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No alla sospensione della patente di guida per chi va in bicicletta in stato di ebbrezza

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 I giudici della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 54032 del 3 dicembre 2018, hanno stabilito che è illegittima la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, applicata come pena accessoria a seguito di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza di una bicicletta ex art. 186 comma 2 lett b) e 2- bis del codice della strada.

I Fatti

L'imputato, sorpreso alla guida di una bicicletta, in stato di ebbrezza, veniva condannato con sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Brescia, alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 186 comma di 2 lett. B) e 2 bis del codice della strada e alla sospensione della patente di guida per la durata di un anno.

 I difensori di fiducia del condannato decidevano così di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Brescia, lamentando la violazione ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 186 cod. strada, in quanto il Tribunale aveva disposto l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante che il fatto sia stato commesso alla guida di una bicicletta, mezzo per il quale non è previsto il rilascio di alcuna abilitazione.

Motivazione 

Il ricorso è stato ritenuto fondato ed è stato accolto dai giudici di legittimità.I giudici della Quarta Sezione hanno ribadito innanzitutto che il reato di guida in stato di ebbrezza " può essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale (così Sez. 4, n. 4893 del 22/01/2015, Rv. 262038).

Con riferimento alla violazione di legge sollevata col ricorso relativa  all'applicazione della sanzione accessoria, gli stessi giudici hanno richiamato secondo il quale la sanzione della sospensione della patente di guida, in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non possa essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per cui non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede (così Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013, Cotogna, Rv. 255081; conforme Sez. 4 n. 20364 dell'11/1/2017 n.m. ). Nel caso in esame, il fatto è stato commesso alla guida di una bicicletta, per la quale non è richiesto alcun titolo abilitativo, pertanto secondo la Corte, il Giudice ha erroneamente applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Si allega sentenza

 

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