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E’ richiesto il Green pass per partecipare alle assemblee condominiali?

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Riferimenti normativi: Art.3 D.L.n.105/2021 convertito in L.n.16/2021

Focus: La pandemia Covid-19continua ad avere ripercussioni nella gestione condominiale data la difficoltà di convocare assemblee in presenza. Ci si chiede se a seguito dell'introduzione dell'obbligo di esibizione del certificato verde Covid-19, cd. gran pass, per l'accesso ai luoghi chiusi, quest'ultimo sia richiesto per partecipare di presenza alle assemblee condominiali.

Principi generali: Generalmente si ritiene che l'amministratore abbia ampia discrezionalità nella scelta del luogo in cui svolgere l'assemblea condominiale, fermo restando che lo stesso dovrà essere preferibilmente individuato nel territorio comunale nel quale si trova il condomìnio. Il divieto di riunione imposto dall'art. 1, comma 1, lett. c), DPCM 1 Marzo 2020 aveva sospeso lo svolgimento delle assemblee condominiali nei mesi di lockdown. Esso è venuto meno ad opera del D.L. 33/2020, di conseguenza le assemblee condominiali possono svolgersi di presenza in locali individuati che abbiano le caratteristiche adatte a ospitare potenzialmente tutti gli aventi diritto al voto per ampiezza, sicurezza e igiene degli stessi, nonché per garantire l'opportuna riservatezza degli argomenti trattati. Per evitare che gli incontri in luoghi chiusi potessero essere occasione di contagi da covid-19 la L.n.159 del 27.11.2020, pubblicata in G.U. il 03.12.2020, ha modificato l'art.66 delle disposizioni di attuazione del codice civile inserendo la possibilità degli incontri in via telematica.

Ai sensi dell'art.66, comma 5, disp.att. c.c., l'amministratore può tenere la riunione annuale dell'assemblea condominiale in modalità di video conferenza tramite piattaforma elettronica dandone comunicazione nell'avviso di convocazione. Ciò, in ogni caso, previo consenso della maggioranza dei condòmini, anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, al fine di non inficiare la validità dell'assemblea.Il testo dell'art. 66, comma 6, infatti, richiede il preventivo consenso della maggioranza dei condòmini solamente per la "partecipazione" all'assemblea in videoconferenza, senza porre alcun vincolo alla sua convocazione. Quindi, deve ritenersi che in tutti i casi in cui il consenso dei condòmini allo svolgimento dell'assemblea in videoconferenza non sia stato preventivamente acquisito questo può essere dato in assemblea in concomitanza con le operazioni di verifica della sussistenza del quorum costitutivo ex art.1136 c.c. Nel caso in cui si ricorra alla modalità di videoconferenza il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso a tutti i condòmini con le medesime formalità previste per la convocazione.

Anche se non detto espressamente dalla norma citata si ritiene che siano legittime le assemblee miste, cioè in parte in videoconferenza ed in parte con la presenza di un gruppo di condòmini presso un determinato luogo, opportunamente attrezzato quale, ad esempio, lo studio dell'Amministratore di condomìnio. Infatti, non si riscontrano disposizioni contrarie in tal senso purché tale modalità sia funzionale a garantire interazione ed ascolto da parte di tutti. Premesso ciò, in merito alla partecipazione dei condòmini in presenza ci si è posti la domanda se, alla luce di recenti disposizioni, debba essere loro richiesta l'esibizione del Green pass per partecipare alle assemblee condominiali.L'esibizione del certificato verde covid -19, introdotta dall'art. 3, comma 1 del D.L.n.127/2021 (attraverso l'art. 9-septies nel D.L.n.52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 87/2021) prevede che << a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19>>. Il green pass, quindi, può essere esibito, ove richiesto dall'amministratore, a chi abbia un rapporto di lavoro dipendente con il condomìnio, come l'addetto al servizio di portierato o di vigilanza. Secondo l'art.3 del D.L.n.105/2021, convertito nella L.n.126/2021, che contiene<< Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche>> gli spazi riservati alle assemblee di condominio non sono inclusi nell'elenco dei luoghi in cui è obbligatorio esibire il green pass. Quindi, in base alla normativa vigente al momento e tenuto conto del parere del Garante della privacy del 9 giugno 2021, non sussiste l'obbligo per i partecipanti all'assemblea di munirsi di green pass per parteciparvi, né di esibirlo all'amministratore o al presidente dell'assemblea.

 

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