Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Bancarotta e autoriciclaggio: problemi di bis in idem

cassazione1

 Con la sentenza n. 8851, depositata il 1 marzo 2019, la quinta sezione penale traccia i caratteri del delitto di autoriciclaggio rispetto a quello di bancarotta fraudolenta.

Nel caso sottoposto al suo esame, si è trovata a decidere in merito ad un'ordinanza cautelare applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di un imputato indagato sia per il reato di bancarotta che di autoriciclaggio.

L'imputato era accusato di aver ricevuto, attraverso due società, somme fuoriuscite da una società in concordato preventivo e di averle impiegate nelle proprie attività commerciali.

L'ordinanza di applicazione della misura cautelare veniva impugnata.

Il difensore rilevava come, in definitiva, le condotte che integravano l'ipotesi accusatoria di bancarotta e la fattispecie di autoriciclaggio fossero le  medesime e dunque andava ritenuta la non punibilità per la fattispecie in applicazione dell'art. 648 ter c.p. co. 4.

La Corte ha ritenuto corretto il ragionamento svolto dal difensore dell'imputato, argomentando come segue.

I giudici sono partiti dal dettato normativo ricordando come la norma di autoriciclaggio punisca soltanto quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano però la caratteristica precipua di essere idonee ad "ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Ciò dimostrerebbe già di per sè come la disposizione disciplini una fattispecie delittuosa sì di pericolo, ma di pericolo concreto per verificare l'integrazione della quale il Giudice penale deve valutare l'idoneità specifica della condotta posta in essere dall'agente ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Rispetto al caso di specie, quindi, occorreva verificare se il fatto che il denaro proveniente dalla società in concordato fosse confluito in realtà imprenditoriali caratterizzate da normale operatività rappresentasse elemento idoneo a dar prova e ad integrare la condotta specifica dell'autoriciclaggio ovvero eloquente di una particolare idoneità dissimulatoria rispetto all'origine del denaro. 

 Richiamando precedenti specifici sul tema della confisca (cfr. Cass, pen. Sez. 2, n. 30401 del 07/06/2018, Ceoldo, Rv. 272970 – 01), la Corte ha concluso questa disamina in senso negativo anche sulla base di un'altra convincente riflessione.

Osservano infatti i giudici come ritenere punibile come autoriciclaggio il mero trasferimento delle somme distratte verso imprese (sul solo presupposto della fisiologica destinazione delle medesime all'operatività aziendale di queste ultime), finirebbe, infatti, per sanzionare penalmente due volte la stessa condotta per il solo fatto che le somme sottratte alla garanzia patrimoniale dei creditori sociali (fatto che di per sé integra l'ipotesi di bancarotta fraudolenta) siano dirette verso imprenditori, generando, rispetto a tale situazione specifica, un'ingiustificata sovrapposizione punitiva tra la norma sulla bancarotta e quella ex art. 648 ter.1 c.p..

In conclusione, sulla scorta di queste considerazioni, la Corte giunge ad affermare il seguente e condivisibile principio di diritto: "In tema di autoriciclaggio di somme oggetto di distrazione fallimentare, la condotta sanzionata ex art. 648-ter 1 c.p., non può consistere nel mero trasferimento di dette somme a favore di imprese operative, ma occorre un quid pluris che denoti l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene".

A ciò segue l'annullamento dell'ordinanza limitatamente all'autoriciclaggio ed alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame al Tribunale competente. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Il S.C. chiarisce quando il conduttore può rinunci...
Docenti, prima dell'esito del periodo di prova, ne...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito