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S.C: anche al coniuge separato va riconosciuto il danno morale in caso di omicidio colposo dell'ex

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Con la sentenza n. 1182 dell'11 gennaio 2019 i giudici della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno del coniuge separato costituitosi parte civile nel procedimento penale di omicidio colposo per la morte dell'altro coniuge, a condizione però che sia dimostrato che al momento del decesso sussisteva ancora un intenso vincolo affettivo tra i coniugi.

 I Fatti

Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova una signora già separata, nella sua qualità di parte civile, ricorreva per cassazione avverso la sentenza, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado nei confronti degli imputati in ordine ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., ma respinta la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente.

Con il ricorso proposto la ricorrente deduceva la violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto non provata la ripresa della vita coniugale quale presupposto per il riconoscimento della sussistenza di un danno non patrimoniale. Invero nel corso del giudizio di merito la ricorrente aveva dato prova attraverso le dichiarazioni di testimoni e di quelle della figlia della coppia che tra i coniugi che si conoscevano da oltre 27 anni sussisteva tra loro un forte vincolo affettivo, da cui era derivata una sofferenza morale per la ricorrente. 

 Motivazione

Secondo i giudici di legittimità le doglianze formulate dalla ricorrente sono fondate.                                 Gli stessi dopo aver richiamato i principi affermati dalla sentenza Sez. U.,13-12-1995, Clarke, Rv. 203428 secondo cui in tema di sindacato del vizio di motivazione," il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre", hanno definito l'impianto motivazionale della sentenza impugnata non esente da vizi in quanto non si evince con sufficiente chiarezza, sulla base di quali argomentazioni i giudici abbiano potuto affermare non sussistenti i presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale.

La giurisprudenza di legittimità, affermano i giudici della Quarta Sezione, hanno ribadito il principio secondo cui il danno morale è da ravvisarsi nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato e nel dolore generato dall'illecito, pertanto il risarcimento del danno morale "va riconosciuto anche al coniuge separato, per la morte dell'altro coniuge, in quanto lo stato di separazione personale non è incompatibile, di per sé, con tale ristoro, dovendo aversi riguardo, oltre che alla sua tendenziale temporaneità e alla possibilità di una riconciliazione, anche alle ragioni che hanno determinato la separazione e ad ogni altra utile circostanza idonea a chiarire se e in quale misura l'evento luttuoso, dovuto all'altrui fatto illecito, abbia procurato al coniuge superstite quelle sofferenze morali che di solito si accompagnano alla morte di una persona cara (Cass. civ., Sez. 3, n. 10393 del 17-7-2002, Rv. 555866-01). Il risarcimento del danno non patrimoniale può, dunque, essere accordato al coniuge, ancorché separato legalmente, in considerazione della pregressa esistenza di un rapporto di coniugio, della sussistenza di figli, come nel caso in esame, della non definitività dello status connesso alla separazione legale e della possibile ripresa della comunione familiare (Cass. civ., n. 25415 del 12-11-2013, Rv. 629166-01), a condizione però che si dimostri che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso tra i coniugi (Cass.civ., Sez. 3, n. 25415 del 12-11-2013, Rv. 625065-01)."

Per tali ragioni e per quelle altre spiegate nella sentenza in commento che nel suo testo integrale si allega, la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Si allega sentenza

 

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