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Erroneamente i difensori d'ufficio sono individuati dalla collettività come gli Avvocati "gratis". Molto più triste è l'opinione diffusa tra i penalisti blasonati per cui i difensori d'ufficio sarebbero Avvocati "di serie B". Ed ancor più ingiuste sono state le recenti accuse di lobbismo.
Il difensore d'ufficio rappresenta lo strumento di effettiva applicazione del diritto di difesa previsto dall' art. 24 Cost. ed è , dunque, la massima espressione di quell' "Avvocato in Costituzione", che qualcuno starebbe ancora cercando, quando basterebbe applicare la Costituzione per trovarlo.
Eppure , l'attività del difensore d'ufficio è proprio quella maggiormente ostacolata, sia sotto il profilo professionale che reddituale.
In proposito, ricordiamo che il Regolamento CNF del 22.05.2015 e ss mm (ex dlgs n. 6/2015 di attuazione dell' art. 16 della LP 247/2012) ha introdotto nuovi requisiti di permanenza nelle liste dei difensori d'ufficio, che appaiono del tutto slegati da criteri meritocratici, dalla logica e dal principio di economia processuale: per esempio, quello di aver partecipato ad almeno 10 udienze penali in 1 anno (camerali o dibattimentali), come se il numero di udienze certificasse automaticamente la qualità dell'attività difensiva (è un po' come i 5 affari l'anno previsti per la permanenza all' Albo), mentre sappiamo bene quanto possa impegnare una sola udienza in un processo per concussione con 50 imputati e migliaia di pagine da studiare, rispetto a 10 udienze per furto in un supermercato.
L'incongruenza tra requisiti e merito emerge ancor più là dove si prevede che non possano rientrare nel computo delle 10 udienze penali quelle di mero rinvio, come se nelle udienze di mero rinvio l' Avvocato non incorresse nelle medesime responsabilità professionali o non dovesse osservare i medesimi doveri deontologici di un'udienza di discussione; o come se non avesse comunque dedicato il proprio tempo per studiarsi il fascicolo e nell'attesa di essere chiamato dal Giudice; o come se il rinvio dipendesse tout court da una sua negligenza o volontà.
Stesse perplessità si possono avanzare per il limite fissato alle udienze da sostituto ex art. 97 co. 4 o dinanzi il Giudice di Pace, che non sempre sono ritenute valide ai fini del raggiungimento del requisito delle 10 udienze penali nell'anno.
Discorso ancora più complesso si dovrebbe fare per le difese minorili , inserite in questo Regolamento senza considerare la complessità della materia, la finalità del processo penale minorile, la specialità degli istituti (si pensi al "perdono giudiziale") e della fonte normativa (DPR 448/88), per cui il difensore minorile molto spesso non è un penalista, ma un civilista specializzato in diritto e processo minorile, che oggi è stato di fatto espulso dal processo minorile, con inutile spreco di competenze.
Ho rappresentato questi dubbi ad alcuni Consiglieri di vari Fori, i quali hanno condiviso le osservazioni e la necessità di una modifica radicale del Regolamento CNF.
Infine, un altro aspetto estremamente critico per i difensori d'ufficio è quello del recupero del compenso.
L' Avv. Franco Gallo, Cassazionista del Foro di Roma, ci illustra, in modo chiaro e molto utile, la procedura da seguire quando l'imputato è irreperibile di fatto.
"I presupposti normativi nel caso di specie sono:
-art. 31 Dip. Att. CPP "Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita";
-art. 32 Disp. Att. CPP "Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese".
-art. 116 DPR n° 115/2002 "L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali …."
"Evidenzio" - continua Gallo - "che molti Tribunali, hanno predisposto dei prontuari, indicando la documentazione necessaria, al fine ottenere la liquidazione. In concreto, la documentazione richiesta risulta essere la seguente:
1)certificazione Dap;
2)certificazione consolare;
3)certificazione anagrafica.
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1) In ordine al Dap.
- Nella richiesta specificare la motivazione (in genere è sufficiente scrivere: "la richiesta è per indicare all'Autorità Giudiziaria, l'attività espletata ai sensi degli artt. 116 e ss. DPR 115/2002");
- deve essere allegato l'atto ove risulta la nomina quale difensore d'ufficio (verbale udienza, ecc);
- è necessario inviare tramite Pec la richiesta sottoscritta (scansionata) con l'atto (anche scansionato) dove risulta la nomina, alla seguente Pec:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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2) In ordine alla certificazione consolare.
- Occorre scrivere al competente Consolato, chiedendo se il cittadino "straniero" "risulta essere proprietario di beni all'estero e di altri redditi, ovvero nel caso in cui non risulti essere immatricolato e/o registrato presso gli Uffici, di indicare che è sconosciuto".
- Al riguardo, consiglio di trovare l'indirizzo esatto tramite il sito del Ministero degli affari esteri, dove appunto si reperiscono tutti i contatti (email, fax, ecc)
- Suggerisco di inviare la richiesta tramite email.
- A tal proposito evidenzio che alcuni Consolati non rilasciano alcuna certificazione, mentre altri richiedono distinti documenti (per esempio la copia di un documento di identità del cittadino straniero).
- Nel primo caso, i "prontuari" redatti dai Tribunali, statuiscono la sufficienza della mancata risposta entro 60 giorni dalla richiesta.
- Nel secondo caso è sufficiente ribadire la richiesta, evidenziando di non avere i documenti richiesti.
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3) In ordine alla certificazione anagrafica.
- Nel Comune di Roma, molte circoscrizioni hanno un apposito modulo, infatti, verificata la non presenza del cittadino straniero, rilasciano la certificazione negativa
- Tuttavia, in molti casi, l'imputato dichiara, in sede di convalida dell'arresto oppure al momento dell'identificazione, anche genericamente, di vivere in un determinato Comune (non Roma).
- In tal caso, occorre effettuare le ricerche presso il Comune indicato.
Le scelte sono due:
-scrivere al Comune, chiedendo il rilascio del certificato di residenza oppure un certificato negativo (in tal caso alla richiesta dovranno essere allegati le somme per i diritti - pochi centesimi di Euro – nonché la busta già affrancata per la risposta);
-verificare tramite il sito internet l'ufficio anagrafico del Comune e l'indirizzo di posta elettronica, inviando qui la richiesta (scelta consigliata)
In ogni caso, specificare che la richiesta è in carta semplice ed esente da bolli (Tab. all. B – DPR 26.10.1972 n° 642 e succ. mod. - art. 32 Disp. Att. Codice Procedura Penale per recupero crediti professionali dei difensori d'ufficio) relativamente ad un procedimento penale (indicando il n. di R.G.N.R.) ed eventualmente allegare l'atto dove il difensore risulta indicato quale difensore d'ufficio."
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