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Questo è quanto stabilito dai Supremi Giudici della Cassazione, sez. VI Civile, con la recente Ordinanza n. 26709, del 2017 con la quale è stato messo in primo piano l´interesse dei figli a non essere assoggettati alla "coabitazione" tra i genitori separati quando alla "convivenza" conseguano comportamenti derivanti dall´alta conflittualità esistente tra gli stessi.
Nel caso in esame a seguito della separazione personale dei coniugi, il marito, discordante rispetto a quanto statuito nei primi due gradi di giudizio, ha proposto ricorso in Cassazione avverso il rigetto della domanda di coassegnazione della casa coniugale.
Tale chiesta coassegnazione è però apparsa ai supremi Giudici del tutto controproducente per i figli che avrebbero visto compromessa la loro serenità nell´ipotesi di forzata convivenza.
Se da una parte avrebbero potuto essere considerate nobili le motivazioni addotte dall´uomo che aveva chiesto la coassegnazione dell´immobile per poter trascorrere più tempo con i figli, tale richiesta, tuttavia, non è sembrata tenere adeguatamente in conto l´alta conflittualtà che aveva storicamente contraddistinto il rapporto con l´ex moglie.
Ciò detto gli Ermellini hanno confermato quanto stabilito dal Tribunale Mantovano e poi in Corte d´ Appello ritenendo la coassegnazione dell´abitazione fortemente pregiudizievole per la prole.
Tra l´altro le doglianze dell´uomo - volte in Cassazione a porre in discussione l´accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito - non avrebbero comunque potuto, hanno osservato i giudici - trovare accoglimento, dato che in Cassazione è denunciabile solo l´anomalia motivazionale che comporti violazione di legge, non riscontrabile nel caso in esame.
I Supremi Giudici, alla luce di quanto detto, hanno dunque rigettato il ricorso per manifesta infondatezza.
Si allega Ordinanza.
Avv. Pietro Gurrieri
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