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Storia di Anna e del "mandarino-delegato" rinviato a giudizio (416 cp). Cassa Forense: o dimissioni o rimozione

All´esito dell´udienza preliminare, un Avvocato, attualmente investito della funzione di Delegato di Cassa Forense, è stato rinviato a giudizio per associazione per delinquere ex artt. 416 commi 1 e 2 cp, finalizzata alla commissione dei delitti di appropriazione indebita e false comunicazioni sociali. Si è costituita parte civile l´Avvocato Anna Sammaria, che ci fornisce la notizia.
Dobbiamo precisare che i reati contestati non si riferiscono all´attività istituzionalmente prestata per C.F. dal professionista suo delegato, ma a quella professionale. Ed a scanso di qualsiasi equivoco, che Cassa Forense ed i suoi rappresentanti sono del tutto estranei rispetto alla posizione del loro delegato e ai fatti dai quali ha tratto origine la contestazione del P.M. e poi il rinvio a giudizio. Per l´una e per gli altri, però, adesso si pone un problema, che attiene alla onorabilità ed alla credibilità delle istituzioni - a maggior ragione quando siano chiamate a svolgere un ruolo di assistenza e di gestione economica di beni derivati da contributi di iscritti - e che si identifica nella responsabilità di una decisione, da assumere, a nostro scommesso parere, nella immediatezza.
Una decisione con tratti, evidenti, di difficoltà. Si. Siamo avvocati e abbiamo sempre il dovere di ricordare, innanzitutto a noi stessi ed anche quando noi stessi fossimo o ci ritenessimo le vittime, che la presunzione di innocenza è un principio costituzionale inviolabile, per cui "l´imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva" (art. 27 co. 2 Cost.).
Tuttavia.
Si potrebbe osservare che il Codice Deontologico stabilisce le norme di condotta "irreprensibile" che un Avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con i Colleghi.
Si potrebbe, altresì, notare che il regolamento attuativo della L.P. - DM 47/2016 - indica, quali requisiti indispensabili e necessari ai fini della permanenza all´ Albo, la titolarità di una partita IVA e di un indirizzo PEC, l´uso di locali e di almeno un´utenza telefonica destinati allo svolgimento dell´attività professionale, almeno cinque "affari" l´anno e l´assolvimento degli obblighi formativi e assicurativi. Quindi, se un Avvocato è in possesso di questi requisiti, può essere considerato "degno" di esercitare la professione.
Si potrebbe, inoltre, riferire che in molte realtà lavorative, ove non ricorrano i presupposti per la sospensione dal servizio, intervengono, o dovrebbero intervenire, ragioni di opportunità morale e politica per rassegnare le dimissioni.
E, infine, in quell´angolino buio, lontano dalle dissertazioni, si potrebbe anche riconoscere la vittima del reato, le sue ragioni e le sue sofferenze.
Anna è stata in silenzio per molti anni, per vergogna, per paura.
Ha dovuto affrontare grossi problemi economici a causa dei fatti denunciati nella querela, problemi diventati insostenibili.
Ha presentato, quindi, istanza a Cassa Forense di esonero temporaneo dal versamento dei contributi minimi, ex art. 10 reg. att. L. 247/12, narrando quanto accaduto.
Ma Cassa Forense quella richiesta l´ha rigettata. Ed Anna non ha capito bene il perchè.
Ora Anna si è costituita parte civile.
Cassa Forense no.
L´unico documento che alleghiamo oggi è il Codice Deontologico Forense. La nostra bandiera. Ed aggiungiamo: Hic Rhodus Hic salta.
Avv. Daniela Nazzaro
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