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Alloggi sociali in locazione ed esenzione Imu

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Riferimenti normativi: Art. 10, comma 3, D.L. 47/2014 convertito, con modificazioni, nella L.n. 80/2014 – Legge n.147/2012

Focus: Gli alloggi sociali locati sono immobili che svolgono un'importante funzione di interesse generale a favore di individui e nuclei familiari svantaggiati non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Tali immobili sono esenti da IMU?

Principi generali: L'art. 10, comma 3, D.L. 47/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 80/2014 stabilisce che: «Si considera alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato». L'Imu è l'imposta municipale, le cui aliquote sono deliberate dal Comune, istituita con Decreto Legge n.201/2011 e oggetto di diverse revisioni normative nel corso del tempo.

Essa è dovuta in caso di possesso di immobili, ma dal 2014 sono esenti dall'IMU le abitazioni principali e le relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelleclassificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. La Legge n.147/2012, che ha previsto l'esenzione Imu per gli alloggi sociali, ha esteso l'esenzione medesima anche alle unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente a individui e nuclei familiari svantaggiati non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con la sentenza n.1886 dell'8 febbraio 2023, si è pronunciata in materia di esenzione dei suddetti immobili. Nel caso di specie la controversia è stata instaurata dall'Istituto Autonomo Case Popolari, ente proprietario di alcuni immobili appartenenti alle categorie catastali A/2 e A/3, locati come abitazione principale agli assegnatari, che ha impugnato l'avviso di accertamento notificato dal Comune per Imu anno 2016.

L'Ente I.A.C.P. ha eccepito l'illegittimità dell'accertamento per mancato riconoscimento dell'esenzione Imu per gli alloggi sociali. La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha osservato che per stabilire se gli immobili di proprietà dell'Ente ricorrente siano esenti da IMU si deve distinguere tra immobili appartenenti alle categorie catastali A/2 e A/3 e immobili diversi da quelli di categoria A. << Gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/2 e A/3, costituendo abitazione principale degli assegnatari degli alloggi, rientrano nella definizione di alloggi sociali e godono dell'esenzione Imu, prevista dall'art.13, comma 2, del D.L.201/2013, al pari degli immobili adibiti dai proprietari ad abitazione principale. Inoltre, l'esenzione non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili (Cass. sez.V, sent. n. 23680 del 28/10/2020). L'esenzione, invece, non può essere applicata agli immobili diversi da quelli di categoria A, privi del requisito intrinseco della natura di alloggio e non essendo nemmeno provato un ipotetico vincolo pertinenziale con gli immobili di categoria A>>. Pertanto, la Corte ha accolto parzialmente il ricorso, annullando tutti gli importi richiesti, comprese le sanzioni e gli interessi, per gli immobili di categoria A.

 

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