, nell´annullare parzialmente una sentenza di condanna della Corte d´Appello dell´imputata che era stata chiamata a rispondere
ha stabilito che per poter con certezza affermare che la detenzione è finalizzata allo spaccio, non occorre solo la presenza di una adeguata quantità, ma anche quella degli ulteriori, elementi per come la giurisprudenza di legittimità consolidata ha avuto modo di stabilire.
, che, che aveva annullato il provvedimento impugnato, che aveva escluso la fattispecie della
Per tale motivo è stata accolta la tesi difensiva dell´imputata in base alla quale andava riqualificato il fatto secondo la disposizione del comma 5 della fattispecie incriminatrice.
Nel caso concreto era accaduto che una signora, mentre si recava a fare visita in carcere al fratello, veniva scoperta in possesso di circa 50 grammi di hashish e per questo motivo incriminata per il reato di cui all´art. 73 Legge n. 309/1990.
In primo grado veniva condannata e la sentenza confermata in grado di appello deducendo la mancanza di motivazione in relazione all´accertamento di responsabilità ed all´esclusione dell´uso personale della sostanza, fondata sulla mancata dimostrazione di uno stato di tossicodipendenza che non ha sostegno logico e deducendo che la destinazione allo spaccio è stata desunta dalla quantità della sostanza, malgrado la mancanza degli altri indicatori, pacificamente ritenuti necessari al fine di dimostrare tale finalità Con i motivi del ricorso la difesa insistenza infine per la qualificazione ai sensi del comma 5 della disposizione incriminatrice che era stata esclusa sulla base della destinazione allo spaccio della sostanza, con motivazione priva di sostegno logico.
I giudici della Sesta Sezione hanno rigettato il ricorso in ordine alla sollevata mancanza di senso logico nella motivazione della sentenza in ordine alla dichiarata illegittimità della condotta incriminatrice.
Con riferimento invece alla qualificazione giuridica del fatto lo stesso, secondo l´opinione dei giudici di legittimità, è da inquadrare nella fattispecie meno grave prevista dal comma 5 dell´art. 73 della legge n. 309/1990. Infatti la condotta posta in essere dall´imputata va qualificata come di lieve entità in applicazione dei parametri oggettivi elencati dalla legge.
I giudici di legittimità infatti così affermano :" ... rispetto a tale analisi risulta del tutto eccentrica la considerazione svolta in sentenza, che esclude il sollecitato inquadramento (lieve entità comma 5) con richiamo alla finalità di cessione, attività notoriamente non tipica della fattispecie più grave."
Per la mancata valorizzazione in sentenza degli altri elementi che possano, attraverso una diversa considerazione dei fatti, giustificare la decisione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente a tale profilo, con rinvio ad altra sezione della Corte d´appello di Roma, per nuovo giudizio sul punto.
Si allega sentenza
Avv. Giovanni Di Martino