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"Mai più altre Bibbiano, ecco come cambieremo la legge". Stefania Ascari presenta proposta, avvocati invitati al dibattito

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Come ricorderete a luglio ho pubblicato un articolo in cui riportavo la denuncia dell'ex giudice minorile Avv. Morcavallo in materia di affidi: 

"Un giro di 2 miliardi di euro all'anno di danaro pubblico assegnato a istituti privati e religiosi.. per gestire 35 mila bambini sottratti alle famiglie, attraverso relazioni dei servizi sociali e dei ctu finalizzate a far emergere incapacità genitoriali e disagi psichici.. usate poi da una magistratura fortemente contaminata fino al CSM".

Altresì pubblicavo i risultati inquietanti di una Commissione Bicamerale d'inchiesta che ha indagato sui "minori fuori famiglia" dal 2015 al 2018 (e che tutto il Parlamento, dunque, conosceva):

- giudici onorari in conflitto di interessi

- provvedimenti d'urgenza ex art 403 cc tutti convalidati

- quasi tutti gli affidamenti superano il limite di legge dei 24 mesi (e da qui l'adozione)

- il 17% dei minori è scappato da queste comunità e di questi il 2% risulta scomparso

- gli affidamenti in comunità ministeriali sono solo il 10% rispetto a quelli nelle comunità private

- incremento elevato delle comunità in Piemonte +36%, Umbria +29% e Emilia Romagna +22%

- alla voce " motivi del disagio" nella metà dei casi il motivo non è neppure specificato

- alla voce "motivi di ingresso" in quasi la metà dei casi il motivo è reddituale, cioè lo Stato, invece di aiutare il genitore in difficoltà economica, assegna 100/400 euro al giorno alle comunità, per ogni minore accolto!

Tali risultati imponevano, con tutta evidenza, ​​una modifica immediata delle norme vigenti:

- ridurre i contributi alle comunità per aiutare i genitori in difficoltà economica

- affidare i minori solo all'esito di una istruttoria piena e veloce, ascoltando subito tutte le parti

- intervenire automaticamente al superamento dei termini massimi della permanenza in comunità (24 mesi)

- più controlli sui motivi di ingresso, sui conflitti di interesse e sui criteri di nomina dei giudici onorari minorili

- ispezioni periodiche con poteri sanzionatori e di revoca delle autorizzazioni

- vietare gli affidamenti alle comunità nel caso di parenti disponibili ad accogliere i nipotini

https://www.avvocatirandogurrieri.it/leggi-e-diritto/affidamenti-minori-basta-con-le-ipocrisie-sapevano-tutti?fbclid=IwAR3OsuOBjJzj9r6EYwyn2lxzC-AZ1mbfEmB1NYt61Kv8trc4dODFBK_anJA

Successivamente ​​l'On. Stefania Ascari ha presentato la proposta di legge n. 2047 di "Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori", esposta e discussa anche ad un Convegno del 7 ottobre presso la Sala Mappamondo della Camera dei Deputati, in cui sono intervenuti le Onorevoli Spadoni e Ascari, gli Avvocati Morcavallo e Micai e la psicologa Mazzoni (nella foto).

E' stato un Convegno molto partecipato, in cui i presenti, appartenenti sia all'ambiente giudiziario che socio-assistenziale, hanno offerto le proprie testimonianze, sollecitate dall'On. Ascari al fine di arricchire la proposta con le osservazioni degli addetti ai lavori.

In qualità di rappresentante dell'Avvocatura era presente l'amica Avv. Francesca Ruggeri, membro del CPO di Frosinone, che il 6 dicembre organizzerà un altro Convegno con l'On. Ascari, a cui i Colleghi sono invitati per offrire il proprio contributo tecnico. 

Particolarmente incisivo è stato l'intervento della Collega Avv. Micai, la quale ha illustrato una serie di proposte, massimamente condivise dagli istanti: 

- la previsione di un albo di specialisti in materia

- la soppressione del Tribunale per i Minorenni

- la necessità di stabilire che le spese per consulenti e difensori siano a carico dello Stato

- l'ascolto del minore a mezzo di videoregistrazioni

- l'allontanamento dalla famiglia del soggetto che si sia reso responsabile di condotte violente, e non già del minore che le abbia subite, come accade oggi.

