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Cassazionista ricorre contro Cassa : abolite il contributo minimo obbligatorio !

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  L' Avv. Andrea Falcetta, Cassazionista, iscritto all' Albo di Roma dal 1990, è stato tra i primi Colleghi ad avere impugnato nel 2015, dinanzi al G.L. del Tribunale di Roma, l'imposizione del contributo minimo soggettivo di Cassa Forense, in quanto non proporzionale al reddito prodotto, denunciandone l'incostituzionalità e chiedendo di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea. Orbene, la Sentenza n. 6969/16, emessa dopo appena un anno, non solo ha rigettato il ricorso del Collega, ma lo ha anche condannato a pagare, in favore di Cassa Forense, le spese di giudizio per euro 1.800,00 oltre accessori! Verrebbe da chiedersi se siano stati applicati i parametri ex DM 55/2014 ed, altresì, se "per la novità e complessità della questione di diritto oggetto del giudizio" vi fossero quei giusti motivi per compensare le spese fra le parti. Qui di seguito il racconto di Andrea e della sua vicenda processuale contro Cassa Forense.

"Sono Andrea Falcetta, ho 54 anni e 28 quasi di Professione, iscritto alla Cassa dal 1989, quando ero ancora Praticante abilitato. Dopo la crisi mondiale sono stato soffocato, come tantissimi altri Avvocati cosiddetti "artigianali" (quelli cioè che vivono di clientela privata), dalla mancanza di liquidità. Certo il lavoro c'era, e c'è ancora, ma io faccio parte di quella folta schiera di Avvocati (di certo ancora la maggioranza), che nella persona che si siede dall'altra parte della scrivania, con un problema, vedono un essere umano e non un bancomat. Per farla breve sono rimasto gravemente indietro con il pagamento dei contributi soggettivi minimi obbligatori di Cassa Forense e così sono andato ad approfondire la questione. Alcuni Colleghi, ai quali chiedevo perché mai dovessi pagare, in un periodo di così grave contrazione dei guadagni, le stesse cifre che pagavo prima per la mia futura (e ormai di certo inarrivabile) pensione, mi rispondevano: "e vabbè però guarda che se fossi in INPS pagheresti il 25% del reddito netto IRPEF". Benissimo: ma è il 25% del mio REALE ED EFFETTIVO reddito netto e non una cifra prestabilita che non tiene conto dei criteri di progressività e proporzionalità reddituale stabiliti dall'art. 53 Cost.! Alla mia età sono ancora costretto a lavorare 12/14 ore al giorno, con frequenti e faticosissime incursioni anche nelle giornate sacre del sabato e della domenica (quelle in cui, se ti azzardi ad entrare in un ufficio pubblico, ti sparano addosso o comunque non ci trovi nessuno). E se, come disgraziatamente accade a molti Colleghi, dovessi lasciarci la pelle con un colpo secco mentre salgo le scale del Tribunale, mia moglie invalida al 73% (due tumori maligni in dieci anni) ed i miei figli in età liceale (la piccolina) e universitaria (il grande) non riceverebbero alcun sostegno. Elaborati in senso tecnico tali concetti ho impugnato la Cartella Esattoriale davanti al Giudice del Lavoro, deducendo l' incostituzionalità dell'art. 2 comma 1 del del D.lgs 30/6/1994 n. 509, dell'art. 3 comma 12 della L. 8 agosto 1995, n. 335, dell'art. 6 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 10/2/1996 n. 103, e dell'art. art. 21 comma 9 della L. 31/12/2012 n. 247, per violazione del principio della riserva di legge stabilito dell'art. 23 della Costituzione eper violazione degli artt. 3, 33, 38 comma 5 e 53 della Costituzione. In particolare:

a) l'art. 23 della Costituzione stabilisce che "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge" (la Cassa, invece, impone questi importi con un semplice "regolamento", fonte notoriamente di rango inferiore);

b) ​​l'art. 53 della Costituzione stabilisce che "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività" (invece, i contributi soggettivi minimi obbligatori di Cassa Forense sono stabiliti secondo le esigenze finanziarie dell'Ente e prescindono totalmente dalla capacità contributiva di ogni singolo iscritto);

c) ​​l'art. 33 della Costituzione prevede al comma 5 che "E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale" (invece, i Consigli di Disciplina ti possono cancellare se non paghi Cassa Forense, cioè non puoi più fare l'Avvocato se hai clienti poveri o hai clienti che non ti pagano o trovi giudici che rigettano i 702 bis c.p.c. per il recupero delle parcelle);

