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Rinvio per legittimo impedimento, non basta star male. Cassazione ne precisa le condizioni

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Importante sentenza della Suprema Corte di cassazione, quinta sezione penale, che concorre a fare definitiva chiarezza su una delle questioni, di immediato interesse pratico, più ricorrenti, vale a dire i presupposti e le condizioni legittimanti la richiesta del rinvio dell'udienza da parte degli avvocati per legittimo impedimento dovuto a problemi di salute.

I giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20513 del 13 maggio 2019 hanno chiarito quando è possibile che il giudice debba rinviare un processo per legittimo impedimento per motivi di salute del difensore.

A tal fine è assolutamente necessario che dalla documentazione sanitaria prodotta in udienza si evidenzi l'assoluta impossibilità del difensore di lasciare la propria abitazione e di deambulare per recarsi in Tribunale.

I Fatti

Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina, di conferma della sentenza di primo grado con la quale tre imputati per il reato di furto venivano condannati alle pene di legge, veniva proposto ricorso per cassazione dal loro difensore il quale deduceva nel merito due motivi.

All'udienza del 22 gennaio 2019 dinanzi al Collegio di legittimità, il difensore di fiducia degli imputati faceva pervenire richiesta di rinvio per legittimo impedimento in quanto impossibilitato a viaggiare a causa di un infortunio subito in data 3 gennaio 2019, nel quale riportava una frattura al polso sinistro, con prognosi di 30 giorni. 

 Decisione

I giudici della Quinta Sezione preliminarmente hanno preso in esame l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore concludendo per il rigetto in quanto l'impedimento di salute dedotto non è idoneo ad avere ricadute in termini di assoluta impossibilità a presenziare all'udienza.

Per giustificare tale decisione i giudici di legittimità hanno richiamato il principio , recentemente affermato, in forza del quale ," in tema di impedimento del difensore per motivi di salute, è legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetti l'istanza di rinvio dell'udienza documentata da un certificato medico che si limiti ad attestare un'infermità con limitazione funzionale deambulatoria (nella specie si trattava di artropatia reumatica) e ad indicare una prognosi di sette giorni, senza precisare il grado di intensità di tale stato e la sua attitudine a determinare l'impossibilità a lasciare l'abitazione, trattandosi di elementi essenziali per la valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento, non riscontrabili nel caso in cui si tratti di una diagnosi e di una prognosi che, secondo nozioni di comune esperienza, denotino l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute (Sez. 3, n. 48270 del 7/6/2018, P., Rv. 274699)". 

 Nel caso di specie, dalla certificazione medica allegata attestante la frattura del polso sx con prognosi di guarigione in 30 giorni, non risultava in alcun modo l'assoluta necessità di non lasciare il proprio domicilio da parte del difensore, né l'impossibilità di deambulare e di viaggiare a causa della malattia.

Inoltre hanno fatto rilevare i giudici di legittimità che nell'istanza di rinvio, nonostante l'infortunio fosse intervenuto molti giorni prima di quello fissato per l'udienza, nulla era stato argomentato

in ordine alla mancata indicazione di un sostituto processuale. Pertanto in linea con l'indirizzo delle Sezioni Unite, recentemente espresso dalla sentenza Sez. U, n. 41432 del 21/7/2016, Nifo Sarrapocchiello, Rv. 267747, secondo cui solo l'impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina; viceversa, quando l'impedimento per motivi di salute addotto dal difensore non abbia tali caratteristiche, sussiste anche l'obbligo di nominare un sostituto processuale, cosa che - nel caso di specie - non è stata fatta dall'istante, nonostante la malattia gli fosse stata diagnosticata il 3 gennaio 2019, quasi venti giorni prima dell'udienza fissata in sede di legittimità.

Nel merito, il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e pertanto dichiarato inammissibile.

Si allega sentenza

 

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