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Avvocato-amministratore di sostegno. Compiti e responsabilità disciplinare

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Inquadramento normativo: art.405 ss. c.c., art.9, 10, 12, 30, 26 Codice deontologico forense.

Fonte (https://www.codicedeontologico-cnf.it/, http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/)

A norma dell'art.408 comma 1 c.c. "La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario." A questo proposito è stato precisato che "l'amministratore di sostegno non può essere in alcun modo considerato come nominato nell'interesse dei familiari del beneficiario", atteso che la sua scelta avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (art. 408 c.c.) e che "nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario" (art. 410, 1° comma, c.c.)." Ne consegue che "il ruolo, i compiti e le funzioni dell'amministratore di sostegno possono essere addirittura confliggenti con quelli dei familiari del beneficiario" (cfr. Consiglio Nazionale Forense n.102/2013).

A questo punto appare opportuno domandarsi se e quando il ruolo dell'amministratore di sostegno può contrastare con i concetti di diligenza, probità, dignità e decoro professionale.

L'avvocato, nel ruolo di amministratore di sostegno può incorrere in comportamenti contrastanti con il suddetti concetti. Il Consiglio distrettuale di Genova ha chiarito che il comportamento negligente dell'Avvocato/Amministratore di sostegno, si pone in grave contrasto con quei principi di diligenza, probità, dignità, e decoro della professionale forense cui lo stesso incolpato appartiene, con grave lesione non solo della propria reputazione personale, ma anche dell'affidamento dei terzi e della stessa magistratura che gli ha dato fiducia. Nel caso concreto, la Sezione ha irrogato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi (cfr. Consiglio distrettuale di disciplina di Genova decisione n. 69 del 5 luglio 2022). 

 Appropriazione indebita e amministratore di sostegno/avvocato

La violazione dei suddetti principi può aver luogo ad esempio nel caso in cui l'avvocato, nella sua veste di amministratore di sostegno

  • si appropri indebitamente delle somme di denaro di cui aveva la disponibilità in ragione del suo pubblico ufficio di amministratore di sostegno o
  • non presenti i rendiconti annuali imposti, ai sensi dell'art.405 n. 6 c.c., a norma del quale "Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione (…) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario", o ancora, qualora
  • effettui prelievi da libretti intestati al beneficiario in mancanza di autorizzazione del Giudice tutelare.

A questo proposito il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che "costituisce gravissima violazione deontologica (oltreché di precise norme penali) il comportamento dell'avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno, prelevi dal libretto intestato al beneficiario somme ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare" (cfr. Consiglio Nazionale Forense sentenza n.122 dell'11.06.2022).  

In tutti questi casi le violazioni addebitate riguardano i seguenti articoli del Nuovo Codice Deontologico:

  • art.9 – dovere di probità, dignità, decoro ed indipendenza
  • art.10 – dovere di fedeltà
  • art. 12 – dovere di diligenza
  • art. 30, comma 1 e comma 2 – gestione di denaro altrui
  • art. 26 comma 3 – adempimento del mandato.

Né vale ad escludere la responsabilità l'aver riconosciuto di aver sbagliato o l'affermazione di avere sempre avuto l'intenzione di restituire quanto sottratto qualora, l'avvocato/amministratore di sostegno incolpato, con grande disinvoltura, anche in sede di procedimento disciplinare, non esiti a riferire circostanze non corrispondenti al vero, come ad es. l'avvenuta restituzione di una somma addirittura superiore a quella oggetto di appropriazione, puntualmente smentita dalle risultanze documentali.

Difesa in giudizio e amministratore di sostegno/avvocato. Il Consiglio Nazionale Forense ha risolto positivamente la questione se l'avvocato che sia anche amministratore di sostegno del beneficiario, possa contestualmente assumere pure la veste di suo difensore, anche in giudizio ex art.86 c.p.c. (cfr. sentenza del 14.05.2018 n.43). A questo proposito, invero, è costante la giurisprudenza di legittimità, nel ritenere che "nell'ambito delle materie per le quali rappresenta il beneficiario, l'amministratore di sostegno non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio, tenuto conto che tale attività è sempre funzionale alla conservazione degli interessi del rappresentato, la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 374, 1° co. n. 5, e 411 c.c. dovendo ritenersi operante esclusivamente nelle ipotesi di proposizione dei giudizi indicati all'art. 374, 10co. n. 5, c.c." ( v. Cass., n.6518/2019, Civile Ord. Sez. 3, n.29924/ 2022).

 

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