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SC: proprietà di studio non impedisce di usufruire dello "sconto" sull´acquisto della prima casa nel medesimo Comune

La proprietà di un immobile adibito da un libero professionista a proprio studio professionale nell´ambito di un determinato comune, non preclude allo stesso libero professionista di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge ai fini dell´acquisto della prima casa anche se questo ultimo immobile sia situato nel territorio del medesimo comune nel quale insiste lo studio del professionista.
Con una ordinanza appena depositata, la Cassazione ha murato quindi parere, in senso molto più favorevole per i liberi professionisti proprietari di un immobile destinato a studio professionale nel territorio del medesimo Comune nel quale intendevano comprar casa che finora, sotto l´imperio del precedente orientamento, corrispondente alla tesi enunciata dalle Entrate, erano impediti ad usufruire della agevolazione per l´acquisto della stessa casa, o pur facendolo, sapevano in partenza di rischiare un accertamento da parte dell´Agenzia delle Entrate, con una sanzione che non avrebbe avuto possibilità alcuna di essere cancellata ricorrendo ad un giudice.
Ma adesso l´ordinanza della Cassazione cambia tutto, avendo la stessa Corte sposato un orientamento sicuramente più in linea con il testo normativo, interpretato secondo buonsenso. Lo sconto fiscale sull´acquisto della prima casa, ha affermato la Corte, è possibile anche quando si è già in possesso di un immobile che non ha usufruito dell´agevolazione. A porre in luce questa importante novità è stata ieri la rivista Fisco e Tasse. «Ha diritto alla agevolazione per l´acquisto della prima casa il soggetto che, al momento dell´acquisto, è proprietario di un altro immobile utilizzato come studio professionale quando sia stato accatastato in A/10». Così in sintesi l´Ordinanza del 17/11/2017 n. 27376 della Corte di Cassazione.
Con l´ordinanza la suprema Corte ha quindi confermato la decisione della CTR-Campania, rigettando il ricorso dell´Agenzia delle entrate che si era lamentata dell´errata applicazione da parte del contribuente dello sconto per l´acquisto della prima casa quando il soggetto «...è già proprietario di immobile abitativo nel medesimo territorio comunale...», forte di quanto già sancito in passato dalla stessa Corte (Cass. n. 8350 del 2016 e n. 1264 del 2015).
Il contribuente, spiega Fisco e Tasse, verso cui l´Agenzia aveva emesso un avviso di liquidazione, "aveva acquistato un immobile indicato nel rogito come abitazione, ma in realtà adibito a studio, senza aver usufruito dei benefici per l´acquisto della prima casa; regolarmente chiesti e applicati per l´acquisto di un successivo immobile (...)
I principi enunciati dalla Corte
"La Corte di Cassazione" - secondo la ricostruzione - "mutando il suo precedente orientamento e rigettando la pretesa dell´Agenzia delle entrate, con l´ordinanza n. 27376 ha sancito che l´applicazione dell´ "agevolazione prima casa" è da subordinarsi:
-all´acquisto di un´immobile, sito nel comune di residenza dell´acquirente, che quest´ultimo debba destinare a propria abitazione ovvero luogo in cui svolgere la propria attività;
-alla non possidenza di un ulteriore immobile che, per le sue caratteristiche, sia idoneo ad esser destinato al medesimo uso;
-alla dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune in cui è situato l´immobile".
Avv. Pietro Gurrieri

 

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