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Emissione di scontrino fiscale e fattura: differenti effetti ai fini della garanzia sui beni di consumo.

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Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 206/2005 articoli da 128 a 135 - Art. 12, comma 1, L. n.413/91 -  Art. 22 D.P.R. n.633/1972 – Art.1490 codice civile

Focus: Il 23 ottobre 2005 è entrato in vigore il Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) riorganizzando la normativa posta a tutela del consumatorePer consumatore si intende la persona fisica che acquista beni di consumo per scopi estranei ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o professionali. Gli acquisti effettuati nell'ambito di una di queste attività, con l'indicazione della partita I.V.A., sono esclusi dalla applicazione della garanzia legale di conformità contenuta negli artt. 128 ss. Codice di consumo. Sotto il profilo della garanzia legale per vizi del bene acquistato, gli articoli da 128 a 135 del Codice del Con-sumo disciplinano gli obblighi a carico del venditore e i diritti del compratore nei contratti di compravendita di beni di consumo. Pertanto, il compratore per usufruire della garanzia sui prodotti acquistati deve fornire la prova dell'acquisto del bene, prova, indispensabile per la decorrenza biennale della garanzia legale, costituita dallo scontrino fiscale rilasciato dal venditore al momento della consegna del bene. Lo scontrino dimostra, infatti, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e la data in cui è stato effettuato il pagamento, specie nel caso in cui esso sia avvenuto tramite denaro contante.

Principi generali: Ogni persona (fisica o giuridica) che svolge un'attività d'impresa o lavoro autonomo deve emettere, per le somme che percepisce, un documento fiscale: scontrino, fattura, ricevuta fiscale. Nella quotidianità riscontriamo che lo scontrino, ad esempio, viene emesso dal panificio che vende il pane (bene), che la ricevuta viene emessa dai parrucchieri e dalle lavanderie alla consegna del capo lavato (servizio), e che la fattura viene rilasciata sia dai negozi di alimentari che dalla lavanderia, se la vendita del pane o il lavaggio dei vestiti viene fatto ad un soggetto titolare di partita I.V.A.: professionista o azienda. In pratica, all'atto di acquistare un bene o un servizio, il consumatore si sente rivolgere spesso la domanda "vuole rilasciato scontrino  o fattura?". L'emissione dell'uno piuttosto che dell'altro ha un ruolo determinante nell'individuare il lasso di tempo di cui gode il contribuente-consumatore per far valere i vizi del bene acquistato.

E' opportuno, innanzitutto, chiarire chi sono i soggetti commerciali obbligati a emettere scontrino e ricevuta fiscale: per la normativa italiana tutti i soggetti non obbligati all'emissione di fattura devono rilasciare Ricevuta Fiscale oppure Scontrino fiscale. I soggetti di cui all'art.22 D.P.R. n.633/1972, ossia i soggetti che si occupano di commercio al minuto ed attività assimilate (cessioni di beni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante ovvero prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico, quali alberghi, ristoranti, bar, parrucchieri, nonché falegnami ed altre categorie di artigiani che si pongono in rapporto immediato e diretto con il privato) non devono emettere fattura, a meno che questa non sia richiesta dal cliente; essi sono invece obbligati a documentare i corrispettivi percepiti nell'esercizio della propria attività attraverso due diversi documenti: lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale. La scelta tra lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale è totalmente discrezionale e non è subordinata all'espletamento di specifiche formalità. In sostanza, il contribuente può, indifferentemente, avvalersi sia della ricevuta sia dello scontrino, ovvero di uno dei due documenti per una o più operazioni e dell'altro documento per le ulteriori operazioni. 

Differenze tra scontrino, ricevuta fiscale e fattura: 1) La ricevuta fiscale generalmente è emessa per prestazione di servizi a soggetti privati, non titolari di partita I.V.A. Riporta i dati della persona, cioè il codice fiscale, ed è sostitutiva dello scontrino. La ricevuta fiscale è utilizzabile anche come fattura quando è emessa per soggetti possessori di partita I.V.A. Se il documento assume la forma di fattura-ricevuta fiscale è necessario indicare anche il numero progressivo attribuito ai fini I.V.A., gli estremi identificativi del cliente, l'aliquota dell'imposta, l'importo imponibile e l'ammontare dell'I.V.A. La fattura-ricevuta fiscale deve essere rilasciata solo se richiesta preventivamente dal cliente ed assolve le medesime funzioni della fattura. come disposto dall'art. 12, comma 1, L.n. 413/91. 2) Lo scontrino è anonimo, nel senso che non sono riportati i dati della persona ma solo l'importo incassato e deve essere emesso quando si consegna la merce, quando si completa la prestazione o quando si incassa il corrispettivo, se anteriori al pagamento. Diversamente dalla ricevuta fiscale esistono diverse forme di scontrino fiscale a seconda del soggetto che lo emette: scontrini per il commercio in locali aperti al pubblico o spacci interni; scontrini per il commercio ambulante; biglietto di trasporto. Lo scontrino fiscale, non manuale, deve essere emesso esclusivamente utilizzando gli speciali apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge la cui installazione fiscale deve essere effettuata da un tecnico autorizzato.

La ricevuta fiscale come lo scontrino contengono un importo unico, cioè sia l'imponibile che l'I.V.A, in buona sostanza si equivalgono, ma in pratica si utilizza la ricevuta fiscale quando si desidera dettagliare maggiormente le voci. Con la finanziaria 2007, aderendo alle disposizioni normative della L.n.269/2007 sono stati introdotti dal 1°luglio gli scontrini parlanti, ossia scontrini fiscali che contengono i dati relativi alla natura, quantità, qualità dell'operazione, nonché l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente, per poter detrarre le spese sostenute per i medicinali. 3) La fattura, a differenza dei precedenti documenti, si emette sempre a favore di soggetti con partita I.V.A. e, in alcuni casi, solita-mente su richiesta, per soggetti privati con solo il codice fiscale, sia per l'erogazione di servizi che per la fornitura di beni. Nella fattura sono riportati il dettaglio delle voci e lo scorporo dei totali imponibili in base all'aliquota I.V.A. Questo documento fiscale evidenzia, perciò, il soggetto che riceve il bene/servizio, quanto ha pagato di imponibile e di I.V.A., in un dato giorno, da un determinato fornitore.

Scontrino fiscale e fattura: effetti ai fini della durata della garanzia sui beni di consumo. Si premette che la garanzia per vizi presenti sui beni di consumo può essere legale o conven-zionale, questa ultima costituisce una tutela aggiuntiva. La garanzia di legge copre per due anni tutti i vizi di produzione e di conformità presenti sui beni di consumo acquistati dai privati e la prova è sempre a carico dell'acquirente che dovrà esibire al venditore lo scon-trino o la ricevuta fiscaleIl consumatore può usufruire della suddetta garanzia di due anni anche se in possesso di fattura fiscale, rilasciata dal fornitore su sua richiesta, ma solo se in tale documento non è indicata partita I.V.A. dell'acquirente. Se nella fattura è indicata la partita I.V.A. si presume che l'acquisto sia fatto dall'acquirente non nella veste di consu-matore finale ma in quella di esercente attività commerciale o professionale (con diritto quindi alla detrazione dell'I.V.A. pagata) e come tale la durata della garanzia non è più disciplinata dal codice di consumo ma dal codice civile che prevede all'art. 1490 una durata di un anno.




 

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