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Rimborso locazione a studenti fuori sede

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Riferimenti normativi: Decreto Rilancio (D.L.n.34/2020) conv. con L.n.77 del 17/7/2020.

Focus: La pandemia ha causato non poche difficoltà agli studenti universitari fuori sede le cui famiglie hanno dovuto fronteggiare spese aggiuntive per l'alloggio locato nella città sede dell'Università prescelta. Per questo motivo il Governo ha incrementato il fondo di accesso alle locazioni con la Legge n.77 del 17 luglio 2020, pubblicata sulla G.U.n.180 del 18 luglio 2020, di conversione del decreto Rilancio. In tal modo si intende finanziare il rimborso dei canoni di locazione versati dagli studenti fuori sede pur nell'impossibilità di frequentare gli atenei italiani.

Principi generali: In generale nei rapporti economici tra le parti, compreso il contratto di locazione, vanno rispettati i principi dettati dal legislatore nel codice civile. In particolare, l'art. 1175 codice civile impone a tutte le parti di comportarsi secondo le regole della correttezza e l'art.1375 del codice civile ribadisce che ogni contratto deve essere eseguito secondo buona fede. Alla luce di ciò, è noto che il conduttore non può sospendere il pagamento del canone per nessuna ragione, salvo il caso in cui l'immobile sia materialmente inutilizzabile (es. allagato o dichiarato inagibile). Quindi, se, nonostante l'emergenza, l'immobile è in condizioni tali da poter essere utilizzato ed è nella disponibilità del conduttore, che non ha interesse a liberarsi dal vincolo contrattuale, questi è tenuto a corrispondere il canone al locatore poiché il contratto di locazione stipulato tra le parti non è venuto meno. 

Per venire incontro alle famiglie la Legge di conversione del decreto Rilancio n.77 del 17 luglio 2020 ha confermato l'emendamento già inserito nel Decreto Rilancio n.34/2020 con il quale è stato incrementato il fondo per il sostegno alle locazioni.

L'art.29 dispone quanto segue: " 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 160 milioni di euro per l'anno 2020. 1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. 

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020. 2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2 - ter e 2 - quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265."

Finché non sarà emanato il decreto di attuazione della citata norma non sono, dunque, ancora note le modalità per presentare la domanda per il rimborso del canone di locazione pagato né sono note le mensilità per le quali sarà possibile ottenerlo. In ogni caso, le parti possono decidere di modificare il contratto, attraverso la rinegoziazione del canone di locazione, anche solo per un periodo limitato, affinché sia equo e sostenibile per entrambe. La rinegoziazione del canone di locazione, sia in diminuzione che in aumento, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 3 luglio 2020, si potrà comunicare all'Amministrazione finanziaria, a partire dalla stessa data, online da casa con modalità semplificata. La registrazione dell'accordo che dispone esclusivamente la riduzione del canone di locazione, formalizzato con scrittura privata non autenticata, è volontaria e non obbligatoria.

 

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