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L’estratto ruolo è ancora impugnabile dopo l’entrata in vigore della L.n.215/2021?

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Riferimenti normativi: L.n.215/2021- art.12 D.P.R.n.602/73

Focus: Con l'entrata in vigore della Legge n.215 del 17.12.2021, di conversione del Decreto Legge n.146 del 21.10.2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20.12.2021, è stata introdotta un'importante novità in ambito tributario. Infatti dal 21.12.2021 non si potrà più impugnare l'estratto ruolo richiesto dal contribuente e rilasciato dal concessionario della riscossione per conoscere la propria posizione fiscale debitoria. Ciò comporta indubbie ripercussioni sul diritto di difesa del contribuente, in termini di compressione dello stesso diritto, a fronte di quella giurisprudenza della Suprema Corte che da tempo aveva consolidato quale principio di diritto l'impugnabilità dei ruoli dinanzi alle Commissioni tributarie.

Principi generali: L'art.3 bis della Legge n.215/2021, di conversione del citato D.L.n.146/2021, ha stabilito espressamente la non impugnabilità dell'estratto di ruolo ed ha definito i limiti di impugnabilità del ruoloE' bene precisare, a questo punto, cosa si intende per estratto ruolo per meglio comprendere la portata della predetta disposizione e la ricaduta delle conseguenti limitazioni del diritto di difesa che ne sono derivate a carico del contribuente. L'estratto ruolo è un documento riepilogativo, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate-riscossione su richiesta dell'interessato, della posizione debitoria del contribuente e contiene l'elenco delle cartelle di pagamento emesse e presuntivamente notificate a quest'ultimo ma da questi non ricevute. 

E', perciò, un atto che non ha valore impositivo e per questo motivo non è stato compreso dal legislatore fra gli atti impugnabili espressamente indicati dall'art.19 del D.Lgs.n.546/1992. Nonostante ciò, pur non essendo l'estratto di ruolo un atto autonomamente impugnabile, in quanto documento interno all'Amministrazione, la Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n.19704/2015, aveva stabilito il principio di diritto secondo cui il contribuente debitore poteva far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella di pagamento, di cui fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione. 

Quindi, a prescindere dalla notificazione della cartella congiuntamente all'estratto di ruolo, il contribuente poteva difendersi allegando al ricorso la documentazione citata atta a dimostrare di non aver mai avuto conoscenza, in precedenza, della cartella di pagamento per un vizio di notifica. Tale principio è stato richiamato e confermato da successive pronunce della Suprema Corte ( Cass. Ord. n.7822 del 14/04/2020, Cass. sentt. nn. 3990/20, 14192/21, 28137/21 e 34046/21, 27860/2021) fino a qualche mese prima dell'entrata in vigore della normativa vigente.

In sede di conversione del D.L.n.146/2021 nella L.n.215/2021, è stato da più parti rilevato che, nell'intento di perseguire una finalità esclusivamente deflattiva del contenzioso tributario, non si sia tenuto conto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, dell'esigenza di assicurare il diritto di difesa dei cittadini. Si rileva, infatti, che l'art.3 bis della citata legge n.215/2021 ha aggiunto il comma 4 bis all'art.12 del D.P.R.n.602/73 il cui contenuto non dà adito a dubbi circa i casi di impugnazione, limitati a quelli in cui il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto o un blocco di pagamenti a lui dovuti da parte di soggetti pubblici oppure la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione.

Ecco di seguito il testo specificato: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: - per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, (D.Lgs. 50/2016), - oppure per la riscossione di somme dai soggetti pubblici (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del MEF 18 gennaio 2008), per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del D.p.r.n. 602/1973 - o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione". Quindi, con la modifica legislativa approvata il contribuente potrà impugnare soltanto la comunicazione preventiva notificata dall'Agente di riscossione con la quale viene avvisato che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 D.P.R. n. 602/1973) e sarà iscritta l'ipoteca (art. 77 D.P.R. n. 602/1973), senza necessità di ulteriori avvisi.

 

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