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Rimborso di imposte e decorrenza calcolo interessi

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Riferimenti normativi: Art.44 D.P.R.n.602/73 - D.L.n.193/2016 -D.P.R.n.322/1998

Focus: A seguito di istanza di rimborso di imposte presentata dal contribuente, il pagamento degli interessi decorre dal pagamento delle imposte o dalla presentazione dell'istanza di rimborso? Sulla questione si è pronunciata la Commissione Tributaria Regionale del Lazio - sezione/collegio 5 - con sentenza n.857 del 17/02/2020.

Il caso: Una società presentava all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso delle imposte Ires ed Irap per l'anno 2011, richiedendo gli interessi calcolati a decorrere, per l'IRES, dal periodo successivo al secondo acconto dell'anno d'imposta 2011, e, per l'IRAP, dal versamento del saldo dell'anno, fino alla data di erogazione del rimborso (30/11/2016). L'Ufficio delle Entrate negava parzialmente il rimborso calcolando gli interessi con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, ritenendo che quest'ultima avrebbe assunto la funzione di correttivo della dichiarazione dei redditi, presentata per l'anno d'imposta 2011, mutando il metodo di calcolo dell'imposta (di fonte estera). 

Il diniego parziale degli interessi formatosi sulla propria istanza di rimborso veniva impugnato dalla società in primo grado. Accogliendo il ricorso della società la Commissione Tributaria Provinciale riteneva che gli interessi decorrono dalla data del versamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza con appello in secondo grado ritenendo che la richiesta di rimborso sia scaturita da un mutamento normativo nella tassazione di redditi di fonte estera ed, in quanto tale, assimilabile ad una dichiarazione integrativa della societàLa società appellata chiedeva, invece, il rigetto dell'appello evidenziando che il rimborso non è nato da un sopravvenuto mutamento normativo ma da una differente interpretazione fornita dall'Amministrazione in sede di risposta ad un interpello (con Risoluzione n.29/E del 18/3/2015), sulla cui sussistenza e sul cui esito non è stata mossa alcuna contestazione da parte dell'ufficio, sicché l'istanza di rimborso non può essere assimilata all'istituto della dichiarazione integrativa correttiva richiamata dall'Agenzia, la quale presuppone che il contribuente abbia commesso errori, in quanto nel caso di specie non vi è stato un errore.

La società ricorrente osservava, inoltre, che la stessa Agenzia, con riferimento alle annualità 2010 e 2012, in sede di contenzioso, non ha contestato la decorrenza degli interessi dal giorno del versamento, offrendo, anzi, per il 2012, il pagamento degli interessi in misura pressoché corrispondente a quella indicata dalla società. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n.857 del 17/02/2020, ha respinto l'appello dell'Ufficio spiegando che nella fattispecie ai fini del calcolo degli interessi, da riconoscere unitamente al rimborso dell'imposta, il termine decorre non già dall'istanza di rimborso ma dal pagamento delle imposte. Ciò in quanto la società non è incorsa in alcun errore al momento della dichiarazione fiscale, ma ha semplicemente fatto legittima applicazione di una disciplina più favorevole. In conclusione, la Commissione Tributaria suddetta, non vertendosi in un'ipotesi di erroneità della dichiarazione, ha ritenuto di non accogliere la tesi restrittiva dell'Agenzia di riconoscere il rimborso degli interessi dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. 

 

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