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Occupazione sine titulo, SC: "Danno non in re ipsa, va sempre provato"

I giudici della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13071 del 25 maggio 2018 hanno stabilito che in caso di occupazione di immobile sine tituloil danno non è in re ipsae quindi va allegato e provato.

I Fatti
Il proprietario di un immobile che era stato concesso in comodato alla moglie separata, con il venir meno della residenza del figlio su detto immobile per essersi trasferito altrove, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Salerno, la coniuge separata per ottenerne la condanna al rilascio di un immobile di sua proprietà. Con il ricorso, oltre al rilascio dell´immobile, chiedeva pure la condanna dell´ex moglie al risarcimento dei danni per il mancato godimento del bene per il periodo in cui il bene è stato detenuto senza alcun legittimo titolo.
Il Tribunale condannava l´ex moglie, rimasta contumace, al rilascio dell´immobile, alle spese gestionali da novembre 2010 al rilascio, al risarcimento del danno da mancato godimento e alla corresponsione delle spese legali. La signora proponeva appello avverso la sentenza emessa dal giudice di primo grado, eccependo la nullità della vocatio in ius per violazione del termine di legge e contestava poi nel merito le pretese di controparte.
La Corte d´appello di Salerno, accoglieva l´eccezione di nullità della vocatio in ius e del conseguente giudizio di primo grado e decidendo nel merito, condannava l´appellante al rilascio dell´immobile, al pagamento di una parte delle spese gestionali e al risarcimento del danno da mancato godimento dell´immobile stesso.
 
Avverso tale decisione l´ex moglie, condannata al rilascio dell´immobile e al risarcimento del danno per il mancato godimento da parte del marito del bene di sua proprietà, ricorreva in cassazione proponendo ben nove motivi.
 

Ragioni della Decisione
In questa sede ci soffermeremo solo sull´ultimo dei motivi proposti con il quale la ricorrente ha denunciato violazione/falsa applicazione di norme, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto discusso e decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento agli artt. 2043 e 2056 c.c. in relazione agli artt. 1223, 1226 e 2697 c.c...
Con tale motivo la ricorrente sostiene che il giudice d´appello ha errato nel ritenere sussistente il danno in re ipsa, in ordine al danno derivato all´ex marito per il mancato godimento del bene immobile, infatti coerentemente a quanto più volte pronunciato dalla Corte di Cassazione, avrebbe dovuto allegare il danno e provarlo.
Diverse sono stati gli arresti giurisprudenziali della Corte che ha pronunciato il principio secondo cui si dichiara in maniera espressa che il danno non è in re ipsa tra queste la sent. Cass. sez. 3, 17 giugno 2013 n. 15111, che in motivazione così osserva: "...il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente "in re ipsa" e coincidente con l´evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicchè il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un´effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l´occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti "....
Pertanto i giudici della Terza Sezione della Corte hanno deciso che il nono motivo del ricorso merita accoglimento, disponendo la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata disposta la condanna a risarcire controparte per l´asserito danno da mancato godimento del bene. I giudici di legittimità hanno infine disposto il rinvio ad altra sezione della corte territoriale al fine di accertare se sussistono nella fattispecie il proprietario dell´immobile ha allegato e provato il danno-conseguenza.
Si allega sentenza
Avv. Pietro Gurrieri
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