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Detraibilità imposta di bollo su spese sanitarie

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 Le spese per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef (19%) sono quelle relative a:

  • prestazioni rese da un medico generico,
  • acquisto di medicinali da banco o con ricetta medica,
  • prestazioni specialistiche,
  • analisi,
  • indagini radioscopiche,
  • ricerche e applicazioni,
  • terapie,
  • prestazioni chirurgiche,
  • ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici,
  • trapianto di organi, cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno),
  • acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie).

Inoltre, sono detraibili, nella stessa misura del 19%, le seguenti spese di assistenza specifica:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera),
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona,
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo,
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale,
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Tutte queste spese sono detraibili in dichiarazione dei redditi per l'importo eccedente 129,11 euro. Se sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale la detrazione spetta per l'importo del ticket pagato.

 Non sono ammesse alla detrazione, invece, le spese sostenute nei casi seguenti:

  • conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale a uso "autologo", cioè per future esigenze personali,
  • circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche
  • spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità,
  • prestazioni rese dagli osteopati (l'osteopata non rientra tra le professioni sanitarie riconosciute).

Tuttavia, queste prestazioni, se riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili quando rese da iscritti a dette professioni sanitarie, prestazioni rese dai pedagogisti (anche quella del pedagogista non è considerata una professione sanitaria) ,prestazioni di massofisioterapia effettuate da soggetti aventi diplomi conseguiti dopo il 17 marzo 1999, anche in presenza di prescrizione medica, trattamenti di haloterapia o "Grotte di sale", acquisto e realizzazione di una piscina, anche se utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia), frequenza di corsi in palestra, anche in presenza di prescrizione medica.

Per detrarre in dichiarazione le spese mediche, la fattura dello specialista dev'essere corredata dalla marca da bollo di 2 euro. La marca da bollo deve essere applicata per legge sulla fattura se l'importo della prestazione supera i 77,47 euro

La marca da bollo è un tributo oggetto di obbligo solidale di entrambe le parti del rapporto: medico e paziente. Se la marca non verrà applicata, scatteranno le sanzioni previste per il rilascio di documentazione fiscale priva della marca da bollo e anche il paziente dovrà pagarle.

La regola base è che il medico che emette la fattura, se superiore ai 77,47 euro, deve applicare la marca da bollo, ma poi le procedure possibili sono due:

- nella prima il medico può addebitarla al paziente, e allora il paziente pagherà, per esempio, 100 euro di prestazione più 2 euro di marca. In seguito, lo stesso paziente nella dichiarazione dei redditi recupererà il 19% di 102 euro;

nella seconda prassi, il medico mette la marca da bollo, ma fa pagare al paziente solo 100 euro, quindi si accolla i due euro della marca. In questo caso, il paziente detrae dalla sua dichiarazione il 19% di 100 euro e non di 102

Se sulla fattura della prestazione non viene apposta la marca da due euro, l'importo della prestazione medica non potrà essere portato in detrazione. Il contribuente che riceve una fattura o una ricevuta medica senza bollo, può detrarre le spese relative all'imposta di bollo solo se paga il tributo al posto del professionista, sia che questo sia inadempiente, sia che si sia accordato col professionista per pagarlo (circolare 7/E del 4 aprile 2017, pagina 18).

Infine è doveroso ricordare che per le spese mediche e, più in generale le spese detraibili in dichiarazione nella misura del 19% dovranno essere sostenute con metodi di pagamento tracciabili. 

 

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