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Alimenti in frigo senza rivelatore della temperatura, SC: chi li vende commette reato!

I giudici della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 45637, del 4 ottobre 2017, hanno stabilito che vendere alimenti per strada come genuini, conservati in frigo privo di rilevatore di temperatura, costituisce reato.
Il caso prende le mosse dal ricorso in Cassazione presentato dalla difesa dell´imputato che sia in primo che in secondo grado era stato condannato per la violazione dell´art. 516 c.p. in quanto scoperto a somministrare e commercializzare abusivamente sulla via pubblica bevande ed alimenti conservati all´interno di un frigo privo di rilevatore di temperatura.
Con il ricorso in Cassazione la difesa evidenziava che i giudici di merito hanno errato a ritenere sussistente il reato di cui all´art. 516 cp in quanto l´accertamento sulla genuinità degli alimenti è stata effettuata in modo presuntivo senza alcun esame obbiettivo. Infatti con il primo motivo di ricorso il ricorrente rilevava l´illegittimità della sentenza, ai sensi dell´art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per illogica motivazione ed erronea applicazione della legge penale, per mancanza dell´elemento oggettivo e soggettivo del reato, di cui all´art. 516 c.p.
I giudici della Sesta Sezione della Corte hanno ritenuto fondato il primo motivo del ricorso, con il quale l´imputato, si lamentava dell´erronea qualificazione dei fatti contestati ai sensi dell´art. 516 c.p. evidenziando l´insussistenza degli elementi del reato contestato.
Secondo i giudici di legittimità invero " i fatti contestati concretamente al ricorrente e quindi accertati nel corso del giudizio, sono riconducibili alla diverse fattispecie di reato, di natura contravvenzionale, quali i reati di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b, e art. 6. In base alla giurisprudenza di questa corte invero, ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b, che vieta l´impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario che quest´ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, dep. il 09/01/2002, Butti, Rv. 220716). In questo senso anche la custodia in frigoriferi inidonei alla conservazione determina la violazione del divieto di commercializzazione del prodotto (Sez. 3, n. 9477 del 21/01/2005, Ciccariello)."
I giudici della Sesta Sezione hanno stauito pertanto che per la configurazione del reato in esame non è necessario alcun accertamento sulle caratteristiche intrinseche degli alimenti, essendo sufficiente l´esame visivo dei luoghi in cui essi erano conservati, nel caso di specie avvenuto (cfr. sez. 3^, 14/06/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 25/10/2016), n. 44927)..
Per tali motivazioni i giudici della Cassazione hanno annullato senza rinvio della sentenza impugnata in quanto, trattandosi di contravvenzione, la prescrizione risulta maturata.
Si allega sentenza
Avv. Pietro Gurrieri
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