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Riferimenti normativi: Art.34 Cost. - Articoli 42-45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 - Art.13, comma 3 della Legge n.104/92 - D. Lgs.7 agosto 2019 n.96.
Focus: "La diversità caratterizza gli studenti così come gli esseri umani in genere. La scuola non può lasciare indietro nessuno e deve essere per tutti". Questo è il principio ispiratore dell'Osservatorio permanente degli alunni con disabilità e dell' Asacom - Associazione nazionale degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione dello studente con disabilità.
Principi generali: Il diritto all'istruzione è un diritto fondamentale riconosciuto a tutti dall'art. 34 della Costituzione, compresi i disabili (Corte Costituzionale, sent.n.80/2010). Nel panorama normativo nazionale che disciplina l'assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione si colloca la figura dell'assistente, prevista dall'articolo 13, comma 3, della Legge n.104/92, che obbliga gli enti locali a fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali.
L'assistente all'autonomia e alla comunicazione è un assistente ad personam che facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui. Ha un ruolo e una funzione diversa da quella dell'assistente igienico-personale, di competenza dei collaboratori scolastici (ex bidelli), e da quella dell'insegnante di sostegno. Infatti, pur fornendo assistenza specialistica e collaborando con l'attività dell'insegnante di sostegno per raggiungere gli obiettivi educativi e didattici del Piano Educativo Individualizzato, sono entrambe figure distinte e necessarie nei rispettivi ambiti e mai intercambiabili.Tradizionalmente destinatari di tale assistente sono stati gli studenti con disabilità di comunicazione, ma, nel tempo, questa figura si è diffusa anche in presenza di altre tipologie di significativa disabilità, come in caso di persone con disabilità "psichica".
La necessità dell'assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione deve essere prescritta nella documentazione sanitaria-scolastica contenente la certificazione e la diagnosi funzionale dello studente, cioè la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992. In presenza di tali situazioni certificate è il Dirigente scolastico che deve assicurare il diritto all'assistenza (come da nota del M.I.U.R. n.3390 del 30/11/01) inoltrando la richiesta all'Ente Pubblico locale di riferimento. Sarà, poi, l'Asl di riferimento ad individuare la figura professionale specifica (art.12 L.n.104/92).
Nell'ipotesi in cui, concretamente, l'assistenza non viene garantita allo studente disabile la famiglia deve diffidare con lettera il Dirigente Scolastico a garantire il servizio ovvero ad attivare anche l'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti inadempienti. Altresì, è pacifico, in dottrina ed in giurisprudenza, che le famiglie possono proporre un'azione giudiziaria nell'ipotesi in cui l'Ente Locale competente ometta l'erogazione della figura specialistica risultando, in tal modo, inadempiente, colpevole e passibile di risarcimento del danno (TAR Sicilia, Palermo, Sezione III, sent. n. 925/2009; Tar Sicilia, sent. n. 140/19). I criteri di reclutamento e formazione di tale figura professionale sono delegati agli Enti Locali che sono tenuti a fornire gli assistenti per l'autonomia agli alunni non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e assistenti per la comunicazione agli alunni con grave difficoltà di comunicazione dovuta a qualsiasi causa.
Per gli studenti con disabilità della scuola secondaria di secondo grado il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, art.139, attribuiva alle province il compito di reclutare gli assistenti agli studenti disabili. A seguito dell'abolizione delle competenze delle province a decorrere dal primo gennaio 2016, la legge di stabilità 2016 (28 dicembre 2015 n. 208), art. 1 comma 947, ha attribuito alle Regioni il compito di garantire gli assistenti educativi e della comunicazione, a meno che le Regioni stesse non abbiano già deliberato le nuove competenze alle Città metropolitane o ad altri enti. Infine, il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 66, integrato dal D. Lgs. n 7 agosto 2019 n.96, ha previsto, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che siano individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi.
Nonostante ciò, poiché la legge n. 104/92 si limita a prevedere in maniera generica che il personale sia appositamente qualificato e specificamente formato, negli ultimi anni sono stati attivati corsi di formazione organizzati da diversi enti per la frequenza dei quali si richiedono titoli di studio di area didattica e pedagogico-educativa.Logica conseguenza di ciò è stata la frammentazione e la precarietà dei rapporti di lavoro demandati a datori di lavoro diversi, quali enti locali o cooperative o la scuola. Infatti, l'ente locale non solo può pubblicare un bando per formare una graduatoria di operatori a cui attingere per gestire il servizio nelle scuole del suo territorio, ma può mettere a bando il servizio che verrà gestito da una o più Cooperative sul territorio. Infine, anche la scuola può mettere a bando un certo numero di ore di assistenza utilizzando fondi dedicati. In particolare, la Corte Costituzionale con sentenza n.83 dell'11 aprile 2019 ha stabilito che il finanziamento pluriennale del fondo regionale per l'assistenza agli alunni con disabilità deve essere sempre garantito dallo Stato perché strumentale all'erogazione di servizi che attengono al nucleo essenziale dei loro diritti. Alla luce di tutto ciò, nella riunione dell'Osservatorio dell'inclusione del M.i.u.r. dell'11 giugno 2020 la Società italiana di pedagogia speciale è intervenuta ritenendo urgente la definizione del relativo profilo professionale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e la stabilizzazione dello stesso nei ruoli M.i.u.r. Obiettivi questi che anche il Coordinamento nazionale assistenti scolastici (Consas) si propone di raggiungere per garantire effettivamente il diritto all'istruzione agli studenti italiani con disabilità.
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Il mio nome è Carmela Patrizia Spadaro. Esercito la professione di Avvocato nel Foro di Catania. Sin dal 1990 mi sono occupata di diritto tributario formandomi presso la Scuola Tributaria "Ezio Vanoni" - sez.staccata di Torino.. Sono anche mediatore iscritta all'Albo della Camera di mediazione e conciliazione del Tribunale di Catania dal 2013. Da alcuni anni mi occupo di volontariato per la tutela dei diritti del malato. Nel tempo libero coltivo I miei hobbies di fotografia e pittura ad olio.