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La mediazione tributaria non perfezionata influisce sulla procedibilità del ricorso?

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Principi generali: L'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, in generale, stabilisce, al comma 1, che il ricorso per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.  Al comma 2, la norma dispone che il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo.  Il procedimento di mediazione, prescritto quale condizione per la procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale, si svolge, quindi, interamente in ambito amministrativo e produce quale effetto rilevante il rinvio dell'accesso alla giustizia tributaria. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo, né conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso e, pertanto, l'azione giurisdizionale deve ritenersi già esercitata, richiedendosi al contribuente, per l'attivazione del contenzioso, il solo onere della costituzione in giudizio. Dall'1 gennaio 2016 tale istituto è applicabile anche agli enti locali ed all'agente ed ai concessionari della riscossione. Pertanto, anche per gli atti di competenza del Comune, nei casi previsti dall'art 17- bis del D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs.n. 156/2015 e dal D.L. 50/2017, con la presentazione del ricorso-reclamo, si apre automaticamente una nuova fase amministrativa gestita dal Comune (procedimento di reclamo-mediazione) che si può concludere con l'accoglimento del reclamo presentato o con una mediazione tra contribuente e Comune.

Durante la fase di mediazione (90 gg. dal ricevimento del ricorso da parte del Comune), i termini rimangono sospesi e il contribuente non deve costituirsi in giudizio avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado (già Commissione Tributaria Provinciale). Il procedimento di reclamo-mediazione può concludersi con: 1) annullamento in autotutela dell'atto impugnato; 2) accordo di mediazione che accoglie totalmente o parzialmente le richieste del contribuente. In tal caso, le sanzioni che risultino dovute dal contribuente sono applicate nella misura del 35% del minimo edittale. La mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo ed il versamento, entro 20 giorni, dell'intero importo dovuto, o della prima rata (se il contribuente opta per la rateizzazione); 3) provvedimento di diniego della mediazione (e quindi senza accordo di mediazione e senza accoglimento del reclamo); 4) nessuna risposta da parte dell'Amministrazione entro il termine di 90 giorni che equivale a silenzio rigetto. Qualora non si addivenga alla mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio entro 30 giorni a partire dalla data di scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo. La costituzione in giudizio si effettua depositando alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado (già Commissione Tributaria Provinciale) il ricorso-reclamo (che deve essere identico a quello notificato all'ufficio a pena di inammissibilità), con allegata ricevuta di notifica. Ciò premesso, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26597 del 9/9/2022 si è pronunciata su un caso in cui ad un contribuente era stata notificata una cartella di pagamento emessa in relazione all'iscrizione a ruolo della TARSU, dovuta dallo stesso per gli anni 2005/2006 e 2008/2009. 

L'iscrizione a ruolo scaturiva da avvisi di accertamento emessi dall'Ente locale per gli anni suddetti, che avevano formato oggetto di impugnazione con giudizi ancora pendenti in Cassazione, sui quali non si era formato, pertanto, alcun giudicato. La citata cartella di pagamento era stata impugnata sia in primo che in secondo grado e la Commissione tributaria regionale, rigettando l'appello proposto dal contribuente, aveva confermato la pronuncia del giudice di prime cure, che, a sua volta, aveva parzialmente accolto l'impugnazione della cartella di pagamento. Di conseguenza, il contribuente ha impugnato la sentenza di secondo grado con ricorso alla Corte Suprema, dinanzi alla quale l'Ente locale impositore e l'Agenzia delle Entrate non si sono costituite in giudizio. Il ricorrente ha, tra l'altro, eccepito la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 bis e 68 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto, ai fini della definizione del procedimento di reclamo e mediazione, l'Ente locale non aveva dato seguito, pur essendovi obbligato, alla richiesta di convocazione avanzata dal contribuente nel 2016. In particolare, evidenziava che i giudici di seconde cure si erano pronunciati sul motivo di appello senza tener conto del procedimento di mediazione. Tale eccezione è stata ritenuta inammissibile dalla Corte. Essa ha rilevato che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis (nel testo vigente rationetemporis), ha delineato il procedimento di mediazione tributaria prevedendo il suo svolgimento nel termine di novanta giorni dalla data di notifica del ricorso introduttivo, l'improcedibilità del ricorso stesso fino alla scadenza di detto termine(v. Corte Cost., 16 aprile 2014, n. 98) e, qualora non accolto il reclamo o la proposta di mediazione del contribuente, la formulazione, da parte dell'ufficio, di << una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa >>. D'altra parte, la Corte Costituzionale ha affermato che la mediazione tributaria prevista dall'art. 17 bis citato «costituisce una forma di composizione pregiurisdizionale delle controversie basata sull'intesa raggiunta, fuori e prima del processo, dalle stesse parti (senza l'ausiliodi terzi), che agiscono, quindi, su un piano di parità» (Corte Cost., 15 febbraio 2017, n. 38). Nella fattispecie, come riportato dallo stesso ricorrente, il procedimento in questione si è articolato su due incontri delle parti, il primo con la formulazione di specifica proposta di mediazione da partedell'Ente locale, il secondo incontro, con (ulteriore) richiesta diconvocazione che, avanzata dal contribuente, non teneva in considerazione la proposta già formulata dall'Ente. Il procedimento di mediazione si è chiuso in difetto di ogni intesa trale stesse parti, così che il ricorso è divenuto procedibile (scaduto il termine di sospensione di novanta giorni) e ciascuna parte ha liberamente assunto la posizione processuale inerente agli interessi sostanziali perseguiti. Né, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, l'Ente impositore era tenuto a (indefinitamente) prestarsi ad ogni tentativo di soluzione concordata, formulata da controparte, una volta esposta la propria proposta di mediazione e questa essendo risultata inidonea alla conclusione di un'intesa. La Suprema Corte ha ritenuto che le eccezioni reiterate dal ricorrente andavano proposte ed esaminate nei giudizi di impugnazione degli avvisi di accertamento tutt'ora pendenti e non nel ricorso in questione. Quindi, ritenendo inammissibili le questioni inerenti la formazione dei titoli della pretesa impositiva, ha rigettato il ricorso del contribuente.

 

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