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SC detta i criteri per valutare legittimità della confisca dei beni acquistati dopo che la condanna è divenuta irrevocabile

I Giudici della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 9984 del 5 marzo 2018 hanno stabilito che la confisca speciale non può operare per beni acquistati dopo la pronuncia della sentenza irrevocabile che ha disposto la condanna.
 


Era accaduto che il GIP del Tribunale di Torino, quale giudice dell´esecuzione, in relazione alla sentenza di condanna emessa dal medesimo Tribunale, per reati ricadenti nell´ambito dell´art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla legge n. 356 del 1992, disponeva, ai sensi degli artt. 676, e 667 comma 4, cod. proc. pen, la confisca della somma di denaro di 6.390 euro, sequestrata nell´abitazione del condannato in epoca successiva alla sentenza di condanna sopra citata e a seguito di una perquisizione eseguita nell´ambito di un procedimento penale successivamente aperto e pendente a suo carico.
Il provvedimento di confisca veniva confermato, con l´ordinanza pronunciata all´esito del procedimento camerale instaurato a seguito dell´opposizione dell´interessato.
Il giudice dell´esecuzione riteneva che l´opponente non avesse fornito alcun positivo elemento per attestare l´origine lecita della somma.
L´interessato proponeva così ricorso per cassazione, tramite i proprio difensore di fiducia, denunciando l´inosservanza ed erronea applicazione dell´ 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla legge n. 356 del 1992, nonché il vizio di motivazione. Secondo quanto sostenuto dalla difesa la norma sarebbe stata violata in quanto la stessa non avrebbe consentito la speciale confisca dei beni acquistati dal condannato dopo la pronuncia della sentenza irrevocabile a suo carico.
 
I giudici della Prima Sezione Penale hanno ritenuto fondato il motivo proposto con il ricorso, infatti la misura patrimoniale speciale prevista dall´art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla legge 356 del 1992, può certamente essere disposta dal giudice dell´esecuzione in un momento successivo alla irrevocabilità della pronuncia di condanna dell´interessato, ma lo stesso – hanno affermato i giudici di legittimità - "deve...valutare se l´acquisto sia da presumere di illecita accumulazione da parte dell´imputato, ora condannato; e la confisca in esame non potrà essere disposta per beni entrati solo successivamente nel patrimonio di lui, giacché, diversamente opinando, si annetterebbero al giudice dell´esecuzione compiti di accertamento su un ambito temporale estraneo al vaglio compiuto dal giudice della cognizione, travalicanti quelli che sarebbero stati a quest´ultimo possibili e gli sarebbero in definitiva spettati."
Ed ancora così hanno affermato: "il giudice dell´esecuzione per stabilire l´anteriorità o posteriorità dell´acquisto deve avere riguardo alla data della sentenza del grado del giudizio di merito nel quale si è perfezionato l´accertamento della responsabilità penale, presupposto dalla confisca (Sez. 1, n. 36592 del 2017, citata; Sez. 1, n. 17539 del 21/10/2016, dep. 2017, Consiglio, Rv. 269866).
Nel caso di specie il Giudice dell´Esecuzione, incurante del limite dei propri poteri di accertamento, ha ordinato la confisca del denaro rinvenuto dopo la condanna, senza preventivamente ed adeguatamente aver riscontrato l´indispensabile presupposto del suo eventuale anteriore ingresso nel patrimonio del soggetto ablato.
Per tali ragioni il ricorso è stato accolto
Si allega sentenza
Avv. Giovanni Di Martino
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