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Il termine di decadenza a cui è soggetta l'impugnazione della delibera assembleare è interrotto dall’istanza di mediazione?

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Riferimenti normativi: Art.5 D.Lgs.n.28/2010 – Art.1137 c.c.

Focus: È ormai noto che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condomìnio è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento obbligatorio di mediazione. È sufficiente presentare la domanda di mediazione per impedire la decadenza del termine per impugnare la delibera condominiale? Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 9450 del 13.6.2023 si è pronunciato sulla questione ritenendo che l'istanza di mediazione interrompe la decadenza dall'impugnazione della delibera assembleare solo in caso di procedura validamente espletata.

Il caso: Un condòmino, dopo aver esperito una procedura di mediazione, ha citato in giudizio il condominio presso il Tribunale di Roma chiedendo l'annullamento delle delibere assembleari adottate in sua assenza nel 2021. A tal fine, eccepiva sia l'irrituale costituzione dell'assemblea, svoltasi da remoto in modalità videoconferenza senza il consenso preventivo da parte della maggioranza dei condòmini, ex art. 66, c.6, disp. att. cod. civ. (come integrato dalla L. 13.10.2020, n. 126 in sede di conversione del D. L. 14.8.2020, n. 104), che l'illegittima imputazione, nei riparti approvati afferenti ai consuntivi 2019 e 2020, di spese individuali e di oneri condominiali già pagati afferenti a precedenti esercizi. 

A fronte di ciò, il condominio convenuto in giudizio eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione per decorso del termine, ex art. 1137 cod. civ., in conseguenza dell'asimmetria tra l'istanza di mediazione e la domanda dell'atto di citazione. Infatti, secondo la tesi del condominio convenuto nell'allegata istanza di mediazione si faceva riferimento alle sole delibere di "approvazione bilancio consuntivo 2019 e consuntivo 2020", che venivano genericamente contestate "per attribuzione somme non dovute dall'istante", afferenti a spese individuali, oltre che per la mancata contabilizzazione di pagamenti relativi a precedenti esercizi. Invece, l'impugnazione giudiziale era indistintamente estesa a tutte le delibere adottate in assemblea sulla base di un diverso vizio formale attinente allo svolgimento della riunione in modalità di videoconferenza. Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione sollevata dal condominio in merito all'inammissibilità della domanda del condòmino per decadenza dei termini previsti per l'impugnazione delle delibere assembleari. La decisione dei giudici si basa sulla considerazione che vi era una asimmetria tra l'istanza di mediazione e l'impugnazione giudiziale e che, pertanto, il termine di decadenza non era stato interrotto. 

Il Tribunale, richiamando la propria precedente sentenza n.259/2022, ha ritenuto che << Nel caso di impugnazione di delibera condominiale sussiste un termine di decadenza che viene interrotto dalla "comunicazione" della istanza di mediazione alla controparte una sola volta e che inizia a decorrere nuovamente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione. Tale effetto interruttivo, però, può essere riconosciuto solo ad una procedura validamente espletata ed in relazione all'istanza comunicata che sia simmetrica alla futura domanda giudiziale, tenuto conto della natura deflattiva dell'istituto della mediazione, volto ad instaurare subito, già dinanzi al mediatore e prima del processo, un effettivo contraddittorio sulle questioni che saranno oggetto del futuro ed eventuale giudizio di merito>>. In particolare, il Tribunale ha affermato che "pur non richiedendosi l'equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo formale, l'istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi che saranno introdotti nel futuro giudizio. Una domanda processuale diversa da quella prospettata in sede di mediazione va considerata una domanda nuova rispetto a quella passata per il filtro della mediazione." Mancando la necessaria simmetria tra l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale in concreto formulata, la mediazione non può ritenersi validamente svolta e, quindi, non è impedita la decadenza dell'impugnazione ex art. 1137 c.c. Nel caso in esame, l'istanza di mediazione era del tutto generica, non conteneva alcun riferimento alle singole delibere impugnate ed ai vizi ad esse imputati, mentre la domanda giudiziale riguardava l'impugnativa di più deliberati e l'esposizione, per ciascuna di essi, dei singoli vizi denunciati. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per decorrenza del termine perentorio ex art. 1137 cod. civ ed ha condannato l'attore al rimborso delle spese processuali. 

 

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