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DDL autenticazione scritture ad avvocati ritirato da Camera!

È stato ritirato dai lavori parlamentari il DDL 2491, presentato nel 2014 dall´onorevole Gullo (F.I.) recante notme in materia di "Attribuzione agli avvocati del potere di autenticazione delle scritture private".
Il ritiro reca la data del 21 novembre 2017, esattamente quattro giorni dopo che il ddl in questione era transitato alla Commissione Giustizia della Camera.
La proposta avrebbe consentito agli Avvocati di autenticare scritture private ben oltre i limiti attuali, come traspare dalla relazione e dal testo che si allegano.
C.2491 Attribuzione agli avvocati del potere di autenticazione delle scritture private
RelazioneProgetto di Legge
PROPOSTA DI LEGGE
d´iniziativa della deputata GULLO
Attribuzione agli avvocati del potere di autenticazione delle scritture private
Presentata il 25 giugno 2014
Onorevoli Colleghi! L´avvocato può attualmente autenticare le procure giudiziali, mentre gli è preclusa l´autenticazione delle scritture private. L´autenticazione delle sottoscrizioni concerne la mera attestazione che una determinata firma è stata apposta in un certo momento e in un certo luogo da una determinata persona, la cui identità è stata accertata dal soggetto davanti al quale tale sottoscrizione è stata apposta. Non si comprende, pertanto, perché tale attività possa essere effettuata dai soggetti più diversi e per le esigenze più varie, mentre non trova applicazione in merito ad attività che spesso sono strettamente legate a quella che il legale svolge in generale ovvero sta svolgendo nel caso specifico. È evidente che una simile prerogativa richiederà, altresì, la verifica della validità della stessa scrittura, con particolare riguardo alla determinatezza del suo oggetto, della sua interpretazione, rimuovendo possibili locuzioni oscure o fuorvianti, e della sua efficacia. L´avvocato che sottoscriverà, per presa visione, il contratto o la dichiarazione unilaterale dovrà quindi rispondere, sul piano disciplinare e della responsabilità professionale. È, inoltre, necessario che siano previste sanzioni disciplinari in caso di eventuali vizi della scrittura, che egli avrebbe dovuto conoscere e che possano invalidare o rendere inefficace il contratto stesso. Si noti che in altri Paesi sono state introdotte norme simili a quella in oggetto, ad esempio in Francia è stata approvata la legge 2011-331. Infine, qualora il contratto produca effetti suscettibili di incidere sui registri immobiliari, il notaio rogante, ove fosse necessaria la stipulazione di atto pubblico, dovrà tener conto, sul piano dei compensi, del lavoro già svolto dall´avvocato. Il compenso professionale non dovrà quindi lievitare in ragione dell´intervento dei due professionisti e nessun costo aggiuntivo dovrà gravare sull´utente. Sarà cura dei rispettivi ordini professionali individuare delle prassi modello utili a ottimizzare la collaborazione tra professionisti limitando i costi. Tale intervento determinerebbe un duplice vantaggio sia in termini di risparmio economico che di tempo.
La presente proposta di legge si compone di cinque articoli che dispongono in merito alle modalità di autenticazione delle firme da parte dell´avvocato (articolo 1), alla responsabilità dell´avvocato (articolo 2), al fatto che la scrittura privata autenticata dall´avvocato secondo le modalità previste dalla legge costituisca titolo esecutivo (articolo 3), alla previsione di un apposito registro delle scritture private autenticate dall´avvocato (articolo 4), e, infine, alla previsione di una clausola di invarianza finanziaria (articolo 5).
La presente proposta di legge costituisce una riproposizione con modifiche del progetto di legge presentato alla Camera dei deputati nella legislatura XVI, atto Camera n. 4614.
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Autenticazione delle firme da parte dell´avvocato).
1. L´avvocato può autenticare le firme apposte dalle parti nelle scritture private, nelle quietanze e nelle dichiarazioni unilaterali anche a contenuto non esclusivamente giuridico.
2. L´avvocato appone la propria firma a margine di ciascuna pagina dell´atto oggetto di autenticazione e in calce alla stessa, con indicazione della data e del luogo ove la stessa è stata sottoscritta.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono il potere di autenticazione ad altri pubblici ufficiali.
4. L´autenticazione delle sottoscrizioni consente di procedere alla trascrizione di uno dei contratti o di uno degli atti previsti dall´articolo 2643 del codice civile, salvo che la legge non disponga la necessità di provvedere mediante atto pubblico; in tal caso all´autenticazione delle firme deve partecipare un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
5. La ripartizione dei compensi professionali tra i professionisti che hanno prestato la loro opera ai fini di cui al presente articolo è determinata con il decreto di cui all´articolo 4, comma 1.
Art. 2.
(Responsabilità dell´avvocato nell´autenticazione di scritture private).
1. L´avvocato incaricato, da una o da tutte le parti contraenti, di autenticare le firme da loro apposte alla scrittura privata è obbligato a verificare la validità della stessa e la rispondenza dei contenuti alle norme di legge, salvo che per atti o fatti che egli non è in grado di conoscere.
2. La violazione dell´obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare da parte dell´avvocato.
Art. 3.
(Titolo esecutivo).
1. La scrittura privata autenticata dall´avvocato costituisce titolo esecutivo per l´espropriazione forzata, per l´esecuzione in forma specifica, per l´iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione dei diritti nei limiti di cui all´articolo 4, comma 2.
Art. 4.
(Registro delle scritture private autenticate dall´avvocato).
1. Le scritture private autenticate dall´avvocato sono conservate in un apposito registro cronologico, istituito e tenuto dall´avvocato stesso, con le modalità previste da un decreto emanato dal Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale forense.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale forense emana direttive di carattere deontologico anche in ordine ai compensi dell´avvocato per l´attività di cui alla medesima legge, i quali tengono conto degli interessi delle parti assistite e del principio del contenimento delle spese per le prestazioni di attività professionali forensi.
Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria).
1. Dall´attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Avv. Giovanni Di Martino

 

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