d) la Corte Costituzionale ha già dichiarato incostituzionale la norma che imponeva ai sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi, degli odontoiatri e dei veterinari, il pagamento di un contributo soggettivo minimo obbligatorio fisso e svincolato da criteri di proporzionalità reddituale, giacchè stabilito con regolamento​​ (Sentenza Consulta n. 190 del 2007);

e) dunque, le norme di cui all'art. 2 comma 1 del del D.lgs 30/6/1994 n. 509, all'art. 3 comma 12 della L. 8 agosto 1995, n. 335, all'art. 6 comma 4lettera c) del D. Lgs. 10/2/1996 n. 103 e all'art. 21 comma 9 della L. 31/12/2012 n. 247 che autorizzano il Comitato dei Delegati della Cassa Forense a stabilire " la fissazione di una misura minima del contributo annuale", costituiscono anch'esse violazione del principio di proporzionalità stabilito dall'art. 53 Cost. ed al contempo violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione (cit. Corte Cost. n. 190/2007, ma anche Sen. C.A. Roma Sez. Lav. n. 2219/14: "..la fonte di rango secondario non può derogare la legge nemmeno ove le relative determinazioni risultino avallate dall'organo di vigilanza attraverso provvedimenti di approvazione, incapaci di incidere sulla disciplina della gerarchia delle fonti in difetto di delegificazione….") .


Alla prima udienza del mio ricorso il Giudice mi invita a trovare un accordo, stante il principio della soccombenza… Rinvia per la decisione e decide il rigetto, così motivando:

- "il riferimento all'art. 53 della Costituzione è inconferente" ed a sostegno di tale tesi richiamale Massime della Suprema Corte n. 24/2002 e n. 20235/2010 in tema di"…irripetibilità dei contributi versati non utilizzati ai fini pensionistici…." (io però non avevo chiesto alcuna ripetizione di quanto già versato..);

- "l'obbligo di contribuzione a tutti gli esercenti la professione forense risponde al principio di solidarietà del sistema previdenziale forense, che non estende al sistema dei contributi previdenziali il criterio della progressività di cui all'art. 53 Cost. relativo ai tributi, e non alle contribuzioni previdenziali…." - che tradotto significa che la regola che qui in Italia vale per le tasse (proporzionalità reddituale) non si applica invece ai contributi previdenziali, nel nome di un "principio di solidarietà" verso una Cassa che, però, non ti assiste;

- "è giusta la previsione secondo cui, con l'emanazione della nuova Legge Professionale, gli Avvocati non possono più optare per l'iscrizione alla Gestione Separata INPS, giacché la semplice appartenenza all'Albo Professionale comporta l'iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense (ma la Costituzione richiede solo l' esame di Stato);
​- dunque - continua il giudicante - "l'art 33 Cost. sulla "libertà" delle Arti e delle Scienze è di fatto anch'esso inconferente rispetto al caso che qui interessa" (eppure, fra le antiche e nobili Arti e Professioni, quella di noi Avvocati è la prima citata dal vecchio codice).
​Il resto delle considerazioni di diritto sono a disposizione dei Colleghi (ricorso + sentenza + appello, a cui ho dovuto rinunciare..), ma la considerazione finale che emerge è una e una sola ed è desolante per chi, come me, ha servito la Toga onorandola con tanto di Encomio scritto, a firma del compianto Titta Madia nel 1988:
​- da un lato c'è l'Inps che riconosce un'indennità di disoccupazione , l' assegno sociale e varie forme di assistenza, ammortizzatori sociali e politiche di sostegno del reddito;​-dall'altro c'è ​​Cassa Forense , che accumula denari con l' imposizione di legge, investendoli poi in rischiose e costose operazioni finanziarie; e se non paghi tutto ti fa cancellare, se non paghi abbastanza non ti manda in pensione, e se muori giovane (e con insufficienti versamenti contributivi) lascia tua moglie ed i tuoi figli in mezzo a una strada! 
Dov'è il principio "solidaristico" invocato nella Sentenza che mi ha condannato alle spese di giudizio? Ma soprattutto : dove sono gli Avvocati? Perché si continua a consentire che funzioni così? 
Dal 24 al 28 settembre 2018 si vota in tutta Italia. Si esiga una presa di posizione con l'impegno sottoscritto dai candidati di abolire il contributo minimo obbligatorio, per trasformarlo in un contributo proporzionale al reddito effettivamente prodotto. Chi non firma non deve prendere nemmeno un voto!"




 

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