Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Avvocati. Ammonizione del Garante Privacy per illecito utilizzo di conversazioni registrate

6daea665-dda0-48a0-9b1f-87ab85deb70_20260509-143241_1

Fonte: https://www.garanteprivacy.it/

Registrare una conversazione tra presenti all'insaputa di uno degli interlocutori e successivamente utilizzarla in un processo in cui quest'ultimo non è parte costituisce trattamento illecito dei dati personali. È quanto si evince dal provvedimento n.705 del 27 novembre 2025 (doc. web n. 10213452) con cui l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha ammonito due avvocati per aver posto in essere il suddetto trattamento.

Vediamo nel dettaglio la vicenda che ha dato luogo alla pronuncia del Garante.

Il reclamo presentato dinanzi all'Autorità e l'attività istruttoria

Il procedimento ha avuto inizio con il reclamo con cui il reclamante ha lamentato la violazione della disciplina della protezione dei dati posta in essere da un avvocato per aver trasmesso a un collega una conversazione registrata a sua insaputa al fine di utilizzarla in un processo nel quale il reclamante stesso non era parte.

Nel corso dell'istruttoria, il Garante ha accertato che l'assistito dell'Avvocato ha effettuato, con il proprio cellulare, una registrazione ambientale/file audio tra presenti, tra i quali il reclamante, al fine di difendersi dalle accuse avanzate dal quest'ultimo in un procedimento penale. Successivamente l'Avvocato, dietro specifica richiesta, ha trasmesso lo stesso file audio a un collega, difensore di società ammessa al concordato preventivo, autorizzandolo a utilizzarla nel processo di opposizione al concordato, di cui il reclamante non era parte e, tra l'altro, senza che alla conversazione avessero partecipato i rappresentanti delle società.

A seguito del reclamo, il Garante ha inviato richieste di chiarimenti agli Avvocati reclamati, i quali hanno motivato le loro condotte sostenendo, in particolare, la legittimità dell'utilizzo della registrazione tra presenti nell'ambito di un procedimento giudiziario, in quanto, a loro dire, tale utilizzo risponderebbe al diritto di difesa di cui all'art.24 Cost. e assumerebbe la valenza di prova documentale ai sensi dell'art.234 c.p.p. e dell'art.2712 c.c. Inoltre, per gli avvocati, la base giuridica del trattamento sarebbe individuabile nell'art.6 comma 1, lett. f) GDPR, il quale consente il trattamento dei dati anche qualora sia necessario per la tutela di un interesse anche di soggetti terzi. 

 L'esito dell'istruttoria

In merito alla legittimità della produzione in giudizio di una registrazione di conversazione tra presenti, il Garante ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "la registrazione è ritenuta pienamente legittima a condizione che la stessa sia effettuata da uno degli interlocutori, per finalità di difesa di un proprio diritto in giudizio e sempre che tale registrazione non sia destinata alla diffusione o alla comunicazione sistematica" (Cass. pen. n. 10079/2024, Cass. pen. Sez. 2, n. 40148/2022; Sez. 2, n. 12347/2021; Sez. U, n. 36747/2003). Al contrario, la comunicazione della suddetta registrazione può comportare la violazione del diritto alla protezione dei dati personali se effettuata per scopi diversi "dalla tutela di un diritto proprio o altrui" (v. Cass. pen, cit., n. 18908/2011; Cass. pen., n. 24288/2016).

Nel caso di specie, il Garante ha rilevato che non ricorrono i presupposti che la giurisprudenza ha ritenuto necessari affinché sia legittima la produzione in giudizio di una registrazione di una conversazione, atteso che la registrazione è stata prodotta in giudizio da un soggetto diverso rispetto ai presenti alla conversazione e in un procedimento nel quale il reclamante non era parte.

Quanto alle condotte poste in essere dai due avvocati coinvolti dal reclamo, il Garante ha accertato che essi hanno effettuato, nello svolgimento della professione forense, operazioni di trattamento che si sono concretizzate nella comunicazione e nella conseguente ricezione della registrazione della conversazione citata, giacché

  • il primo avvocato, non si è limitato a produrre lecitamente per esigenze di difesa la registrazione della conversazione nei giudizi in cui il suo assistito e il reclamante erano parti, ma ha anche accolto la richiesta del collega mettendogli a disposizione copia della registrazione medesima, nella consapevolezza che sarebbe stata prodotta nel giudizio di opposizione alla omologazione attivato dalle Società e altri soggetti, tra i quali non compariva il reclamante;
  • il secondo, chiedendo e acquisendo la copia della comunicazione della registrazione al fine di produrla nel giudizio di opposizione alla omologazione nel quale il reclamante non era parte, a sua volta ha posto in essere una condotta in concorso con il collega.

 Peraltro, il Garante ha precisato che le condotte dei due avvocati sono state tenute

  • in qualità di autonomi titolari del trattamento, atteso che l'avvocato è titolare del trattamento di tutte le informazioni che vengono allo stesso fornite dagli assistiti in virtù o in correlazione del mandato ricevuto, come precisato sia dal documento del 22 maggio 2018 "Il GDPR e l'avvocato" della commissione del Consiglio Nazionale Forense in materia di privacy, sia dalle «Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – 19 dicembre 2018», che individuano le condizioni che l'avvocato deve rispettare nel trattamento di dati che effettua come titolare nell'adempimento delle sue funzioni;
  • in concorso, ex art. 5 della l. n. 679 del 1981 a norma del quale "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".

Le conclusioni del Garante

Alla luce di tali argomentazioni, il Garante ha ammonito i due avvocati affermando l'illiceità del trattamento da loro effettuato, in qualità di titolari del trattamento, nello svolgimento della professione forense e in concorso tra loro, in quanto posto in essere

  • in assenza di un'idonea condizione di liceità del trattamento ai sensi dell'art. 6 GDPR,
  • in contrasto con il principio di correttezza di cui art. 5 par. 1 lett. a) GDPR.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Cassa Forense e il Bando n. 17/2026 per l’assegnaz...
Melonellum, il tempo della legge elettorale e quel...

Cerca nel sito