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Il contribuente minorenne soggetto passivo di imposta

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Riferimenti normativi:Art.1, c.1, c.c. – Art.2, c.1, T.U.I.R.

Focus: È legittima la notifica di un avviso di accertamento al contribuente che all'epoca dei fatti era minorenne? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia con la sentenza n.1080/15 del 07/02/2024.

Il caso: Con ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale un contribuente ha impugnato un'ingiunzione di pagamento emessa dalla Simeto Ambiente in liquidazione spa, relativa a tarsu/tia per l'anno di imposta 2008. La Commissione provinciale ha accolto parzialmente il ricorso presentato ritenendo dovuta la tariffa vigente nel 2008 approvata dall'organo comunale competente. 

La sentenza è stata impugnata dal contribuente con appello dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado nei confronti della Simeto Ambiente in liquidazione spa eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'appellante che nel 2008 era minorenne. 

L'appello è stato ritenuto infondato alla luce del principio affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3390 del 12 febbraio 2020, secondo la quale ogni persona, anche minorenne, è soggetto passivo d'imposta e può essere destinatario di una avviso di accertamento nonché può subire una verifica fiscale. 

Ciò sulla base del combinato disposto dell'art.1, comma 1, del codice civile, secondo il quale la capacità giuridica si acquista al momento della nascita, e dell'art.2, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, secondo cui soggetti passivi dell'imposta in Italia sono le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

Pertanto, ogni persona fisica, a prescindere dall'età, è soggetto passivo d'imposta, con la conseguenza che, anche se non ha conseguito la maggiore età, può essere sottoposta a verifica fiscale, all'esito della quale può essere raggiunta da un atto impositivo.

In conclusione, l'appello è stato rigettato e la sentenza impugnata è stata confermata.

 

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