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Corte di G.E.: copertura assicurativa obbligatoria anche per i veicoli parcheggiati in area privata

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 Importante decisione della Corte di Giustizia Europea assunta con la sentenza sulla causa C-80/17 pubblicata in data 4 settembre 2018  che in ordine alla obbligatorietà o meno della conclusione di un contratto per la RCA di quei veicoli che stazionano su un fondo privato che per autonoma scelta del proprietario non sono più destinati alla circolazione ma che purtuttavia risultano ancora essere immatricolati presso il registro di uno stato membro, ha dichiarato l'obbligatorietà della stipula del contratto di assicurazione per la RCA.

I Fatti

La decisione della Corte di Giustizia Europea scaturisce a seguito di un fatto verificatosi in Portogallo, dove una signora proprietaria della propria autovettura aveva deciso, per ragioni di salute, di non guidare più e di parcheggiare l'auto nel cortile privato della sua abitazione, priva di copertura assicurativa. All'insaputa della stessa il figlio della proprietaria metteva su strada l'auto che a seguito di un sinistro provocava purtroppo il proprio decesso e quello di altri due trasportati. Essendo l'auto priva di copertura assicurativa, era stato il Fondo di garanzia automobilistica del Portogallo ad indennizzare gli aventi diritto dei passeggeri per i danni causati dal sinistro.

Successivamente all'indennizzo il Fondo, nella convinzione che sulla proprietaria del veicolo esistesse l'obbligo di stipulare un'assicurazione della responsabilità civile, ha in conformità al diritto portoghese, convenuto in giudizio, in particolare, la proprietaria del veicolo stesso chiedendole il rimborso della somma di euro 437.345,85, che aveva versato agli aventi diritto dei passeggeri. La sig.ra si costituiva in giudizio sostenendo che non era tenuta a nessun rimborso di somma al Fondo in quanto la stessa non era affatto obbligato a stipulare un polizza assicurativa per un'auto che era stata parcheggiato nel proprio cortile privato.

 Il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema del Portogallo), adito dal Fundo de Garantia Automóvel, a seguito di un primo rigetto dell'autorità giurisdizionale territoriale portoghese, decideva di sottoporre alcune questioni alla Corte di Giustizia Europea.                                                                                              Due sono state le questioni sollevate su cui è stato chiesto alla Corte di Giustizia Europea di esprimersi: a)-Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafo 1,             della prima direttiva (direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972)                                        debba essere  interpretato nel senso che la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi si trovi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato.

b)- Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 1,paragrafo 4, della seconda direttiva ( 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983) debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede che l'organismo contemplato da tale disposizione abbia diritto a proporre l'azione di regresso contro la persona che era soggetta all'obbligo di stipulare un'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo che ha causato i danni presi in carico da tale organismo, ma non aveva stipulato alcun contratto a tal fine, quand'anche tale persona non sia civilmente responsabile dell'incidente nell'ambito del quale tali danni si sono verificati.

Motivazione

 I giudici della Corte di Giustizia Europea con riferimento alla prima questione hanno affermato che il fatto che la proprietaria del veicolo lo tenesse stazionato su un terreno privato, cioè nel cortile di casa, e che essa non avesse più intenzione di guidarlo, non appare al riguardo rilevante.                                                I giudici hanno poi dichiarato che si deve ritenere che un veicolo che sia immatricolato e che non sia stato pertanto regolarmente ritirato dalla circolazione, e che sia idoneo a circolare, corrisponde alla nozione di «veicolo», ai sensi dell'articolo 1, punto 1, della prima direttiva (direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972) , e non smette, quindi, di essere soggetto all'obbligo di assicurazione enunciato all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva per il solo fatto che il suo proprietario non ha più intenzione di guidarlo e lo immobilizza su un terreno privato.

I giudici europei sulla prima questione hanno dichiarato pertanto " che l'articolo 3, paragrafo 1,della prima direttiva deve essere interpretato nel senso che la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e idoneo a circolare."

Con riferimento alla seconda questione i giudici della Corte Europea hanno osservato che l'articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva (n.84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983), lascia agli Stati membri la possibilità di conferire all'intervento dell'organismo un carattere sussidiario e consente loro di regolamentare le azioni tra questo organismo e i responsabili del sinistro nonché i rapporti con gli altri assicuratori o istituti di previdenza sociale tenuti a indennizzare la vittima per lo stesso sinistro (v., in tal senso, sentenza del 4 dicembre 2003, Evans, C63/01, EU:C:2003:650, punto 32).

La seconda direttiva esso non ha purtroppo armonizzato diversi aspetti relativi alle azioni di tale Organismo e soprattutto nei confronti di quali altri soggetti può esercitare la sua domanda di rivalsa. La materia quindi viene rinviata alla normativa di ogni singolo Stato membro.

Alla luce delle superiori considerazioni i giudici europei con riferimento alla seconda questione hanno dichiarato "che l'articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che prevede che l'organismo contemplato in tale disposizione abbia diritto di proporre un'azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche contro la persona che era soggetta all'obbligo di stipulare un'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo che ha causato i danni risarciti da tale organismo, ma che non aveva stipulato alcun contratto a tal fine, quand'anche detta persona non sia civilmente responsabile dell'incidente nell'ambito del quale tali danni si sono verificati".

Si allega la sentenza

 

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