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I giudici della Seconda Sezione Penale Sent. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 38982
pubblicata il 27 agosto 2018, hanno affermato che in caso di rapina la esiguità della somma sottratta non è
motivo valido per giustificare il riconoscimento della tenuità del fatto
I FATTI
La Corte di Appello di Milano confermava la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE DI MILANO
con la qualeTizio veniva condannato per il reato di rapina di cui all'art. 628 cod. pen.
L'imputato veniva condannato in concorso con altra persona per avere strappato con violenza
alla vittima che cadeva per terra riportando pure delle lesioni, la borsa con soldi e documenti .
All'esito del processo i Tizio per tutti gli elementi di prova raccolta nel corso del dibattimento, veniva
condannato.
Avverso la sentenza presentava appello la difesa deducendo tra cui quello che in questasede sarà
oggetto della nostra valutazione, quellorelativo al mancato riconoscimento della tenuità del fatto visto
il valore di euro 199,00 della somma oggetto della rapina.
La Corte d'Appello, sentito l'imputato che rendeva dichiarazioni
spontanee, riteneva infondato l'appello e confermava la sentenza di condanna.
2. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del
difensore, che deduceva tra gli altri motivila Violazione di legge quanto al mancato riconoscimento
dell'attenuante del danno di particolare tenuità. La Corte non avrebbe tenuto conto che la
somma sottratta era di soli 100 euro e che le lesioni subite dalla persona offesa
sarebbero lievissime
MOTIVAZIONE
Il ricorso è stato dichiarato dai giudici di legittimità infondato.
Tutte le censure mosse con il ricorso sono state dichiarate infondate e inammissibili
Con riferimento specifico al mancato riconoscimento della speciale tenuitàdel fatto, i giudici della
Seconda Sezione hanno fatto rilevare che " La valutazione circa la
speciale tenuità del fatto nel reato di rapina, infatti, deve essere complessiva sia
quanto al danno materiale (la sottrazione ad esempio dei documenti denota già
di per sé che il danno non è irrisorio) e morale. L'avere utilizzato una violenza
fisica consistita in una forte spinta che ha determinato la caduta della vittima,
poi, a prescindere dal grado effettivo delle lesioni, costituisce elemento
significativo che il giudice di merito deve tenere in considerazione (Sez. 2, n.
50987 del 17/12/2015, Rv 26568501: "ai fini della configurabilità dell'attenuante
del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente
che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre
valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la
quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva
del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e
l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto".
Per tali motivi il ricorso è stato rigettatocon la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Si allega sentenza
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L´Avv. Giovanni Di Martino, coordinatore dello Studio insieme all´Avv. Pietro Gurrieri, nel 1986 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Catania. Da oltre 25 anni esercita la professione di avvocato con studio in Niscemi (CL) ed è iscritto all´Albo degli avvocati del Consiglio dell´Ordine di Gela oltre che in quello speciale dei Cassazionisti e in quello delle altre Giurisdizioni Superiori.
Ha ricoperto la carica di amministratore del Comune di Niscemi (CL) e quella di Vice Presidente Nazionale della Associazione "Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie" (2007-2013),
Nel corso della sua carriera professionale ha assunto il patrocinio in favore di numerosi soggetti privati ed enti pubblici sia in sede giudiziaria ed extragiudiziaria, in diverse materie di diritto civile.