intervenuto dopo un giudizio di separazione giudiziale, il provvedimento relativo all´assegno di mantenimento disposto dal giudice civile perde validità e va revocato
I Fatti
Il coniuge separato, a carico del quale era stato disposto con sentenza del Tribunale passata in giudicato, l´obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore dell´altro coniuge, promuoveva ricorso ex art. 710 cpc per richiedere al giudice la revoca del citato obbligo a corrispondere l´assegno in quanto era intervenuta la delibazione, da parte della competente corte di appello, della sentenza dichiarativa di nullità del matrimonio emessa dall´autorità ecclesiastica.
Il Tribunale accoglieva la richiesta di revoca dell´obbligo, ma la Corte di appello di Napoli, decidendo sul reclamo proposto dalla parte soccombente, riformava quella statuizione, respingendo la richiesta di revoca.
La Corte di appello, motivava la propria decisione sulla scorta di alcune precedenti pronunce di legittimità , secondo le quali una volta passata in cosa giudicata la statuizione del giudice civile statale sul riconoscimento dell´assegno di mantenimento all´esito della causa di separazione, questa decisione non avrebbe potuto essere modificata da eventi sopravvenuti come quello della delibazione della sentenza ecclesiastica.
A questo punto veniva proposto ricorso per cassazione con il quale il ricorrente deduceva "violazione e falsa applicazione degli artt. 708 e 710 c.p.c., in relazione all´art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., ai sensi dell´art. 111 Cost., in relazione all´art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".
Col ricorso si contestava alla corte territoriale di avere equiparato al caso di specie, un ipotesi diversa presa in esame da una pronuncia di legittimità che si era occupata della questione del giudicato formatosi su statuizioni economiche adottate nell´ambito di un giudizio avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, e non una sua fase transitoria, quale è quella della separazione.
Ragioni della decisione
I giudici di legittimità della Prima Sezione hanno accolto il ricorso proposto e hanno affermato il principio di diritto secondo cui "una volta dichiarata l´invalidità originaria del vincolo del matrimonio per effetto di sentenza del Tribunale ecclesiastico ritualmente delibata e, quindi, efficace per l´ordinamento civile italiano, viene meno il presupposto per il riconoscimento dell´assegno di mantenimento disposto in sede di giudizio civile di separazione, ancorché la relativa statuizione sia contenuta (o confermata) nella sentenza di separazione passata in giudicato".
Diversa sarebbe stata la decisione dei giudici di legittimità nell´ipotesi in cui si fosse richiesta la revoca di un assegno divorzile disposto con una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio passata in giudicato. Infatti ai sensi dell´art. 2909 tale decisione avrebbe rivestito quella intangibilità inscalfibile dagli effetti di una delibazione di una sentenza della Sacra Rota di nullità del matrimonio.
Nel caso di specie la sentenza di separazione personale dei coniugi, seppure passata in giudicato, non aveva ancora prodotto alcun effetto sul vincolo matrimoniale. Alla luce di tale considerazione i giudici di legittimità hanno ritenuto illogico far conservare la validità ed efficacia di un provvedimento ispirato da ragioni solidaristiche quando vi sia stata una pronuncia che ab origine abbia dichiarato nullo il matrimonio.
Per tali motivi la Corte ha accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda del XX e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio.
Si allega sentenza
Avv Pietro Gurrieri