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Concessione domiciliari presso familiari, Cassazione spiega quando misura deve rigettarsi

I giudici della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 53170 del 22 novembre 2017, hanno stabilito che è legittimo il diniego della concessione della misura degli arresti domiciliari ad un soggetto indagato di omicidio stradale aggravato presso l´abitazione di un congiunto che aveva avuto un coinvolgimento nella medesima vicenda.

Era accaduto che il Gip aveva disposto la custodia agli arresti domiciliari di un soggetto che era stato indagato per omicidio stradale aggravato presso l´abitazione del fratello. Avverso tale provvedimento veniva proposta impugnazione avanti al Tribunale del Riesame da parte del PM che si era vista respingere la richiesta della custodia cautelare in carcere.
Il PM sosteneva che il domicilio prescelto per l´esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari non era affatto idoneo in considerazione della circostanza che in quel luogo dimorava pure il fratello dell´indagato che aveva avuto un coinvolgimento nei fatti per cui si procedeva.
Il Tribunale del Riesame accoglieva la tesi del PM stabilendo la custodia in carcere e l´indagato proponeva il ricorso in Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
I giudici della Quarta Sezione hanno ritenuto inammissibile il ricorso proposto in quanto dall´esame della motivazione della decisione del Tribunale del Riesame non è stata riscontrata alcuna lacuna in ordine all´accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.)e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.). Né è stata riscontrata alcuna violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all´interno" del provvedimento impugnato.
Il controllo di legittimità - hanno affermato i giudici della Cassazione- "non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti. Sarebbero, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice (cfr. sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013)".
 
Secondo i giudici di legittimità la valutazione del Tribunale del Riesame in ordine alla non idoneità del domicilio degli arresti domiciliari per "coinvolgimento" del fratello del ricorrente, " non può dirsi incongrua o manifestamente illogica, poichè il ruolo del fratello convivente del prevenuto è stato valorizzato nel senso che costui, in ben tre occasioni, aveva fornito all´indagato i veicoli di cui era titolare e alla guida dei quali era stato fermato; inoltre, in occasione del fatto-reato per cui si procede, lo aveva agevolato nella fuga e nell´ottenimento di prestazioni mediche in regime di "anonimato", rendendo dichiarazioni considerate di "mero comodo", perchè reputate inverosimili.
Si tratta di ponderate valutazioni di merito che, in quanto adeguatamente argomentate, non possono essere sindacate in questa sede".
 
I giudici della Corte avendo ritenuto la valutazione del caso da parte del Tribunale del Riesame esauriente e congrua sotto l´aspetto logico giuridico, hanno dichiarato inammissibile l´impugnazione proposta.
Si allega sentenza
Avv. Giovanni Di Martino
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