Il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa non può costituirsi parte civile al posto del suo dominus.
Le Sezioni Unite della cassazione, con l´informazione provvisoria n. 29 del 21 dicembre scorso, hanno anticipato la propria risposta al quesito posto dalla sesta sezione sulla legittimazione o meno.
Con l´ordinanza 49537 del 27 ottobre scorso, la sesta sezione della Corte di Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto in tema di costituzione di parte civile: «se sia o meno legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore nominato procuratore speciale a tal fine».
Si tratta di una problematica – scrivevano i giudici della Cassazione – su cui si registra una netta spaccatura in seno alla giurisprudenza di questa Corte: secondo un primo orientamento, «l´azione civile può essere esercitata soltanto da un procuratore speciale abilitato a costituirsi in nome e per conto del rappresentato e non anche dal suo sostituto processuale privo di procura speciale in quanto la nomina di un sosituto, ex art. 102 c.p.p., non attribuisce a quest´ultimo il potere di costituirsi parte civile», mentre secondo altro indirizzo «la facoltà, prevista esplicitamente nella procura speciale in capo al difensore di fiducia, di designare sostituti al fine di presentare la costituzione di parte civile configura la legitimatio ad causam anche in capo a questi ultimi, purché ritualmente e specificamente designati».
Con un´altra comunicazione le Sezioni Unite hanno annunciato il proprio no al ricorso "personale" anche quando riguardi misure cautelari.
Una decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che era nell´aria, soprattutto dopo che le modifiche apportate all´art. 311 del Codice di Procedura Penale avevano comportato il venir meno della possibilità di proporre ricorso in Cassazione personalmente, e cioè senza il ministero di un avvocato.
Tale regime, hanno adesso rilevato i giudici di piazza Cavour, ponendo fine ad una disputa culminata nella ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite che ha dato luogo alla pronuncia in commento, vale anche quando sotto esame vi siano misure cautelari personali. Anche in tal caso, ha soggiunto la Corte, non è possibile - per coerenza con il sistema determinatosi ha seguito delle riforme di cui si è detto -proporre ricorso avanti il giudice di legittimità senza il ministero di un avvocato.
Questa la soluzione adottata dalle Sezioni Unite e resa nota con una informazione provvisoria. I dubbi erano stati sollevati con ordinanza interlocutoria 51068/2017.
Avv. Giovanni Di Martino