Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Commette reato chi aiuta il soggetto che intende superare gli esami della patente anche se l´elaborato non viene consegnato.

I giudici della Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26438 del 26 maggio 2017, hanno stabilito che chi si adopera per aiutare un candidato agli esami per conseguire la patente di guida, commette reato e va condannato ai sensi dell´art. 2 della legge n. 475 del 1925, anche se la scheda non viene presentata alla commissione.

Nel caso di specie era accaduto che con sentenza del 18 aprile 2016, la Corte di appello di Milano dopo aver riqualificato il fatto ascritto agli imputati a titolo di truffa come delitto previsto dalla L. 19 aprile 1925, n. 475, art. 2, commi 1 e 2,confermava le pene già loro inflitte dal locale Tribunale.
Gli stessi durante una prova per il conseguimento della patente di guida, avevano utilizzato sistemi di comunicazioni a distanza per agevolare il candidato nel superamento della prova.
Avverso la sentenza di condanna della Corte di appello veniva proposto ricorso in Cassazione dalla difesa degli imputati adducendo tra gli altri motivi, quello relativo alla violazione di legge ed in particolare della L. n. 475 del 1925, art. 2, commi 1 e 2, per avere la Corte ritenuto che il reato non fosse stato solo tentato ma si fosse, invece, perfezionato.
Ad avviso della difesa la consumazione del delitto sarebbe derivata solo dalla consegna dell´elaborato, circostanza questa che non si verificò per la sospensione della prova ad opera della commissione dopo la scoperta dell´inganno.
I Giudici della Corte sul punto sono stati categorici: " era, pertanto, del tutto priva di manifesti vizi logici la conclusione della Corte territoriale, e prima ancora del Tribunale, che fossero giunte al Be., nel corso di quell´ora e grazie ai ripetuti contatti telefonici, le risposte alla schede d´esame che andava compilando. E tanto basta per affermare che il delitto previsto dalla L. n. 475 del 1925, art. 2, si era consumato, posto che la norma in oggetto punisce chi procura lavori altrui (e le risposte date al questionario non erano state elaborate dall´esaminando e costituivano pertanto un elaborato altrui), ponendosi l´ultimo passaggio, non avvenuto, della serie causale, il conseguimento della patente, solo come aggravante della condotta già altrimenti perfezionata, non essendo neppure necessaria, per il perfezionamento di tale reato, la presentazione alla commissione esaminatrice della scheda d´esame (in questo caso impedita dall´intervenuto sequestro), dato che tale ulteriore circostanza non è richiesta dall´art. 2, della L. del 1925 ma solo dall´art. 1 che disciplina il diverso delitto commesso da chi, appunto, "presenta" il lavoro altrui, il delitto che nell´odierna fattispecie era ascrivibile al solo Be.."
 
Per tali motivi il ricorso veniva rigettato e confermata la sentenza impugnata
Si allega testo sentenza.
Avv. Pietro Gurrieri
Documenti allegati
Dimensione: 43,70 KB

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Miniproroga per le supplenze, tempo fino alle 20 d...
Ora basta, punite quel pm. Udine, monta la protest...

Cerca nel sito