Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Caccia in oasi naturale, mancanza di segnaletica non impedisce reato

Imagoeconomica_1537552

 I giudici della Corte di Cassazione (sentenza 10 luglio 2018, n. 31380) hanno stabilito che va ugualmente punito il soggetto che esercita attività venatoria all'interno di una riserva naturale priva di apposite tabelle segnaletiche purchè sia provato che l'agente era a conoscenza della riserva o che non poteva non saperlo utilizzando la normale diligenza

I Fatti

La Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Lecce con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi due di arresto e Euro 600,00 di ammenda, per il reato di cui L. n. 157 del 1992, art. 21, comma 1, lett. c), e art. 30, comma 1, lett. d), per avere esercitato attività venatoria, all'interno di un'oasi naturale di protezione faunistica.

Avverso la sentenza veniva proposta impugnazione da parte del condannato avanti la Corte di Cassazione con la quale chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata deducendo con un unico motivo la violazione di legge penale in relazione alla L.R. n. 27 del 1998, art. 43, punto 3, e art. 48, lett. d).

Il ricorrente sosteneva praticamente che la zona in cui era stato rinvenuto dagli agenti della polizia provinciale, non era stata preventivamente segnalata con apposite tabelle pertanto nessun rimprovero poteva essere addebitato allo stesso sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

 Con riferimento a questo tema, secondo quando sostenuto dalla difesa del ricorrente, la Corte di Appello di Lecce, discostandosi dall'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, avrebbe fondato la affermazione di responsabilità penale del prevenuto, nonostante la mancanza di apposita segnalazione dell'esistenza della area di riserva. 

Secondo i giudici della corte territoriale,  sull'imputato, in quanto esercente l'attività venatoria, incombevano comunque degli oneri informativi che avrebbe dovuto assolvere con la semplice consultazione del Bollettino Ufficiale della Regione.

Motivazione

Secondo i giudici della Terza Sezione il ricorso non è fondato, ma comunque atteso il tempo trascorso gli stessi hanno rilevato la presenza della causa estintiva della prescrizione del reato.

Ciò premesso, i giudici del Supremo Collegio hanno voluto dare continuità al principio affermato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 18493 del 2016, di cui la corte d'appello ha fatto applicazione nella conferma della pronuncia di condanna.

 Su punto la consolidata giurisprudenza della Corte, ha affermato che " la necessità della segnalazione, mediante regolare tabellazione, del divieto di esercizio della caccia in aree naturali protette, determina una presunzione di conoscenza a carico dell'autore della esistenza del divieto, sollevando l'accusa dall'onere di dimostrare la conoscenza della proibizione, che, invece, deve essere dimostrata in concreto in caso di mancanza di tabellazione (Sez. 3, n. 39112 del 29/05/2013, Tarquinio, Rv. 257525; Sez. 3, Sentenza n. 9576 del 25/01/2012, Falco, Rv. 252249) ".

I giudici hanno poi richiamato il principio espresso da pronunce più recenti secondo il quale la mancanza di tabellazione o la sua inadeguatezza non determina, in maniera automatica la non configurabilità del reato, ma pone a carico dell'accusa l'onere di dimostrare che, nonostante la mancanza di tabelle, il trasgressore aveva la consapevolezza del divieto (Sez. 3, n. 35195 del 30/03/2017, Ciriello, Rv. 270681; Sez. 3, n. 17102 del 08/03/2016, Puglia, Rv. 266638).


 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

L’amore alla fine dell’amore. Parliamo di “mediazi...
Rescissione del contratto: come e quando

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito