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Se la tua impresa ha effettuato dei lavori per conto di una Pubblica amministrazione e non hai ancora ricevuto il pagamento per la prestazione effettuata, puoi utilizzare quel credito commerciale per pagare i debiti oggetto di cartelle di pagamento.
Il decreto dignità, con il nuovo articolo 12-bis, si estendono per tutto il 2018 le norme che consentono ai titolari di crediti commerciali e professionali maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, di compensare tali crediti con le cartelle esattoriali.
La compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali può avvenire a condizione che i crediti siano:
Ricordiamo la normativa riguardante la certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione contenuta nel D.M. Economia 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012.
I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 possono presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito. L'amministrazione o ente debitore, nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale del credito. La certificazione non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito.
Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice.
Con la certificazione, l'amministrazione o ente debitore accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.
Per la certificazione del credito è necessario che la somma iscritta a ruolo fosse inferiore o pari al credito vantato.
È possibile utilizzare il credito certificato con la P.A. anche nel modello F24.
Il modello da utilizzare è "F24 Crediti PP.AA." il quale prevede anche il campo "numero certificazione credito", nel quale bisogna indicare il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione, attribuito dalla piattaforma elettronica di certificazione.
Nel caso in cui l'importo delle somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario risulti superiore all'ammontare dei crediti certificati indicati in compensazione nell'F24 Crediti PP.AA, la differenza può essere versata attraverso lo stesso modello.
Si ricorda infine che è possibile, per effetto del decreto legge n. 78/2010 (e del successivo decreto attuativo MEF del 10 febbraio 2011), compensare, anche parzialmente, le somme indicate in cartella che riguardano imposte erariali (es. Irpef, Ires, Iva) e i relativi oneri accessori (compresi aggio e spese dovute all'Agenzia delle entrate-Riscossione), con i crediti relativi alle imposte erariali.
Per fare ciò si deve utilizzare il modello "F24 accise" (codice tributo RUOL).
Se il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute, puoi presentare all'Agenzia delle entrate-Riscossione lo specifico modulo con cui dichiari l'avvenuto pagamento in compensazione tramite "F24 accise" e indichi a quali cartelle attribuire il pagamento.
Per quanto riguarda quest'ultimo punto in caso di carichi affidati a Riscossione Sicilia S.p.A. la comunicazione della cartella o parte di essa deve essere comunque comunicata al fine di accoppiare il modello F24 ad una singola o pluralità di cartelle, con la modulistica scaricabile dal sito stesso dell'Agente di Riscossione.
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