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Molto rumore per nulla: Cassa su Fb: "Il contributo (art.7, 1, b) è sospeso per 5 anni" ma poi: termine "comunicativo", a decidere sarà Ministero

"Il Comitato dei Delegati ha deliberato oggi la sospensione per gli anni dal 2018 al 2022 del contributo integrativo minimo dovuto, di cui all´art. 7 primo comma, lettera b) del Regolamento di attuazione dell´art. 21 commi 8 e 9 Legge n. 247/2012. Resta comunque dovuto anche per tali anni il contributo integrativo nella misura del 4% dell´effettivo volume d´affari dichiarato ai fini IVA e ripetibile nei confronti del cliente.
La parola passa ora ai ministeri vigilanti che dovranno approvare il deliberato adottato in data odierna da Cassa Forense.
Il Presidente Avv Nunzio Luciano afferma che "quanto oggi deliberato è in linea coerente con le misure già adottate e con quelle allo studio finalizzate a contenere e a combattere le difficoltà nelle quali, purtroppo, ancora versa molta parte dell´Avvocatura e, segnatamente, quella più giovane".
Quello appena riportato testualmente, il post apparso il 28 settembre nella pagina Facebook di Cassa Forense.
Ma qual´è il contributo "sospeso"?
Per comprenderlo, basta andare all´art. 7 del Regolamento richiamato dalla nota, che, dopo aver disposto che "1. I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:
a) Contributo minimo soggettivo: € 2.780,00 per il 2014; b) Contributo minimo integrativo: € 700,00 per il 2014; c) Contributo di maternità: € 151,00 per il 2014" spiega poi che "3. Il contributo minimo integrativo di cui al 1° comma lett. b) non è dovuto per il periodo di praticantato nonchè per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all´Albo. Per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l´iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età. E´ comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell´effettivo volume di affari IVA dichiarato" e che "4. I contributi minimi di cui al comma 1, lett. a) e b) sono esclusi a partire dall´anno solare successivo a quello della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia".
Il contributo "sospeso" per "combattere le difficoltà nelle quali, purtroppo, ancora versa molta parte dell´Avvocatura" è dunque un contributo, di circa €710, che comunque non è dovuto nei primi 5 anni di iscrizione alla cassa e dall´anno solare successivo a quello della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia (e quindi, per capirci, dagli avvocati ultrasettantacinquenni) ed è ridotto alla metà negli ulteriori 4 anni nella quasi generalità dei casi!
Ma il termine che ha mandato in estasi molti colleghi è stato quello, espressamente utilizzato, di "sospensione".
Così, si sono susseguiti i commenti e i quesiti.
Paolo Rosa ha invitato il Comitato dei Delegati a studiare: "La sospensione non è un condono e quindi alla scadenza va versato il minimo senza interessi, suvvia studiate un po di diritto".
Una Collega, VivianaCosenza, osservato che "Occorre invece che la contribuzione avvenga in proporzione al reddito, creando delle fasce in cui in base ad X reddito corrisponde X contributo da versare in progressione. Non è normale che io pago quanto Giulia Bongiorno".
Una posizione simile a quella espressa da Marco Ielo: "È un passo in avanti ma rendete proporzionale il contributo obbligatorio. Quello è il vero problema. È incredibile che il debba pagare più di quanto guadagni e come colleghi che (benedica!) guadagnano più di 100000 euro. Ma nessuno si accorge che è incostituzionale?".
Mentre Massimo Brigandi ha tagliato corto: "La vera riforma, come sempre, è quella che non verrà mai fatta perché porterebbe allo smantellamento della Cassa forense, ovvero lasciare liberi gli avvocati (visto che siamo "liberi" professionisti) di crearsi privatamente il futuro previdenziale, in base alle proprie possibilità economiche. Un utopista, che paga da 25 anni!".
Una ridda di ipotesi e di sospetti che ha costretto Cassa Forense ad un secondo comunicato (parliamo impropriamente di comunicato, dato che come molti colleghi hanno fatto notare, non esiste alcun comunicato stampa o comunicato formale nel sito istituzionale di Cassa Forense, nè si comprende come mai l´esternazione di una posizione questo genere sia stata affidata, semplicemente, ad un post in una pagina Facebook, peraltro seguita da poco più di 1000 followers su una platea di oltre 200mila avvocati interessati). Ecco Il secondo post di Cassa pubblicato Ieri nel tardo pomeriggio:
