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CNF. Sospensione per l'avvocato che incontra clandestinamente il giudice

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 Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it/

Il comportamento dell'avvocato che si rechi clandestinamente presso il domicilio di un giudice al fine di concludere un accordo illecito, costituisce grave illecito disciplinare, essendo noto a un Avvocato che con i magistrati si dialoga nelle sedi ammesse e comunque non per violare leggi e regole. È quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense con sentenza n. 124 del 28 aprile 2025.

Vediamo nel dettaglio la vicenda che ha dato luogo alla sentenza.

I fatti del procedimento

Un avvocato ha patteggiato in sede penale la pena di un anno di reclusione ed è stato sanzionato in sede disciplinare con la sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi per aver aderito alla richiesta, formulatagli dal magistrato per il tramite dei suoi collaboratori di udienza, di recarsi presso il suo studio al fine di concordare l'importo di denaro da corrispondergli al fine di essere favorito nella definizione di un giudizio.

A parere del CDD il suddetto comportamento posto in essere dall'avvocato denota dispregio della funzione sociale della professione forense in quanto si pone in palese e stridente contrasto con tutti i fondamentali e generali canoni che devono ispirare la condotta dell'Avvocato nell'esercizio della professione e nei rapporti con i Magistrati di cui

  • all'art. 9 cfd (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza);
  • all'art.10 cdf (Dovere di fedeltà);
  • all'art.19 cdf (Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi);
  • all'art.53 cdf secondo cui i rapporti con i Magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto.

 Avverso la decisione del CDD l'incolpato ha proposto rituale impugnazione denunciando l'eccessività della sanzione inflitta dal CDD.

La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio ha rilevato che i fatti accertati a seguito dalla sentenza penale di patteggiamento nonché ammessi dell'incolpato anche in sede disciplinare sono altamente disdicevoli e contrari al rispetto dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia.

Ciò in quanto, sebbene la condotta dell'avvocato sia stata posta in essere in un solo episodio e nella forma del tentativo non essendo stato concluso alcun accordo, l'avvocato era consapevole sia del motivo per il quale fosse stato convocato dal giudice sia del fatto che recarsi presso lo studio e domicilio dell'organo giudicante è contrario a ogni principio e regola di giustizia, di etica e di deontologia e ciò nonostante non ha denunciato all'Autorità giudiziaria la proposta e il disegno criminoso del giudicante.

A parere del Consiglio, infatti, "un avvocato che conforma il proprio agire alle leggi, alle regole e al codice deontologico ed etico, non solo avrebbe dovuto rifiutare l'invito ed il recarsi presso lo studio di chi gli avrebbe chiesto del denaro per ottenere un esito favorevole o altro beneficio nel giudizio patrocinato, ma avrebbe altresì dovuto denunciare il "sistema", il malcostume che si perpetuava da tempo per come emerso dagli atti di indagine e del procedimento disciplinare." Perciò, il fatto stesso che si sia recato dal protagonista del "sistema" criminoso anche se senza concludere alcun accordo, lo rende responsabile sia sul piano disciplinare che etico.

Quanto alla sanzione, sebbene per la violazione dei doveri e divieti succitati è prevista l'applicazione della sanzione edittale della censura, è anche vero che per le medesime violazioni può trovare applicazione la sanzione aggravata della sospensione, tenuto conto della complessità del caso di specie, della condotta dell'incolpato e della gravità anche sotto il profilo mediatico che ha riscosso la vicenda processuale.

 Ciò in quanto, la semplice notizia che un avvocato si sia recato presso il domicilio del giudice che avrebbe deciso la propria causa è in grado di influenzare l'opinione pubblica riguardo al ruolo dell'avvocatura generando la convinzione che le ragioni di giustizia in realtà celino l'uso di strumenti illegali e di rapporti contrari alla legge.

Tuttavia, il Consiglio ha ritenuto di ridurre il periodo di sospensione previsto rispetto alla sanzione applicata dal CDD, tenuto conto del fatto che l'avvocato pur essendosi recato dall'artefice dell'accordo criminoso non lo abbia poi concluso.

Per questi motivi, il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del ricorso proposto, ha applicato la sanzione aggravata della sospensione di due mesi, confermando nel resto la decisione del CDD.

 

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