Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Antenne rete 5G: condomìnio e ambiente

immissioni

Riferimenti normativi: D. Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) - D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n.133/2008 - D. Lgs. n. 33/2016 "decreto fibra"- Decreto Cura Italia n.18/2020 convertito in L.n.27 del 24/4/2020, entrata in vigore il 30/4/2020.

Focus: A riaccendere l'attenzione in tema di sistemi di antenne di comunicazione mobile è stato l'art.82 del Decreto Cura Italia n.18/2020, rubricato come "Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche".Nell'intento di migliorare le capacità di rete e la qualità del servizio da parte degli utenti, stante l'incremento dell'utilizzo della rete internet nel periodo di lockdown per epidemia da coronavirus, le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico hanno avviato un processo di cambiamento tecnologico per la comunicazione mobile.Tale cambiamento, identificato con termine 5G, ovvero "quinta generazione", ha suscitato un ampio dibattito parlamentare preliminare alla conversione in legge del citato Decreto Cura Italia.

Principi generali: Il legislatore da tempo è intervenuto in materia di comunicazioni elettroniche al pubblico con vari decreti: il decreto legislativo n. 259/2003 "codice delle comunicazioni elettroniche", il decreto legge n.112/2008, convertito nella L.n.133/2008, e il decreto legislativo n.33/2016 detto "decreto fibra". Lo spirito che accomuna i decreti è di ridurre il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione e coloro che non sono raggiunti da internet o hanno connessioni incapaci di supportare l'utilizzo dei servizi digitali. Già con la precedente rete 4G, ossia Quarta Generazione per la trasmissione dei dati sulle reti cellulari, gli operatori telefonici hanno avuto necessità di adottare infrastrutture adeguate o con nuove installazioni o adeguando gli impianti e i componenti delle stazioni radio base già esistenti. A tal riguardo, in ambito condominiale la diffusione della telefonia mobile ha portato il condomìnio a decidere di locare e, quindi, cedere a terzi il diritto di godere di parti comuni inutilizzate a fronte di un determinato corrispettivo.In pratica, si è fatto sempre più ricorso alla stipula di contratti di locazione non abitativa tra i condòmini, in veste di locatori, e le società di telefonia, in veste di conduttori, per l'installazione di ripetitori sulla parte alta degli edifici, quali il tetto o il lastrico solare.Contratti per i quali, avendo ad oggetto beni condominiali, è necessaria un'apposita delibera assembleare.

Il sistema di rete tecnologica 5G non è la semplice evoluzione dell'attuale rete 4G perché ha caratteristiche tecniche diverse di gestione delle comunicazioni. E'un sistema che sostituisce le bande di frequenza oggi in uso nella telefonia cellulare per avviare l'incremento degli strumenti "wireless" e la comunicazione "internet" tra gli oggetti, quali semafori, elettrodomestici, auto ecc., attraverso l'uso di onde elettromagnetiche "millimetriche" di alta frequenza.Tali onde durante la loro propagazione non possono penetrare i muri degli edifici e i numerosi ostacoli presenti nelle città, per cui saranno necessarie le antenne (ripetitori) magari negli spazi comuni condominiali, oltre che nelle vicinanze degli edifici. 

Il Decreto Cura Italia n.18/2020, convertito in Legge n.27 del 24/4/2020, entrata in vigore il 30/4/2020, al fine di fronteggiare la crescita dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche, con l'art. 82, ha autorizzato dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2020, le Compagnie di Telecomunicazione allo … "svolgimento di ogni utile iniziativa per potenziare le infrastrutture di comunicazioni elettroniche". Il legislatore, però, ha mantenuto fermi gli obblighi di "certificazione" della cybersecurity, delle imprese fornitrici dei servizi di comunicazioni elettroniche, con penetranti poteri preventivi, prescrittivi e sanzionatori delle Autorità governative (AGCOM-ARPA).Tale autorizzazione governativa ha sollevato un ampio dibattito parlamentare prima della conversione del decreto nella legge n.27/2020, in quanto è stata ravvisata in essa l'estensione di potere illimitato alle multinazionali delle telecomunicazioni per facilitare la realizzazione del programma 5G. In buona sostanza, l'Isde - Associazione Medici per l'Ambiente ha denunciato, in una nota inviata al Presidente del Consiglio, al Ministro della Salute e al Ministro dell'Ambiente, " la tendenza predatoria, già in atto, da parte delle compagnie telefoniche, a procedere con la espropriazione di terreni, con la modifica unilaterale al ribasso dei contratti in corso o con atteggiamenti ricattatori, in un periodo in cui era impossibile ai proprietari difendersi a causa della temporanea chiusura dei Tribunali". 

