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Portiere e mobbing condominìale

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Riferimenti normativi: Artt. 2103 – 2119 – 2043 c.c.; Art.2 D.Lgs.n.81/2008.

Focus: Il condomìnio, e per esso l'amministratore pro tempore, assume il ruolo di datore di lavoro nei confronti del portiere il cui servizio è deliberato dall'assemblea condominiale. La condotta vessatoria del condomìnio nei confronti del portiere può configurarsi come mobbing. In tal caso, come stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 25872/2018, si applica il principio generale secondo il quale chi subisce mobbing dal datore di lavoro ha l'onere di provarlo. Principi generali: Il mobbing è una condotta del datore di lavoro che assume forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, sistematica e protratta nel tempo, nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro. Da tale condotta può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente con effetto lesivo del suo equilibrio psicofisico e del complesso della sua personalità (Cass.sent.n.16335/2017). Il lavoratore che lamenta di aver subito comportamenti mobbizzanti e che intende chiedere in giudizio il risarcimento del danno è gravato dall'onere di dare la prova delle condotte realizzate in suo danno, del danno patrimoniale o esistenziale subito, del nesso causale tra tali condotte e tale danno, e dell'eventuale incidenza del danno sulla sua integrità psicofisica. Il condominìo è equiparabile, in buona sostanza, ad un'azienda o unità produttiva nel momento in cui al suo interno viene svolta un'attività di lavoro di tipo subordinatoIn tal caso, l'amministratore assume il ruolo di datore di lavoro, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.B) D.Lgs.n.81/2008, e detiene potere direttivo, organizzativo e disciplinare nei confronti del portiere i cui compiti sono stabiliti nel contratto di assunzione. In tale contesto i comportamenti aggressivi, di natura psicofisica e verbale, che connotano il mobbing possono essere esercitati non solo dall'amministratore, datore di lavoro, ma anche da un gruppo di persone, cioè dagli altri condomìni. E' quanto accaduto al portiere di uno stabile licenziato ed al quale è stato negato il ristoro richiesto per aver subito condotte mobbizzanti da parte dell'amministratore e dei vari condòmini.

Mobbing e onere della prova:A seguito dei predetti eventi il portiere ha citato in giudizio il condomìnio, dove ha prestato servizio, per licenziamento illegittimo e mobbing. Dinanzi al Tribunale di Napoli egli ha dichiarato di essere stato regolarmente assunto, con disponibilità di alloggio dal 1993 al 2008; di non aver percepito una retribuzione adeguata alle mansioni e di aver subito un licenziamento illegittimo, essendo stato oggetto del comportamento persecutorio da parte dell'amministratore e di alcuni condomìni. Conseguentemente, ha chiesto la condanna del condomìnio, datore di lavoro, al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale. 

Il Tribunale, accogliendo parzialmente il ricorso, ha condannato il condomìnio al pagamento delle differenze retributive e del T.F.R. e ordinato al portiere il rilascio dell'immobile occupato.Tuttavia, ha riconosciuto come legittimo il licenziamento, in quanto motivato da accertata inabilità al lavoro e, quindi, non spettante il risarcimento del danno da mobbing, non sussistendo elementi che configurano una condotta vessatoria del condomìnio datore di lavoro. In particolare, ha ritenuto assente l'intenzione di mobbing, stante, altresì, la difficoltà di attribuire il mobbing a più datori di lavoro impersonati, nel caso di specie, dai condomìni. La Corte di Cassazione, investita del caso per "la superficialità della sentenza di secondo grado", ha respinto le doglianze del portiere.

Quest'ultimo, su cui incombe l'onere della prova, ha sostenuto che la propria condizione patologica è dovuta ad una serie di fatti riconducibili all'osservanza di orari di lavoro eccedenti i limiti della legge n.66/2003; alla mancata fruizione delle ferie nella misura spettante; al pagamento di spese ingiustificate. Fatti ritenuti dal ricorrente decisivi ai fini della valutazione della ricorrenza del mobbing e delle minacce e violenze rivoltegli dai condòmini, emersi dalle testimonianze, e che implicano il diritto al ristoro del danneggiato, sotto il profilo del danno biologico, morale, esistenziale.

Tuttavia, il nesso causale tra i fatti ed il danno patito non è automatico, ai fini del risarcimento del danno esistenzialeCiò è quanto emerge dall'ordinanza n. 25872/2018 della Corte di Cassazione che, ha negato, ai fini del ristoro del danno, il collegamento tra il mobbing subìto e la sopravvenuta inabilità al lavoro, essendo quest'ultima la causa del licenziamento

 

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