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Quando la minaccia integra il reato di stalking?

Due condotte di minaccia o molestia nei confronti dell´ex-partner, sono sufficienti ad integrare il reato di stalking.
Il reiterato comportamento minaccioso o molesto che cagioni nella vittima un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero la costringa ad alterare le proprie abitudini di vita integra il reato di atti persecutori.
Questo è l´orientamento della Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 26588/17, depositata il 29 maggio.
Sotto esame l´ennesimo caso che ha come perno l´incapacità di un uomo di accettare il rifiuto dell´ex-compagna.
La persona in oggetto, già condannata in primo grado dal Tribunale di Taranto, e in appello successivamente, per aver commesso atti persecutori nei confronti dell´ex compagna, ricorreva in Cassazione per contestare quanto deciso.
Il ricorrente controbatteva circa la ritenuta sussistenza del reato di atti persecutori, ma i giudici della Cassazione, dopo aver riesaminato gli elementi probatori già sottoposti al tribunale, confermavano la responsabilità dell´uomo.
Privo di fondamento perché generico, il motivo di ricorso volto a sminuire la condotta dell´imputato, e a qualificarla semplicemente come petulante.
La tesi giurisprudenziale adottata dai supremi giudici, è quella per cui è configurabile il delitto di atti persecutori quando, come previsto dall´ articolo 612 bis del Codice Penale, comma 1, il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l´incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero ancora abbia costretto lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, bastando, inoltre, ad integrare la reiterazione quale elemento costitutivo del suddetto reato anche due sole condotte di minaccia o di molestia (v. Cass. Sez. V 1 dicembre 2010 n. 8832, Sez. V 11 gennaio 2011 n. 7601 e Sez. V 09 maggio 2012 n. 24135).
Il reato di cui trattasi, può essere posto in essere tramite eventi diversi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea a integrarlo, e dovendosi intendere per alterazione delle proprie abitudini di vita, ogni mutamento significativo e protratto per un considerevole lasso di tempo, della modalità abituale con cui la vittima gestisce la sua vita quotidiana. Nel caso di specie, l´uomo si era più volte appostato nei pressi dei luoghi frequentati dalla vittima, aveva inviato numerosi messaggi telefonici e posto in essere ripetute minacce.

Riscontrando la Corte, nella fattispecie, tutti gli elementi previsti dalla norma, confermava la sentenza impugnata, e appurata pertanto, la manifesta infondatezza del ricorso presentato, lo rigettava condannando il ricorrente alle spese di procedimento.
Avv. Pietro Gurrieri
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