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Il contratto di vendita porta a porta, elementi di inquadramento

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La vendita porta a porta è una vendita nella quale il venditore si reca direttamente a casa dell'acquirente.

Per effettuare la vendita porta a porta sono necessari dei requisiti soggettivi. Non possono effettuare una attività di vendita porta a porta i soggetti che:

  • sono dichiarati falliti, sino alla data di chiusura del fallimento;
  • abbiano riportato una condanna per delitto per il quale è stata prevista una pena non inferiore a tre anni di detenzione;
  • abbiano riportato una condanna per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, estorsione, rapina, reati contro l'igiene e la sanità pubblica;
  • abbiano riportato condanne per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti.

In questi casi, vige il divieto di esercizio di attività commerciali almeno per i cinque anni successivi da quando è stata scontata la pena.

Infine secondo l'art. 19 del D.Lgs n. 114/98, il venditore porta a porta durante la sua attività di vendita, deve avere necessariamente un tesserino di riconoscimento fornitogli dell'azienda.

Inquadramento Fiscale e Contributivo

Dal punto di vista fiscale e contributivo, è molto importante distinguere due tipi di venditori porta a porta, a seconda se superano o meno il reddito di euro 5.000,00 annui.

Si parla di reddito e, quindi i 5.000,00 euro netti, corrispondono a 6.410,26 euro lordi in considerazione della deduzione forfettaria del 22%.

Nel caso in cui non si supera detto importo il venditore non ha obbligo di apertura della partita iva cosi come previsto dall'art. 3 della legge n. 173\2005 e con la risoluzione N. 18/E dell'Agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2006.

Caso contrario vi è obbligo di apertura della partita iva, ma non di iscrizione al Registro Imprese.

L'applicazione della ritenuta è a titolo d'imposta, in entrambe le casistiche, consente ai venditori l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Questo esonero è valido solo se il venditore non percepisca altri redditi. Nel caso percepisse altri redditi, il venditore dovrà presentare la dichiarazione senza indicare però le provvigioni percepite.Oltre all'esonero dalla dichiarazione dei redditi i venditori a domicilio sono esonerati anche dall'applicazione della disciplina IRAP e dagli studi di settore.

La dichiarazione IVA, comunicazione dati fatture, la tenuta delle scritture contabili e le comunicazioni trimestrali ai fini IVA invece rimangono obbligatorie e non possono essere omesse una volta aperta la partita iva.

Stessi limiti di reddito riguardano l'iscrizione alla gestione separata Inps.

Da precisare che ai fini Previdenziali, anche se l'attività è esercitata abitualmente, ovvero è scattato l'obbligo di iscriversi presso la Gestione Separata INPS, vi è una soglia di esenzione di euro 5.000,00 sulla quale non calcolare l'aliquota vigente INPS (circolare INPS N. 103/2004)

In merito al versamento dei contributi per la Gestione Separata INPS questi, dovranno essere versati per un terzo dal venditore porta a porta e per 2/3 dall'azienda mandante. I contributi dovranno essere versati entro ogni 16 del mese successivo al pagamento delle provvigioni.

Il venditore, operante in modo professionale, dovrà quindi porre in fattura le trattenute per i contributi INPS, del valore di un terzo dei contributi dovuti.

Dal lato fiscale, puntualizziamo invece che, qualora in un determinato periodo il venditore, dopo l'apertura della partita IVA, diventando a tutti gli effetti un venditore professionale, non superi la soglia minima rimane soggetto passivo IVA e, non può essere più considerato occasionale.

Con l'applicazione delle ritenute nel momento dei pagamenti, l'azienda mandataria agisce da sostituto d'imposta per il venditore porta a porta. L'azienda opererà come sostituto sia nel caso di venditore a domicilio occasionale che professionale. Le ritenute a titolo d'imposta saranno versate tramite modello F24 ogni 16 del mese da parte dell'azienda committente.

Nota importante da ricordare è che i venditori a domicilio non possono usufruire del regime forfettario poiché hanno una loro propria disciplina fiscale.

Infine, come chiarito dal Ministero del Lavoro nella Nota 25.07.2005 n. 2018, i venditori porta a porta non sono assoggettati all'assicurazione INAIL anche se svolgano le attività "pericolose" individuate dall'art. 1 TU n.1124/65 tra le quali l'uso del computer e l'uso di veicoli a motore personalmente condotti.

Il venditore che supera la soglia di provvigione lorda limite (€ 6410,26) deve obbligatoriamente aprire la partita IVA entro 30 giorni dal superamento del limite.

Diventerà soggetto passivo iva solo per le operazioni successive al superamento della soglia limite.

 

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