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L’esiguità della somma non giustifica il riconoscimento della tenuità del fatto nel reato di rapina

cassazione7

 I giudici della Seconda Sezione Penale Sent. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 38982

pubblicata il 27 agosto 2018, hanno affermato che in caso di rapina la esiguità della somma sottratta non è

motivo valido per giustificare il riconoscimento della tenuità del fatto

I FATTI

La Corte di Appello di Milano confermava la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE DI MILANO 

con la qualeTizio veniva condannato per il reato di rapina di cui all'art. 628 cod. pen.

L'imputato veniva condannato in concorso con altra persona per avere strappato con violenza 

alla vittima che cadeva per terra riportando pure delle lesioni, la borsa con soldi e documenti .

All'esito del processo i Tizio per tutti gli elementi di prova raccolta nel corso del dibattimento, veniva

condannato. 

 Avverso la sentenza presentava appello la difesa deducendo tra cui quello che in questasede sarà

oggetto della nostra valutazione, quellorelativo al mancato riconoscimento della tenuità del fatto visto

il valore di euro 199,00 della somma oggetto della rapina.

La Corte d'Appello, sentito l'imputato che rendeva dichiarazioni

spontanee, riteneva infondato l'appello e confermava la sentenza di condanna.

2. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del

difensore, che deduceva tra gli altri motivila Violazione di legge quanto al mancato riconoscimento

dell'attenuante del danno di particolare tenuità. La Corte non avrebbe tenuto conto che la

somma sottratta era di soli 100 euro e che le lesioni subite dalla persona offesa

sarebbero lievissime

MOTIVAZIONE

Il ricorso è stato dichiarato dai giudici di legittimità infondato.

Tutte le censure mosse con il ricorso sono state dichiarate infondate e inammissibili

Con riferimento specifico al mancato riconoscimento della speciale tenuitàdel fatto, i giudici della

Seconda Sezione hanno fatto rilevare che " La valutazione circa la

speciale tenuità del fatto nel reato di rapina, infatti, deve essere complessiva sia 

 quanto al danno materiale (la sottrazione ad esempio dei documenti denota già

di per sé che il danno non è irrisorio) e morale. L'avere utilizzato una violenza

fisica consistita in una forte spinta che ha determinato la caduta della vittima,

poi, a prescindere dal grado effettivo delle lesioni, costituisce elemento

significativo che il giudice di merito deve tenere in considerazione (Sez. 2, n.

50987 del 17/12/2015, Rv 26568501: "ai fini della configurabilità dell'attenuante

del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente

che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre

valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la

quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva

del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e

l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto".

Per tali motivi il ricorso è stato rigettatocon la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Si allega sentenza 

 

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