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Il sost. processuale può proporre cost. di parte civile? SS.UU. si sono pronunciate, necessaria presenza p.o. o rilascio procura ad hoc

Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 12213 del 16 marzo 2018, hanno risolto il contrasto che da anni era insorto in relazione alla legittimità o no del sostituto processuale del difensore di potersi costituire parte civile.

I giudici della Cassazione in seduta plenaria hanno stabilito il principio che di regola il sostituto processuale non è legittimato a farlo tranne nell´ipotesi in cui la parte offesa, al momento del conferimento della procura speciale non abbia conferito espressamente tale facoltà al proprio difensore o in mancanza di tale previsione solo se all´udienza sia presente personalmente all´udienza di costituzione la parte offesa che approvi la sostituzione.
I fatti
Avanti la Sesta Sezione Penale della Corte era stato chiamato un procedimento penale incardinato a seguito del ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna. Col citato ricorso gli imputati avevano denunciato la violazione degli artt. 78, 102 e 122 c.p.p. nella parte in cui il giudice di merito aveva ritenuto legittima la costituzione di parte civile effettuata tramite sostituto processuale.
La Sesta Sezione aveva ritenuto che sul punto sussisteva un contrasto giurisprudenziale in sede di legittimità e quindi decideva di investire della questione l´adunanza plenaria della Corte per decidere "se fosse legittimato o meno a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore nominato dalla persona offesa procuratore speciale al fine di esercitare l´azione civile nel processo penale"
 
Ragioni della decisione
I giudici delle Sezioni Unite dopo avere richiamato le norme del codice di rito che disciplinano l´istituto e le ragioni dei contrastanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, alla fine hanno deciso per la legittimità della costituzione di parte civile ad opera del sostituto processuale quando però il potere di sostituzione del difensore–procuratore speciale sia stato conferito allo stesso in maniera espressa all´interno della procura speciale di cui agli artt. 76 e 122 cpp.
Di conseguenza i giudici della Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto:
"Il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l´azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all´udienza di costituzione"
Si allega sentenza delle SS.UU
Avv. Pietro Gurrieri
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