs. 546/92 è definitivamente abrogato. Pertanto, la mediazione non potrà più essere applicata ed il deposito del ricorso dovrà avvenire, a pena di inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del ricorso. 

 

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