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Cassazione: "Del danno causato da un avvocato risponde Cliente che non l´ha sostituito"

Responsabilità professionale, una questione più che mai aperta ed attuale, che sta registrando numerosi arresti da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, che adesso si accresce di un nuovo capitolo, una sentenza della Corte di Cassazione estremamente importante da ultimo depositata.
L´assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile dei professionisti, ed in particolare degli avvocati, ha contribuito non poco ad una moltiplicazione di un contenzioso che fino a qualche decennio fa era veramente inusuale e limitato a pochi e rilevanti casi.
Ma cosa accade, e a chi è ascrivibile il danno nel caso in cui da parte del professionista si registra una condotta colposa, ma, pur essendo l´altra parte, cioè il cliente, nella condizione di revocargli il mandato, costui, pur essendo cosciente della condotta non adeguata del professionista, non esercita tale facoltà? In tal caso, ci si è a lungo chiesti, del danno è responsabile esclusivamente il professionista oppure è responsabile, anche a titolo di concorso, il cliente?
Un dubbio, questo, che ha registrato diverse posizioni della giurisprudenza di merito, ma che adesso è stato risolto dalla Suprema Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 29325/2017, pubblicata ieri, 7 dicembre 2017, con la quale la Corte ha stabilito un principio che certamente sarà a lungo applicato anche dai giudici di merito, e che rende un po´ meno gravosa la posizione di un avvocato che, nell´esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore.
Nella fattispecie, era accaduto che, per ben due anni, nonostante fosse stato sollecitato dal proprio Cliente, un avvocato non aveva preceduto alla trascrizione di una sentenza, ed a causa di questo il cliente aveva subito un danno, che gli aveva dapprima contestato con una diffida, decidendo poi di adire il giudice per farlo dichiarare riconoscere e quantificare.
Orbene, la Cassazione, ponendo la parola fine ad un lungo giudizio, ha affermato che il cliente che non è diligente nella scelta del suo avvocato e non lo cambia se questo non è efficiente, è corresponsabile del danno che questo gli provoca.
La Corte ha quindi, nella fattispecie confermando la sentenza della Corte territoriale che, applicando lo stesso metro di giudizio, aveva ravvisato un concorso di colpa, nella salomonica misura del 50%, implicitamente rivolto a tutti, professionisti e clienti, un indiretto invito a fare attenzione.
I primi ad evitare errori che potrebbero costare loro molto cari, soprattutto quando non dispongono dell´ombrello rappresentato dalla assicurazione. I secondi, da parte loro, a non dormire sonni tranquilli, confidando eventualmente nella copertura assicurativa, ma a controllare e vigilare sul corretto adempimento da parte del professionista da essi incaricato in via fiduciaria della prestazione, perché il disinteressarsi, nonostante se ne abbia o possa avere piena cognizione del l´operato del Professionista potrebbe determinare, in caso di inadempimento da parte di questi, una ripartizione della responsabilità secondo il criterio del pieno concorso.
Nei prossimi giorni pubblicheremo la sentenza del suo testo integrale.
Avv. Giovanni Di Martino

 

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