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Nel caso sottoposto all'esame della Corte, i giudici si sono trovati ad affrontare nuovamente il tema del riparto dell'onere della prova nell'ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione operando un contemperamento tra presunzione di non colpevolezza, da un lato, e valore e/attendibilità delle scritture contabili dall'altro.
L'imputato, amministratore di una società fallita, nel suo ricorso aveva lamentato infatti la circostanza per cui l'esistenza dei beni oggetto di distrazione fosse stata affermata dai giudici soltanto sulla base di un bilancio risalente a quattro anni prima del fallimento, in assenza di un accertamento della reale esistenza di tali beni.
Il ricorso è da considerarsi infondato.
La Corte territoriale anche di appello, nell'affermare la penale responsabilità dell'amministratore della società fallita, secondo la Corte, avrebbe dato corretta applicazione ai principi espressi dalla giurisprudenza del supremo consesso.
Nel caso di specie risultava, infatti, dall'ultimo bilancio l'iscrizione di rimanenze attive per centinaia di migliaia di euro.
In casi simili, la Corte afferma come la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità che incombe sul fallito giustificano quella che è solo apparentemente un'inversione dell'onere della prova.
In caso di fallimento, infatti, è penalmente sanzionato l'obbligo per il fallito di dichiarare se esistono altre attività da inserire nell'inventario redatto dal curatore ex art. 87 l. fall.
Se, a fronte di tale dichiarazione o dell'inventario, non si rinvengono poi beni aziendali o il loro equivalente di valore, incombe sul fallito la prova della destinazione di tali beni, non essendo sufficiente indicare genericamente che sono stati assorbiti da costi gestionali.
D'altra parte, la stessa corte ricorda come l'accertamento dell'attivo non possa fondarsi sull'attendibilità delle scritture contabili, specialmente nel caso in cui la stessa attendibilità di tali scritture venga contestata da parte dello stesso fallito.
In questi casi, infatti, la Corte ha chiarito che le scritture devono essere oggetto di accertamento nella loro intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali.
La responsabilità del fallito per bancarotta distrattiva richiede dunque l'accertamento della previa disponibilità dei beni dell'impresa, ancora in bonis.
Tale accertamento può essere liberamente svolto da parte del giudice non condizionato da alcun onere di dimostrazione in capo al fallito nè da alcuna presunzione, "con la conseguenza che il giudice - ancorchè le scritture di impresa costituiscano prova, ex art. 2710 c.c., nei riguardi dell'imprenditore - deve valutare, anche nel silenzio del fallito, l'attendibilità dell'annotazione contabile e dare congrua motivazione ove questa non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo".
Ne consegue però che, una volta valutata la attendibilità delle scritture e ricostruita, per quello che interessa ai fini della decisione in commento, l'entità delle rimanenze attive, è onere del fallito dimostrare come in realtà quei beni non siano mai stati nella sua disponibilità.
Altrimenti ne consegue la sua penale responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione.
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Sono un giovane avvocato presso il foro di Siena.
Mi sono laureata presso l'Università degli Studi di Siena nel 2015 in diritto penale amministrativo e responsabilità degli enti giuridici (d.lgs. 231/2001).
Presso lo stesso Ateneo ho conseguito il diploma presso la scuola di specializzazone per le professioni legali nell'estate del 2017.
La mia passione per i viaggi e per la tutela dei diritti, mi ha portato più volte in Africa al seguito di progetti di cooperazione internazione insiema alla mia famiglia.
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