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Riferimenti normativi: Art.8, L. n.212/2000 - D.L. n.124/2019
Focus: A fronte dell'accollo di un debito di imposta altrui la versione ufficiale del decreto fiscale n.124/2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019 ed entrata in vigore il giorno successivo, ha disposto il divieto di compensazioni di crediti fiscali dell'accollante con un debito fiscale di terzi.
Principi generali: La figura dell'accollo era già prevista dallo Statuto del contribuente (L. n.212/2000) all'art.8, comma 2, che consentiva di estinguere l'obbligazione tributaria anche mediante accollo da parte di un terzo soggetto, senza liberazione del debitore originario. Ciò in pratica faceva sì che alcune imprese contribuenti, dette accollate, potevano stipulare appositi contratti di accollo con terze società, definite accollanti, che si impegnavano a pagare i debiti delle accollate mediante compensazione di propri crediti fiscali. In tal modo poteva accadere che alcune società proponevano ad imprese e ditte individuali di accollarsi i loro debiti con il Fisco, pagando con propri crediti le imposte e i contributi previdenziali dovuti da questi ultimi. Ciò premesso, l'operazione prevedeva che il debito tributario del contribuente (accollato) venisse pagato da una terza società (accollante), che lo assolveva non pagandolo direttamente, bensì, tramite modello F24, mediante compensazione con un proprio credito. Il contribuente accollato corrispondeva, di conseguenza, all'accollante una percentuale del valore del proprio debito, risparmiando così la differenza. Poiché la compensazione è clausola sospensiva dell'esatto adempimento dell'accollante essa dava la possibilità al soggetto accollato di tutelarsi mediante accesso e verifica su entrambi i cassetti fiscali.
Il contratto di accollo veniva, dunque, registrato presso l'Agenzia delle Entrate e la compensazione avveniva previa apposizione del visto di conformità in dichiarazione. Ciò si giustificava perché il credito d'imposta in capo all'accollante era di difficile utilizzo, essendo, di solito, di ingente entità e relativo, talvolta, a vecchie agevolazioni.
Risoluzione Ministeriale n.140/E/2017: Sebbene per effetto dell'art. 8 della L. 212/2000 l'accollo tributario, come sopraddetto, era comunque ammesso, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che tale operazione era finalizzata all'elusione sia della disciplina sulla compensazione che della disciplina della cessione dei crediti di imposta. In buona sostanza, con la citata risoluzione, l'Agenzia delle Entrate ha negato, in generale, che il debito oggetto di accollo potesse essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'Erario. Con ciò si è creato un clima di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione dell'art. 8 della L. n. 212/2000 e dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Infatti, i comportamenti difformi dalla Risoluzione Ministeriale n.140/E/2017 sono stati considerati validi e non sanzionabili fino al 15/11/2017. Invece, i contratti di accollo eseguiti dopo tale data, ancorché stipulati e registrati antecedentemente presso la stessa Agenzia delle Entrate, non sono stati ritenuti validi e sono, perciò, sanzionabili.
Il Decreto legge n.124/2019, collegato alla legge di Bilancio 2020, entrato in vigore il 27 ottobre 2019, ha regolamentato la figura dell'accollo del debito d'imposta altrui. La norma contenuta nel testo ufficiale del decreto legge ha, in pratica, dissipato i dubbi in materia prevedendo, all'art.1, quanto segue: "1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.
2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante. 3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate: a) all'accollante le sanzioni dei cui all'articolo 13, commi 4 o 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; b) all'accollato la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recuperando l'importo di cui al comma 3 e i relativi interessi. Per l'importo di cui al comma 3 e per gli interessi l'accollante è coobbligato in solido. 5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per attuare il presente articolo".
Tale disposizione conferma, dunque, la possibilità di accollo del debito di imposta altrui. Invece, in merito al pagamento del debito in questione, al fine di prevenire comportamenti fraudolenti, la disposizione nega all'accollante qualunque forma di compensazione del debito altrui con il proprio credito d'imposta. Di conseguenza i versamenti disposti violando la previsione normativa si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge, generando sanzioni in capo ai soggetti coinvolti, coobbligati in solido per l'imposta e gli interessi.
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Il mio nome è Carmela Patrizia Spadaro. Esercito la professione di Avvocato nel Foro di Catania. Sin dal 1990 mi sono occupata di diritto tributario formandomi presso la Scuola Tributaria "Ezio Vanoni" - sez.staccata di Torino.. Sono anche mediatore iscritta all'Albo della Camera di mediazione e conciliazione del Tribunale di Catania dal 2013. Da alcuni anni mi occupo di volontariato per la tutela dei diritti del malato. Nel tempo libero coltivo I miei hobbies di fotografia e pittura ad olio.