"La lettura dei tanti commenti postati sotto la notizia del deliberato del Comitato dei Delegati pubblicata ieri, 28 settembre 2017, tutti comunque graditi compresi quelli ironici e sarcastici, suggerisce un chiarimento che, confidiamo, eliminerà dubbi e/o equivoci. Al termine "sospensione", usato in termini non processuali o giuridici, ma semplicemente per migliore efficacia comunicativa (corretta o non che la si voglia ritenere), deve essere attribuito il significato conferito dal testo della approvata modifica al regolamento di attuazione dell´art. 21, commi 9 e 10 L. 247/2012, che risulta immune da interpretazioni fuorvianti e che si riporta letteralmente: "Il contributo integrativo minimo di cui all´art. 7, primo comma, lett. b) non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2022. Anche per tali anni resta comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell´effettivo volume di affari IVA dichiarato".
Non dovuto significa, dunque, che, qualora i Ministeri vigilanti nulla vadano ad opporre all´esito delle loro valutazioni, detto contributo non dovrà essere versato nel quinquennio previsto.
Soggiungiamo che il contributo integrativo minimo per l´anno 2017 resta obbligatorio, atteso che la occasionale coincidenza temporale della delibera con l´imminenza della scadenza del termine per il pagamento dell´ultima rata dei minimi obbligatori (e dell´invio del Mod5/2017), ha indotto qualcuno a credere di avere assolto ad un obbligo ora venuto meno.
Precisiamo, infine, che il contributo integrativo (onere a carico del cliente) non compone il montante che si trasformerà in pensione, essendo lo stesso costituito esclusivamente dai contributi soggettivi e dal versamentro volontario della contribuzione modulare.
Buona fine settimana".
Molto rumore per nulla, quindi, verrebbe da concludere con William Shakespeare: quella "modica quantità" la cui eliminazione avrebbe dovuto salvare migliaia di avvocati dal baratro, non è stata ne eliminata e neppure sospesa, ma semplicemente, per usare una espressione giuridica che sarebbe stato opportuno fosse usata dal comitato dei delegati di una cassa che rimane pur sempre di giuristI "risolutivamente condizionata" ad una decisione futura ed incerta, quella del "ministero vigilante".
Molto rumore per nulla, come nell´opera del grande William Shakespeare, opera infatti rcca di elementi farseschi e giocosi, e rientrante a pieno titolo nel novero delle tragicommedie, nelle quali l´elemento comico si fonde a quello tragico e propriamente drammatico. Lì rappresentato dalla morte di una delle protagoniste, la bellissima Ero, e dal complotto ordito da Don Juan per tentare di sviare la storia dal lieto fine.
Si perché qui i dubbi sono veramente tanti e, a parte la questione della approvazione del ministero che non si sa se e in che termini ci sarà, tutti gli altri sono stati brillantemente espressi dalla collega Daniela Nazzaro - collaboratrice della nostra redazione - in un suo commento: "ecco le domande e sono calmissima : 1. chiedo se verrà richiesto il versamento del periodo 2018 - 2022 successivamente al 2022; 2. chiedo se le fasce di reddito beneficiarie siano quelle comprese tra 10.231 e 17.500; 3. chiedo se sia possibile (e non è una pretesa ma un diritto) leggere quello che avete scritto (delibera o verbale o quel che sia)".
Chi risponde per Cassa? Non si sa, ma forse può soccorrere l´ultimo commento. Da ultimo, infatti fa la sua comparsa un´altra ed ultima nota di Cassa: "La notizia sarà pubblicata nel sito mercoledì 4 perché abbiamo ritenuto inopportuno rimuovere quella (della quale prenderà il posto) relativa alla scadenza del termine per il pagamento del 4° MaV e dell´invio del Mod5, e sarà la stessa che abbiamo pubblicato su questa pagina, che è quella ufficiale di Cassaforense e, pertanto, ha lo stesso carattere istituzionale ma, ovviamente, è più frequentata del sito".
Ai posteri e dagli speranzosi l´ardua (siamo avvocati, suvvia!) sentenza. E che il Patrono d´Italia, S. Francesco, il "Poverello di Assisi" ci aiuti!
Avv. Pietro Gurrieri
 
 
 
 
 
 

 

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