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Non commette reato l´amministratore che nasconde ai condomini esistenza di sentenza civile

I giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 37198 del 26 luglio 2017, hanno stabilito che se l´amministratore di un condominio nasconde ai condomini l´esistenza di due sentenze civili riguardanti il condominio, non commette il reato di falso per soppressione.
I giudici di legittimità hanno affermato che la condotta dell´amministratore non è penalmente rilevabile in quanto non si viola la fede pubblica ma è sanzionabile solo sotto il profilo civilistico in quanto viene meno ai suoi doveri di amministratore civilistico.

Nel caso di specie era accaduto che l´ amministratore di un condominio aveva occultato ai condomini una sentenza del Giudice di Pace e una sentenza del Tribunale, impedendo ai condomini di valutare se proporre appello. Per tale comportamento veniva chiamato a rispondere per i reati di cui agli artt. 61 n. 2 81 cpv 476 e 490 del c.p. .
Il giudice di primo grado condannava l´imputato ritendendolo responsabile penalmente per la condotta posta in essere. Lo stesso faceva il giudice d´appello che confermava la sentenza di primo grado. La difesa dell´imputato proponeva ricorso in Cassazione deducendo l´erronea applicazione della legge penale per aver sanzionato penalmente la violazione da parte del ricorrente di un dovere inerenti ai suoi compiti di amministratore di condominio, ovvero l´omessa comunicazione ai condomini di un evento rilevante per il condominio.
I giudici della Quinta Sezione della Corte con una motivazione secca hanno ritenuto fondato il ricorso proposto dall´imputato, infatti gli stessi così affermano" Nonostante quindi fosse stato escluso dal giudice di primo grado che vi fosse stato l´occultamento di sentenze - circostanza su cui la Corte territoriale ha glissato essendosi riferita solo al capo d´imputazione - il ricorrente è stato comunque in modo apodittico condannato per il delitto ascrittogli. Non vi è dubbio che la condotta posta in essere dall´imputato sia priva di rilevanza penale, connotandosi solo per un profilo civilistico."
 
Ridimensionati i fatti di cui al capo di imputazione, alla sola mancata comunicazione ai condomini delle intervenute sentenze civili, lo stesso è venuto meno ai propri doveri di amministratore, tale condotta pertanto dice la Corte non essendo lesiva della pubblica fede, non può avere rilevanza penale.
Pertanto la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio perché il fatto non sussite.
Si allega sentenza
Avv. Giovanni Di Martino
Documenti allegati
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