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Gatti in casa: vanno allontanati se pericolosi per i vicini

Gatti in casa: vanno allontanati se pericolosi per i vicini

Riferimenti normativi: Art. 54, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000 – L.n.281/1991

Focus: Nell'attuale contesto sociale il venir meno dei rapporti umani ha fatto crescere il numero di animali domestici accuditi in appartamenti privati in ambito condominiale. L'amore per gli animali domestici non può prescindere dal rispetto del vicinato, dell'igiene e della sanità pubblica. Pertanto, nel caso in cui questi ultimi vengano meno è da ritenersi legittimo l'intervento del Comune con ordinanza del Sindaco? Sulla questione si è pronunciato il T.A.R. Sicilia, sede di Catania, con la sentenza n.1299 del 23/04/2021.

Principi generali: Con la sentenza in premessa è stata sottoposta ai giudici la legittimità dell'Ordinanza emessa dal Sindaco nei confronti di una donna che accudiva nella sua proprietà un numero tale di gatti da ritenersi colonia felina. Premesso che si intende per "colonia felina" un gruppo di gatti (minimo due) che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, secondo la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1987, recepita in Italia nel 2010, si definisce "tenutario di una colonia felina" chiunque detenga animali o abbia accettato di occuparsene. L'accudimento di una colonia felina è, quindi, un diritto riconosciuto dalla legge n.281/1991, dalle singole leggi regionali e dalle disposizioni comunali. Ciò comporta che il soggetto, amante dei gatti, deve, comunque, garantire che le condizioni igieniche dell'area privata non degradino per cattiva manutenzione o per la presenza di un numero eccessivo di animali che possa procurare problemi all'ordine pubblico. Se ciò avviene, il Sindaco può emettere un'ordinanza in cui impone la bonifica dell'area, disponendo il ripristino di adeguate condizioni igienico-sanitarie o impedendo di proseguire nel dare cibo ai gatti, eventualmente limitandone l'accesso a un numero "sostenibile" (Tar Sicilia sent.n.3/2016).

Nel caso di specie, una cittadina ha presentato ricorso al Tar contro il Comune chiedendo l'annullamento dell'Ordinanza del Sindaco con la quale le era stato ordinato di provvedere allo spostamento in altro luogo della colonia felina rinvenuta, rispettivamente, in un terreno e in un appartamento di sua proprietà siti nel comune. In particolare, il provvedimento ordinava alla ricorrente di allontanare subito dall'appartamento i gatti "attualmente detenuti in condizioni di degenza", di spostarli in un cortiletto privato con "idonea recinzione atta a impedire lo sconfinamento" e di "provvedere, giornalmente, al nutrimento e all'accudimento" nel rispetto delle norme igienico sanitarie. L'Ordinanza sindacale veniva emessa, a seguito di un esposto, dopo un sopralluogo, effettuato nelle citate proprietà private, dalla polizia municipale congiuntamente al servizio veterinario dell'Asp dello stesso Comune. Nel corso del sopralluogo, in particolare, era stata rilevata "la presenza di alcuni gatti potenziale fonte di disturbo al riposo notturno per la produzione di rumori molesti" ed accertata "la abbondante presenza di deiezioni fonti di problemi igienico-sanitari".

La ricorrente riteneva illegittimo il citato provvedimento e ne chiedeva l'annullamento perché adottato in assenza di quei presupposti di contingibilità ed urgenza, disposti ex artt.50 e 54 del D.Lgs.n.267/2000, per l'emanazione delle ordinanze sindacali. Deduceva, infatti, che non era stata accertata la causa della situazione di pericolo per l'igiene o per l'incolumità pubblica evidenziata in motivazione. A tal proposito è stato evidenziato che l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare "con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana". Il collegio giudicante, richiamando precedente giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto che l'ordinanza sindacale in questione, pur non richiamando espressamente il citato art.54, è da ritenersi contingibile ed urgente. Essa, infatti, è stata adottata a causa dell'evidente stato di degrado dell'immobile, in cui rientra l'unità abitativa di proprietà della ricorrente, emerso nel corso del sopralluogo prodromico all'ordinanza, e del conseguente pericolo per la sanità e l'igiene pubblica. Altresì, le ordinanze contingibili ed urgenti non sono provvedimenti sanzionatori ma hanno natura cautelare essendo finalizzate a prevenire ed eliminare "gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana". Nel bilanciamento tra interessi pubblici e privati l'Amministrazione ha correttamente dato la priorità al soddisfacimento di esigenze di natura pubblicistica quali la prevenzione, l'igiene, la sanità e la salute pubblica, senza violare i principi generali di ragionevolezza, proporzionalità e imparzialità. Pertanto, il TAR ha respinto il ricorso della parte riconoscendo la legittimità dell'ordinanza impugnata.


 

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