Infine, nel dibattito conclusivo, è stato fortemente attaccato dai partecipanti il "metodo CISMAI" (adottato anche dalla onlus Hansel e Gretel coinvolta nell'inchiesta "Angeli e Demoni"), recentemente criticato in "Commissione assembleare speciale d'inchiesta" anche dal dottor Giovanni Battista Camerini, specialista in psichiatria e neuropsichiatria infantile e firmatario della Carta di Noto: 

"La dichiarazione di consenso del Cismai e le linee guida nazionali messe a punto dalla comunità scientifica divergono.. Indirettamente nel documento del Cismai viene avallata una rappresentazione dell'esperto che, in un qualche modo, deve adottare strategie per scoprire l'abuso, attraverso modalità d'ascolto volte a far emergere l'esistenza stessa dell'abuso".

Veniamo ora agli elementi più interessanti della proposta di legge n. 2047 , evidenziati dall'On. Ascari :

"La Proposta di Legge interviene in primo luogo sulla disciplina degli allontanamenti coatti dei minori dal nucleo familiare, assicurando maggiori garanzie per i bambini. Questa misura deve essere sempre un' extrema ratio, da adottare quando l'incolumità del minore risulterà realmente minacciata e, comunque, dovrà essere a tempo non indefinito. Inoltre, dovrà essere preferita una collocazione in un contesto parentale o presso persone conosciute dal minore". Sul piano processuale "le decisioni andranno prese sulla base di fatti comprovati e non su giudizi arbitrari sulle personalità dei genitori o sui loro modelli educativi; dovranno essere i giudici a valutare sempre le opinioni dei minori relativamente ad un eventuale allontanamento dalla famiglia, e solo i giudici dovranno decidere su tempi e modi degli allontanamenti e dei collocamenti, senza dover delegare altre parti; le decisioni del giudice dovranno avere tempi ragionevoli. Ai genitori e ai parenti andrà assicurata la possibilità di frequentare liberamente i minori, anche quotidianamente". E ancora: "Infine, si interverrà anche sui controlli e i finanziamenti delle case-famiglia e delle Onlus. Ogni aspetto delle loro attività andrà rendicontato e poi rimborsato dalle pubbliche amministrazioni. E periodicamente saranno previsti controlli in loco da parte di magistrati, funzionari amministrativi e dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza".

In particolare segnalo la proposta di modifica dell' art. 330 cc :