Tenuto conto che "gli ultimi sviluppi della operazione 5G permettono di rilevare, ancora una volta, che si continua a non attribuire alle informazioni scientifiche ad oggi disponibili il giusto rilievo al fine di orientare le decisioni verso la migliore e doverosa tutela possibile della salute pubblica", l'Isde ha fatto proprie, evidenziandole, le raccomandazioni del Comitato Europeo per i Rischi da Radiazioni (ECRR), che propone che anche per le radiofrequenze (come per le radiazioni ionizzanti) vengano adottati limiti che tengano conto dell'effetto cumulativo e utilizzino fattori correttivi legati alla frequenza, all'età e alla tipologia delle persone esposte". Premesso ciò, in ambito condominiale, è riconosciuto, in generale, il " diritto di antenna" individuale previsto dall'art. 1122-bis c.c., che disciplina la possibilità del singolo condòmino di installare impianti per la ricezione televisiva (parabole) e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, avvalendosi delle parti comuni dell'edificio condomìniale, senza preventiva autorizzazione dell'assemblea nel rispetto del decoro architettonico dell'edificio. Fermo restando, dunque, l'impossibilità di vietarne l'installazione e l'uso, il regolamento contrattuale o una delibera assembleare, assunta dalla totalità degli aventi diritto, potrà disciplinare le modalità di installazione delle antenne e l'apposizione dei cavi di antenna e la ripartizione delle spese inerenti alle stesse, ex art.1136 c.c. in caso di antenne posizionate sul tetto dell'edificio o sul lastrico solare. 

In sintonia con il "diritto d'antenna", il citato "decreto fibra" stabilisce che "il proprietario od il condòmino non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini".Ciò comporta che i lavori di copertura di un condomìnio alla rete di banda ultralarga possono prendere avvio anche su richiesta di un solo condòmino. Come si evince da quanto detto, le assemblee condominiali hanno scarso spazio decisionale e gli amministratori non possono vietare alle società che operano nel settore l'attivazione di servizi di connettività a banda larga. Il quadro complessivo in cui si inserisce la tecnologia 5G deve anche tener conto della L.n.36/01 finalizzata alla "protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", e dei principi comunitari, quale il principio di precauzione sancito dall'articolo 191 del Trattato sull'Unione Europea di diretta applicazione e frequentemente richiamato nel diritto nazionale.Tale principio generale è fatto proprio nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo cui "la protezione della salute ha la precedenza sulle considerazioni economiche", per cui occorre prendere le necessarie misure precauzionali anche in assenza di una chiara relazione causa-effetto dimostrata su base scientifica fra quell'attività e il danno che potrebbe derivare, e dalla giurisprudenza nazionale (Ordinanza Trib. di Bologna n. 4633/2005; Cass. sent.n.4754/2019). In conclusione, dalla diffusione di tale nuova tecnologia si temono conseguenze negative per la salute umana a causa degli effetti dei campi elettromagnetici, di natura termica, sui tessuti del corpo umano, che genera inevitabilmente una situazione di allerta per gli abitanti e qualsiasi sperimentazione sull'Uomo senza consenso rappresenta una violazione del Codice di Norimberga.


 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

La scelta del rito abbreviato sana tutti i vizi fo...
Medico di intra-moenia: nessuna condanna se diment...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito