Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Asfaltare un´area senza autorizzazione è reato edilizio, la "nuova costruzione" secondo la SC

I giudici della Terza Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5064 del 2 febbraio 2018, hanno stabilito che l´attività di trasformazione di un area con destinazione uso agricolo, mediante il compattamento di inerti da adibire a parcheggio, costituisce reato edilizio sanzionato ex art 3 e 10 del Testo Unico dell´Edilizia (DPR n. 380/2001).

Nel caso di specie era accaduto che la Corte di Appello di Firenze aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale con la quale era stata affermata la penale responsabilità per il reato edilizio sanzionato dall´ art. 3 e 10 del DPR n. 380/2001, di un soggetto, titolare di un distributore di carburante, che in un´area adiacente al proprio impianto con destinazione ad uso agricolo, aveva realizzato un ampio piazzale provvedendo a compattare e a stendere materiale di inerti a terra.
 
Avverso la sentenza della Corte di Appello veniva proposto ricorso in Cassazione dalla difesa del condannato, deducendo, tra i vari motivi, la violazione dell´art. 606 c.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all´art. 125 c.p.p., comma 3, e L.R. Toscana n. 1 del 2005, art. 136.
La difesa con tale motivo riteneva che nella fattispecie, l´attività edilizia posta in essere dal ricorrente non poteva essere qualificata come "nuova costruzione" tale da richiedere preventivamente l´autorizzazione al Comune . In realtà le opere realizzate, secondo la tesi difensiva, andavano qualificate come cambio di destinazione d´uso senza opere edilizie, da punire, in forza della citata norma della Legge Regionale della Toscana, con una semplice sanzione amministrativa. In questo caso in applicazione del principio di specialità di cui all´art. 15 c.p., la norma della L.R. Toscana art. 136, prevaleva sul D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b).
I giudici della Terza Sezione invece hanno ritenuto del tutto infondata la tesi difensiva del ricorrente e così hanno concluso per il rigetto dell´impugnazione. In effetti i giudici di legittimità, sul punto hanno affermato che secondo la formulazione degli artt. 3 e 10 del DPR n. 380 del 2001, per "nuova costruzione" in senso tecnico-giuridico deve intendersi qualsiasi manufatto tridimensionale, comunque realizzato, che comporti una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo.
 
I giudici della Corte hanno voluto ricordare che nel caso di specie l´attività posta in essere dal ricorrente presentava tutte le caratteristiche della "nuova costruzione": infatti il terreno era stato oggetto di "pulitura e scotico ma anche di compattazione di inerti per uno spessore di circa cm 9 con la conseguenza di creare una sorta di piazzale che, ragionevolmente era destinato a realizzare uno spazio di parcheggio".
Per tali motivi e per la spiegata infondatezza degli altri motivi proposti dal ricorrente è stato dichiarato inammissibile il ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Si allega sentenza
Avv. Pietro Gurrieri
Documenti allegati
Dimensione: 40,59 KB

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

La sclerosi multipla non è la fine. Sara: "Sono un...
Plagio di un´opera, quando è responsabile anche la...

Cerca nel sito