« Art. 330. – (Ablazione e limitazione della responsabilità genitoriale) – Il genitore che, con la propria condotta attiva od omissiva, incorre nella violazione dei doveri afferenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, così cagionando al figlio minorenne un pregiudizio o il pericolo concreto e attuale di un pregiudizio per la vita, l'incolumità, la salute fisica o la libertà personale o morale, è estromesso dall'esercizio della responsabilità stessa o ne è limitato, con le modalità e per il tempo strettamente necessari ad escludere o rimuovere il pregiudizio o il pericolo cagionati. La condotta, il pregiudizio o il pericolo di cui al primo comma devono risultare da fatti specifici e comprovati e non possono desumersi da valutazioni relative alla personalità del genitore o dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Il giudice adotta il provvedimento ablativo o limitativo della responsabilità genitoriale soltanto se risulti inequivocabilmente che il pregiudizio o il pericolo di cui al primo comma non possano essere esclusi o evitati mediante l'intervento dei servizi sociali, eventualmente anche con la prestazione di assistenza educativa domiciliare, da svolgersi con il consenso del genitore o dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Il giudice, al fine preminente della tutela e della salvaguardia dell'unità familiare e della permanenza del minorenne nel proprio contesto domestico abituale, esamina prioritariamente la possibilità di emettere un provvedimento che non escluda l'unità del nucleo familiare ovvero, se necessario, che rimuova la situazione di pregiudizio o di pericolo di cui al primo comma mediante l'allontanamento del genitore, del parente o del convivente che con la propria condotta abbia determinato tale situazione. Soltanto se tale tipo di provvedimento non risulti sufficiente a rimuovere la situazione di pregiudizio o di pericolo, il giudice può disporre la collocazione del minore in ambito diverso dal suo contesto domestico abituale, presso un parente entro il quarto grado ovvero presso altra persona conosciuta dal minore stesso, che accetti di assumerne la temporanea cura e custodia. Soltanto nel caso in cui i predetti provvedimenti non siano possibili o sufficienti, per specifiche e comprovate ragioni, a salvaguardare la vita, l'incolumità, la salute fisica e la libertà personale e morale del minore, può essere disposta la collocazione di questo presso una famiglia affidataria o, se ciò risulti impossibile, presso una casa famiglia o una struttura di accoglienza. I provvedimenti di cui al secondo e al terzo periodo del quarto comma devono indicare, a pena di nullità, la durata della collocazione del minore fuori del suo contesto domestico abituale. Decorso il termine di durata previsto nel provvedimento, il minore è restituito alla custodia del genitore o dei genitori, ferme restando le altre statuizioni limitative eventualmente disposte. Il giudice, in ragione del comprovato e attuale perdurare del pregiudizio o del pericolo che avevano determinato l'allontanamento, può tuttavia prorogare la collocazione del minore fuori dal suo contesto domestico abituale, indicando la durata della proroga, a pena di nullità del provvedimento. Il provvedimento di allontanamento del minore deve essere eseguito da personale specializzato e con modalità tali da non provocare o aggravare lo stato di turbamento psicologico del minore interessato. L'esecuzione deve essere sospesa se il minore opponga resistenza fisica o verbale o comunque manifesti in modo evidente la volontà di non distaccarsi dai genitori; in tal caso il giudice provvede nuovamente ai sensi dell'articolo 336, quarto comma. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano in caso di esecuzione coattiva del provvedimento di allontanamento del genitore dalla casa familiare; nondimeno, anche in questo caso, all'atto dell'esecuzione del provvedimento, deve essere prestata al minore l'assistenza necessaria per attenuare i possibili effetti di turbamento psicologico. Durante il periodo di collocazione del minore fuori del suo contesto domestico abituale, il minore ha diritto di frequentare i genitori e gli altri familiari, con cui abbia rapporti significativi, con frequenza quotidiana e senza vigilanza. Modalità diverse di svolgimento della frequentazione o della sua durata possono essere previste esclusivamente nel provvedimento con cui il giudice dispone la collocazione del minore fuori del suo contesto domestico abituale; le statuizioni adottate a tale riguardo devono essere specificamente motivate con riferimento a un concreto, attuale e comprovato pregiudizio o pericolo di pregiudizio per la vita, l'incolumità, la salute fisica o la libertà personale o morale del minore e devono essere limitate a quanto strettamente necessario per rimuovere tale pregiudizio o pericolo; tali statuizioni sono efficaci soltanto per la durata indicata nel provvedimento che le dispone e, in mancanza di indicazione della durata, sono nulle. Durante il periodo di collocazione del minore fuori del suo contesto domestico abituale, è garantita al minore anche la congrua frequentazione delle persone, diverse dai familiari, con cui abbia stabilito rapporti affettivi prima dell'allontanamento dai genitori. La mancata indicazione del termine di durata, nei provvedimenti di cui al primo e al terzo periodo del quinto comma e al secondo periodo del settimo comma, costituisce fatto rilevante ai fini della responsabilità disciplinare dei giudici che abbiano concorso alla deliberazione del provvedimento stesso ».

E dell'art. 336 cc:

« Art. 336. – (Procedimento) – I provvedimenti di cui all'articolo 330 sono adottati su ricorso dell'altro genitore, di un parente del minore entro il quarto grado o del pubblico ministero. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, all'esito di istruttoria compiuta anche d'ufficio. Il provvedimento ablativo o limitativo è adottato se risulta la prova delle circostanze di cui all'articolo 330. La prova si forma nel contraddittorio delle parti e non può essere costituita da valutazioni o da dichiarazioni processuali che non siano state rese da soggetti alla cui deposizione ciascuna delle parti costituite abbia avuto la possibilità di assistere. Qualora ricorrano indizi gravi e univoci della sussistenza delle circostanze previste dall'articolo 330, primo comma, e vi sia fondato motivo di temere che il tempo occorrente per l'instaurazione del contraddittorio possa determinare un pregiudizio irreparabile per il minore, il presidente del tribunale emette un provvedimento provvisorio con efficacia non superiore a quarantacinque giorni dal deposito, curando che nel medesimo termine sia instaurato il contraddittorio. Il provvedimento è confermato, modificato o revocato dal tribunale all'esito del contraddittorio e dopo che siano state sentite le parti costituite e il pubblico ministero. Quando un minore si trovi in situazione di evidente e attuale pericolo per la propria integrità fisica, l'autorità di pubblica sicurezza intervenuta, su segnalazione da chiunque pervenuta ovvero d'ufficio, colloca senza indugio il minore stesso in un ambiente sicuro, fino al provvedimento del giudice, valutando in via prioritaria la possibilità di collocazione presso un parente del minore entro il quarto grado o presso altra persona legata affettivamente al minore stesso, che accetti di assumerne la temporanea cura e custodia. Ove non sia possibile provvedere ai sensi del precedente periodo, l'autorità di pubblica sicurezza procedente chiede al comune di residenza del minore indicazioni sulla struttura presso cui collocare temporaneamente e in via d'urgenza il minore. Nel caso di cui al quarto comma, l'autorità di pubblica sicurezza procedente, entro ventiquattro ore dall'intervento, comunica il provvedimento di collocazione del minore al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni che, se ne accerta la fondatezza, conferma il provvedimento e senza indugio presenta il ricorso ai sensi del primo comma ovvero, se ne ricorrono le condizioni, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Qualora, invece, il pubblico ministero ravvisi la manifesta infondatezza del provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza, lo revoca immediatamente e dispone la restituzione del minore ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale. Se ravvisi la competenza del tribunale ordinario, il tribunale per i minorenni trasmette a questo il fascicolo, dopo avere emesso, se necessario, il provvedimento provvisorio e urgente ai sensi del terzo comma, in cui è contenuta anche la statuizione declinatoria della competenza. Salvi i casi previsti dai commi terzo e quarto del presente articolo, i provvedimenti di cui all'articolo 330 non possono essere adottati se non dopo che il minore sia stato ascoltato, nel contraddittorio delle parti, dal giudice, coadiuvato da un esperto all'uopo nominato. La disposizione del primo periodo si applica qualunque sia l'età del minore, purché, nel caso in cui non abbia compiuto gli anni dodici, sia in grado di esprimere la propria volontà. Quando occorra, l'audizione del minore è compiuta da un esperto delegato dal giudice, il quale vi assiste, con la presenza delle parti, da una sala adiacente collegata con vetro specchio o videocollegamento e con collegamento audiofonico, utilizzando il quale il giudice stesso dirige l'audizione per il tramite dell'esperto che rimane in contatto visivo con il minore. Dell'audizione del minore è sempre effettuata registrazione audiovisiva. Tranne che nei casi in cui sia disposto l'allontanamento del minore dal suo contesto domestico abituale, l'audizione del minore può essere esclusa se, per specifiche ragioni da indicarsi nella motivazione del provvedimento del giudice, esso sia manifestamente superfluo ovvero possa determinare turbamento psicologico per il minore in misura sproporzionata rispetto all'utilità apportata all'esito decisorio. Per la partecipazione al procedimento è sempre necessaria l'assistenza tecnica. In caso di conflitto di interessi, anche potenziale, tra il minore e i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, il giudice relatore nomina un curatore speciale nell'interesse del minore. Il curatore speciale, ove non eserciti la professione forense, deve farsi assistere da un difensore. Il curatore speciale è tenuto, a pena di inefficacia della nomina e salva ogni altra responsabilità civile e penale, a dichiarare qualsiasi situazione di conflitto di interessi, compresi la proprietà, lo svolgimento di funzioni di direzione, amministrazione o controllo e i rapporti di lavoro, di collaborazione o di consulenza con strutture presso le quali sono collocati minori o che somministrano trattamenti diagnostici e terapeutici ai medesimi ».

Per il testo integrale della proposta questo è il link della Camera :

http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2047.18PDL0073880.pdf

 

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