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Fonte: https://www.garanteprivacy.it/
Registrare una conversazione tra presenti all'insaputa di uno degli interlocutori e successivamente utilizzarla in un processo in cui quest'ultimo non è parte costituisce trattamento illecito dei dati personali. È quanto si evince dal provvedimento n.705 del 27 novembre 2025 (doc. web n. 10213452) con cui l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha ammonito due avvocati per aver posto in essere il suddetto trattamento.
Vediamo nel dettaglio la vicenda che ha dato luogo alla pronuncia del Garante.
Il reclamo presentato dinanzi all'Autorità e l'attività istruttoria
Il procedimento ha avuto inizio con il reclamo con cui il reclamante ha lamentato la violazione della disciplina della protezione dei dati posta in essere da un avvocato per aver trasmesso a un collega una conversazione registrata a sua insaputa al fine di utilizzarla in un processo nel quale il reclamante stesso non era parte.
Nel corso dell'istruttoria, il Garante ha accertato che l'assistito dell'Avvocato ha effettuato, con il proprio cellulare, una registrazione ambientale/file audio tra presenti, tra i quali il reclamante, al fine di difendersi dalle accuse avanzate dal quest'ultimo in un procedimento penale. Successivamente l'Avvocato, dietro specifica richiesta, ha trasmesso lo stesso file audio a un collega, difensore di società ammessa al concordato preventivo, autorizzandolo a utilizzarla nel processo di opposizione al concordato, di cui il reclamante non era parte e, tra l'altro, senza che alla conversazione avessero partecipato i rappresentanti delle società.
A seguito del reclamo, il Garante ha inviato richieste di chiarimenti agli Avvocati reclamati, i quali hanno motivato le loro condotte sostenendo, in particolare, la legittimità dell'utilizzo della registrazione tra presenti nell'ambito di un procedimento giudiziario, in quanto, a loro dire, tale utilizzo risponderebbe al diritto di difesa di cui all'art.24 Cost. e assumerebbe la valenza di prova documentale ai sensi dell'art.234 c.p.p. e dell'art.2712 c.c. Inoltre, per gli avvocati, la base giuridica del trattamento sarebbe individuabile nell'art.6 comma 1, lett. f) GDPR, il quale consente il trattamento dei dati anche qualora sia necessario per la tutela di un interesse anche di soggetti terzi.
L'esito dell'istruttoria
In merito alla legittimità della produzione in giudizio di una registrazione di conversazione tra presenti, il Garante ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "la registrazione è ritenuta pienamente legittima a condizione che la stessa sia effettuata da uno degli interlocutori, per finalità di difesa di un proprio diritto in giudizio e sempre che tale registrazione non sia destinata alla diffusione o alla comunicazione sistematica" (Cass. pen. n. 10079/2024, Cass. pen. Sez. 2, n. 40148/2022; Sez. 2, n. 12347/2021; Sez. U, n. 36747/2003). Al contrario, la comunicazione della suddetta registrazione può comportare la violazione del diritto alla protezione dei dati personali se effettuata per scopi diversi "dalla tutela di un diritto proprio o altrui" (v. Cass. pen, cit., n. 18908/2011; Cass. pen., n. 24288/2016).
Nel caso di specie, il Garante ha rilevato che non ricorrono i presupposti che la giurisprudenza ha ritenuto necessari affinché sia legittima la produzione in giudizio di una registrazione di una conversazione, atteso che la registrazione è stata prodotta in giudizio da un soggetto diverso rispetto ai presenti alla conversazione e in un procedimento nel quale il reclamante non era parte.
Quanto alle condotte poste in essere dai due avvocati coinvolti dal reclamo, il Garante ha accertato che essi hanno effettuato, nello svolgimento della professione forense, operazioni di trattamento che si sono concretizzate nella comunicazione e nella conseguente ricezione della registrazione della conversazione citata, giacché
Peraltro, il Garante ha precisato che le condotte dei due avvocati sono state tenute
Le conclusioni del Garante
Alla luce di tali argomentazioni, il Garante ha ammonito i due avvocati affermando l'illiceità del trattamento da loro effettuato, in qualità di titolari del trattamento, nello svolgimento della professione forense e in concorso tra loro, in quanto posto in essere
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.